Legge regionale 3 settembre 1978, n. 17

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 03/09/1978
Modificazioni e integrazioni della l.r. 23/8/1976, n. 24 . recante norme sull' ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1- – Formazione dei piani annuali

Il secondo comma dell’ art. 5 della Legge regionale 23-8-1976, n. 24 e’ modificato come segue :

E’ modificato come segue : << entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attivita’ formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in si motivano le scelte proposte >> .

Il quarto comma dello stesso art. 5 e’ modificato come segue : << il piano annuale delle attivita’ di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, e’ approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 aprile precedente l’ anno di cui si riferisce >> .

Art. 2- – Personale della formazione professionale

Il sesto comma dell’art. 16 della Legge regionale 23-8-1976, e’ modificato come segue : <>.

Art. 3- – Incarichi per gli anni formativi 1977-1978 e 1978 1979

In sede di attuazione dei corsi di formazione professionale per gli anni formativi 1977 – 1978 e 1978 – 1979 ,ai docenti che nell’ anno formativo 1976- 1977 hanno svolto un incarico annuale per almeno dodici ore settimanali nelle scuole regionali di formazione professionali, e’ conferito nuovo incarico annuale di insegnamento per gli anni formativi 1977 – 1978- 1979 alle medesime condizioni e modalita’ salva la facolta’ di modificare la durata oraria del servizio e la relativa retribuzione in relazione alle esigenze dei corsi, sempre che sussistano i corsi e gruppi di disciplina per i quali e’ stato conferito l’ incarico per l’ anno formativo 1976 – 77 . Gli altri incarichi da conferirsi in esecuzione dei piani annuali 1977 – 1978 e 1978 – 1979, sono conferiti sulla base delle graduatorie di cui all’ art. 16 della Legge regionale 23 – 8- 1976, n. 24, cosi’ come modificato dall’ art. 2 della presente legge .

Art. 4- – Dichiarazione di urgenza

La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche .