- Emanante: 3
- Regione: Lombardia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 22
- Data fonte: 30/03/1983
Thesaurus: Lavoro
Art. 1 – Finalita’ della societa’
La Regione Lombardia, nell’ambito dei poteri e delle funzioni previste dall’art.3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di informazioni sulle prospettive di impiego, orientamento e formazione professionale, si avvale di una societa’ appositamente costituita, avente per oggetto sociale la fornitura dei servizi per l’orientamento delle scelte professionali dei cittadini e l’assistenza alle imprese relativamente ai processi di formazione per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.
Art. 2 – Procedure di costituzione
Il Presidente della Giunta regionale e’ autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizini di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla “Lombardia lavoro” ed, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo, a sottoscrivere non meno del 50 per cento delle azioni emesse, nonche’ gli eventuali accordi tra soci relativi all’esercizio dei reCiproci diritti e doveri. Di tali atti e accordi e’ data immediata comunicazione al Consiglio Regionale. La sottoscrizione delle azioni e’ subordinata all’avvenuto accertamento, mediante deliberazione della Giunta regionale, che lo Statuto della “Lombardia lavoro” sia conformed alle norme di legge in materia di societa’ per azioni e disponga, per la durata della partecipazione alla societa’, quanto segue:
I rappresentanti della Regione nella societa’ sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della Regione e possono essere revocati ai sensi dell’art.2458 del codice civile. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all’art.11 della Legge regionale 6gennaio 1979, n. 2.
Art. 3 – Diritto di opzione
La sottoscrizione delle azioni e’ subordinata, oltre che alle condizioni previste al terzo comma del precedente articolo, anche alla stipulazione di un accordo tra i soci che, per la durata della partecipazione alla societa’ disponga quanto segue:
Art. 4 – Convenzione con la regione
Il Presidente della Giunta, o l’Assessore al coordinamento per l’occupazione e le attivita’ produttive, se delegato, e’ autorizzato, nei limiti degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci di previsione e successive variazioni dei singoli esercizi, a stipulare convenzioni con la “Lombardia lavoro” ed, eventualmente, con le altre societa’ a partecipazione regionale per realizzare interventi di cui all’art.1 che, in base a specifiche esigenze rilevate a livello di aree territoriali, settori produttivi e per particolari categorie di lavoratori, possono favorire un migliore inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Il Consiglio regionale all’inizio di ogni anno ed al primo anno entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta della Giunta regionale, i criteri e le priorita’ per l’attuazione degli interventi di cui sopra e la stipula delle relative convenzioni.