Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37

  • Emanante: Vice Presidente della Regione
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 53
  • Data fonte: 31/12/2008
Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla l.r. 19/2007 - (Collegato ordinamentale)

Thesaurus: Diritto allo studio, Obbligo scolastico

Il Consiglio Regionale

ha approvato

il Vice Presidente della Regione

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: ‘1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.’;

b) al comma 6 dell’articolo 10, le parole: ‘garantire il’ sono sostituite dalle seguenti: ‘contribuire al’;

c) all’alinea del comma 1 dell’articolo 11, le parole: ‘si articola in:’ sono sostituite dalle seguenti: ‘è così strutturato:’;

d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: ‘b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, anche triennale;’;

e) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: ‘quinto anno integrativo,’ sono sostituite dalle seguenti: ‘corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),’;

f) al comma 3 dell’articolo 11, le parole: ‘degli standard formativi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘delle figure e dei relativi standard di competenza’;

g) al comma 1 dell’articolo 18, le parole da ‘regolamentati dallo Stato’ a ‘iscrizione ad albi e associazioni’ sono sostituite dalla seguenti: ‘realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all’individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all’istituzione di nuovi albi’;

h) al titolo III, prima dell’articolo 29, è inserito il seguente: ‘Art. 28 bis (‘Lombardia eccellente’: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano)

1. La Regione promuove ‘Lombardia eccellente’, programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo.

2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.

3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:

a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;

b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacita di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell’apprendimento come elemento di arricchimento umano;

d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;

e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell’iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) propensione al risultato;

b) orientamento alla persona;

c) qualità delle attività formative;

d) gestione per processi;

e) radicamento sul territorio;

f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

g) responsabilità sociale.

5. L’iscrizione all’albo, contestuale alla presentazione del progetto di ‘attività di eccellenza’, è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli ‘Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione’ approvati ai sensi dell’articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.’;

i) al comma 2 dell’articolo 30 le parole: ‘entro il 31 dicembre 2008.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il termine dell’anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.’;

j) il comma 3 dell’articolo 30 è abrogato;

k) dopo il comma 7 ter dell’articolo 30 è aggiunto il seguente:

‘7 quater.

Le attività di rilevanza regionale previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell’abrogazione di cui all’articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.’; l) dopo il comma 2 ter dell’articolo 32 è aggiunto il seguente: ‘2 quater.

A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l’albo regionale di cui all’articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5.’.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.