- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 84
- Data fonte: 15/05/1990
Abstract:
Commissione regionale per le pari opportunita’ fra uomo e donna in materia di lavoro ai fini di rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici e per promuovere l’accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.
Art. 1 – Istituzione e finalita’ della commissione
1 .
Per il conseguimento delle finalita’ previste dall’art. 3 della Costituzione e dell’art. 2 dello SCatuto della Regione Puglia, e’ istituita la Commissione regionale per l’attuazione dei principi di parita’ di trattamento (legge n. 903 del 9 dicembre 1977) e per l’uguaglianza di opportunita’ in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.
2 .
Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l’accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.
Art. 2 – Attribuzioni
1 .
La Commissione, in ordine alle finalita’ di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:
2 .
Le modalita’ di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.
Art. 3 – Rapporti di collaborazione
1 .
La Commissione, nei limiti e secondo le modalita’ previste dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sviluppa rapporti di collaborazione:
Art. 4 – Composizione della commissione
1 .
La Commissione e’ composta da:
1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun gruppo politico presente in Consiglio Regionale;
5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentativita’ sociale, con almeno due anni di operativita’ nella Regione impegnate nel campo della parita’ e delle pari opportunita’ nel mondo del lavoro;
3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle confederazioni sindacali regionali piu’ rappresentative;
3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro;
3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;
1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;
Il consigliere di parita’ nominato presso la CRI;
L’Assessore al lavoro o, su sua delega, il coordinatore del settore lavoro.
2 .
Le designazioni sono inviate al presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all’inizio di ogni legislatura successiva. L’individuazione delle aventi titolo e’ compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.
3 .
Ogni proposta di candidatura deve essere corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all’art. 2 della presente legge.
4 .
Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla Legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.
5 .
In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 giorni su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria e con le stesse modalita’ previste per la elezione.
6 .
Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti, nonche’ i funzionari responsabili dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, della Formazione Professionale e del Lavoro.
Art. 5 – Durata, funzionamento e sede della commissione
1 .
La Commissione, nella prima seduta, convocata dal presidente del Consiglio Regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la presidente nonche’ due Vice Presidenti.
2 .
Alla presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
3 .
La convocazione della Commissione puo’ essere altresi’ richiesta da un quinto delle sue componenti.
4 .
La presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
5 .
Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la presidente sente preventivamente l’ufficio di presidenza.
6 .
Per il proprio funzionamento la Commissione puo’ adottare un regolamento interno.
7 .
Per la validita’ delle sedute della Commissione e’ necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottare con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
8 .
La Commissione di norma svolge le proprie attivita’ organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine puo’ avvalersi, temporaneamente dell’apporto di esperti esTerni.
9 .
Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio Regionale.
10.
La Commissione, che e’ organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l’Assessorato regionale al lavoro, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l’espletamento dei compiti della Commissione, nonche’ un funzionario con compiti di segretario.
Art. 6 – Attivita’ della commissione
1 .
La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attivita’ con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.
2 .
La commmissione, inoltre, predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al presidente del Consiglio Regionale, che ne cura la trasmissione ai consiglieri e la iscrive all’ordine del giorno del Consiglio per l’esame.
3 .
I componenti della Commissione hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione copia dei provvedimenti adottati, nonche’ tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.
4 .
Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall’art. 4 della Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
Art. 7 – Obbligo alla riservatezza
1 .
Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.
Art. 8 – Collegio per le pari opportunita’
1 .
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione, nomina il collegio per le pari opportunita’ composto da:
2 .
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, garantisce il supporto tecnico e amministrativo al collegio per le pari opportunita’.
3 .
Il collegio ha sede presso l’Assessorato al lavoro.
4 .
Il collegio per le pari opportunita’ svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni sottoelencate:
5 .
Il collegio, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.
6 .
In caso di particolare urgenza, il termine e’ ridotto a quindici giorni.
7 .
Il collegio dura in carica cinque anni.
8 .
I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall’art. 5 della Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
Art. 9 – Norma finanziaria
1 .
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990: omissis). La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.