- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 34
- Data fonte: 04/05/1990
Thesaurus: Formazione, Lavoro
Abstract:
La giunta regionale, in caso di assoluta necessita’ e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, puo’ instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all’amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.
Art. unico
1 .
La Giunta regionale, in caso di assoluta necessita’ e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, puo’ instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all’amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.
2 .
Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attivita’ formative di riferimento. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.