- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 30/07/1991
Thesaurus: Imprese
Art. 1
1 .
Per la concessione dei contributi previsti dall’art. 9 della Legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, e’ autorizzato un limite di impegno di L. 450 milioni di durata settennale, con inizio dall’anno 1991 e termine nell’anno 1997, comportante una spesa complessiva di L. 4.500 milioni.
2 .
Per ciascuno degli anni successivi possono essere autorizzati ulteriori limiti di impegno della medesima durata settennale con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3 .
Le somme di cui al comma 1 sono erogate annualmente alla cassa per il credito alle imprese artigiane e saranno da questa utilizzate per le finalita’ previste dai punti 1 e 2 del primo comma dell’art. 9 della Legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, con le stesse modalita’ stabilite nella convenzione stipulata in data 9 luglio 1975, n. 17595, per la gestione delle somme relative al conferimento per il decennio 1985/1994.
Art. 2
1 .
Il quinto, il sesto ed il settimo comma dell’art. 35 della Legge regionale 28 febraio 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti: “Le imprese artigiane ammesse al contributo, a decorrere dalle dalle assunzioni avvenute nel 1990, sono tenute a presentare alla Giunta regionale entro il quindicesimo giorno da ogni maturazione annuale del rapporto di lavoro una attestazione resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di non interruzione del rapporto di lavoro. La concessione del contributo e’ deliberata dalla Giunta regionale e il contributo, per ogni maturazione semestrale, e’ liquidato con decreto del Presidente della Giunta”.
Art. 3
1 .
Per la concessione dei contributi previsti dall’art. 34 della Legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, e’ autorizzata per il biennio 1991/1993 la spesa di L. 5.000 milioni, di cui L. 1.250 milioni per l’anno 1991, L. 2.500 milioni per l’anno 1992 e L. 1.250 milioni per l’anno 1993.
Art. 4
1 .
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto degli articolo 1 e 3, pari complessivamente a L. 8.150 milioni, si provvede nel modo che segue:
2 .
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 1991:
3 .
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa1991sono ridotti di L. 1.700 milioni. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.