- Emanante: 3
- Regione: Sicilia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 30/05/1983
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. omissis
Art. 5
Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente della Regione predispone il programma complessivo degli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, tenendo conto delle richieste presentate dalle cooperative e pervenute alla data del 31 gennaio. Detto programma sara’ inviato per il parere alla commissione legislativa “pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione” dell’assemblea regionale Siciliana. La suddetta commissione legislativa esprime altresi’, parere sui criteri generali per la concessione di ogni beneficio previsto dalla Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Per il corrente anno i termini previsti dal primo comma del presente articolo vengono differiti rispettivamente al 30 settembre ed al 31 luglio.