- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 30/12/1987
Art. 1 – Istituzione della commissione
1 .
E’ istituita presso la Giunta regionale la “commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna”.
2 .
La commissione e’ organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile, per l’effettiva attuazione del principio d’eguaglianza sancito dalla Costituzione e dallo statuto.
Art. 2 – Funzioni della commissione
1 .
Sulla base del programma approvato annualmente dal Consiglio regionale ai sensi dell’ art. 7 , la commissione, anche in collegamento con le commissioni per le pari opportunita’ fra uomo e donna istituite a livello centrale e locale nonche’ con altri organismi preposti alla realizzazione della parita’:
2 .
Di propria iniziativa, o quando ne sia richiesta dalla Giunta regionale o dal Consiglio Regionale, la commissione formula pareri relativi allo stato di attuazione delle Leggi e a proposte di Legge o di Regolamento che riguardano la condizione femminile, ed elabora proprie proposte in materia di pari opportunita’ fra uomo e donna.
Art. 3 – Composizione e nomina della commissione
1 .
La commissione e’ composta:
2 .
La commissione e’ nominata dal Presidente della Giunta regionale.
3 .
La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c), d), e), f), avviene fra i designati degli organismi medesimi.
Art. 4 – Presidenza della commissione
1 .
Nella prima seduta, con votazioni distinte, la commissione nomina nel proprio seno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente e due vicepresidenti.
2 .
Spetta al presidente:
Art. 5 – Funzionamento della commissione
1 .
La commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all’insediamento della nuova commissione.
2 .
La commissione si riunisce su convocazione del presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
3 .
Le sedute sono valide quando sia presente la meta’ dei componenti.
4 .
Le Deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti.
5 .
La commissione puo’ svolgere la propria attivita’ articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.
6 .
Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 6 – Strutture operative
1 .
La commissione ha sede presso la Giunta regionale:
2 .
Per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di un funzionario regionale con funzioni di segretario o di altro personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
3 .
Puo’ valersi della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonche’ di esperti esterni secondo le modalita’ stabilite dalle Leggi vigenti.
4 .
Si applica per i membri della commissione e gli esperti di cui al comma precedente la Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .
Art. 7 – Relazione e programma annuale
1 .
La commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla giunta e al Consiglio regionale una relazione sulla propria attivita’ e sullo stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunita’.
2 .
Su proposta della Giunta regionale, formulata sulla base delle indicazioni della commissione, il Consiglio Regionale, contestualmente all’esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunita’ fra uomo e donna, determinando obiettivi e priorita’ e i mezzi per attuarle.
Art. 8 – Norma finanziaria
1 .
All’onere di 100 milioni derivante dall’applicazione della presente Legge si provvede mediante la riduzione di pari importo dal fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 del bilancio di previsione per l’esercizio 1987, partita n. 9, ai sensi dell’ art. 19, quinto comma della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, del cap. 70012 denominato “spese per la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna” con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.
2 .
Per gli esercizi successivi si provvede mediante le Leggi regionali di cui all’art. 32bis della vigente Legge di contabilita’ regionale.
Art. 9 – Abrogazione
1 .
E’ abrogata la Legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 “istituzione della consulta regionale femminile”.
2 .
La commissione di cui alla presente Legge viene convocata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.