Legge regionale 30 marzo 1983, n. 22

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 30/03/1983
Costituzione della società Lombardia lavoro

Thesaurus: Lavoro

Art. 1 – Finalita’ della societa’

La Regione Lombardia, nell’ambito dei poteri e delle funzioni previste dall’art.3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di informazioni sulle prospettive di impiego, orientamento e formazione professionale, si avvale di una societa’ appositamente costituita, avente per oggetto sociale la fornitura dei servizi per l’orientamento delle scelte professionali dei cittadini e l’assistenza alle imprese relativamente ai processi di formazione per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

Art. 2 – Procedure di costituzione

Il Presidente della Giunta regionale e’ autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizini di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla “Lombardia lavoro” ed, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo, a sottoscrivere non meno del 50 per cento delle azioni emesse, nonche’ gli eventuali accordi tra soci relativi all’esercizio dei reCiproci diritti e doveri. Di tali atti e accordi e’ data immediata comunicazione al Consiglio Regionale. La sottoscrizione delle azioni e’ subordinata all’avvenuto accertamento, mediante deliberazione della Giunta regionale, che lo Statuto della “Lombardia lavoro” sia conformed alle norme di legge in materia di societa’ per azioni e disponga, per la durata della partecipazione alla societa’, quanto segue:

  • Che la societa’ sia costituita dalla Regione Lombardia, dall’Unione regionale delle Camere di commercio della Lombardia e dalle singole Camere di commercio, industria e agricoltura della Lombardia, che intendono partecipare;
  • Che l’oggetto sociale della “Lombardia lavoro” sia la promozione e organizzazione delle attivita’ necessarie alla sperimentazione di forme di orientamento, informazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, secondo quanto stabilito dal precedente art.1;
  • Che l’attivita’ si svolga in collaborazione con gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, istituiti con la Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, nonche’ con gli enti ed istituti regionali di ricerca e formazione ed in armonia con direttive stabilite dalla commissione regionale dell’impiego;
  • Che il capitale sociale non sia superiore a lire 5.000.000;
  • Che l’utile della gestione debba essere destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari all’inizio di ogni triennio, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti;
  • Che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, eletto dall’assemblea a norma dell’ultimo comma dell’art.2380 del codice civile, da non meno di 5 e non piu’ di 11 consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rinnovabili;
  • Che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle societa’ per azioni;
  • Che il direttore generale sia nominato dall’assemblea;
  • Che sia prevista l’istituzione di un comitato tecnico-consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.
  • I rappresentanti della Regione nella societa’ sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della Regione e possono essere revocati ai sensi dell’art.2458 del codice civile. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all’art.11 della Legge regionale 6gennaio 1979, n. 2.

    Art. 3 – Diritto di opzione

    La sottoscrizione delle azioni e’ subordinata, oltre che alle condizioni previste al terzo comma del precedente articolo, anche alla stipulazione di un accordo tra i soci che, per la durata della partecipazione alla societa’ disponga quanto segue:

    • Che i soci contraenti si riconoscano reCiprocamente un diritto di opzione sul trasferimento delle azioni possedute;
    • Che il diritto di opzione debba essere esercitato entro trenta giorni dall’Avviso di alienazione, in proporzione alle azioni possedute dai singoli soci che esercitano tale diritto, con facolta’ per ciascun socio contraente di subentrare, entro i successivi quindici giorni, nel diritto di opzione eventualmente non esercitato; qualora piu’ soci contraenti concorrano nel subentro si procede a riparto;
    • Che il prezzo delle azioni trasferite mediante opzioni sia determinato nella maggior cifra tra il valore nominale della azioni e l’importo ottenuto dividendo il valore dei mezzi propri della societa’, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, per il numero delle azioni, maggiorando il valore dei mezzi propri dell’eventuale sovrapprezzo versato in occasione di emissioni di nuove azioni successive all’approvazione del bilancio e precedenti l’esercizio del diritto di opzione;
    • Che il diritto di opzione non sia negoziabile.
    • Art. 4 – Convenzione con la regione

      Il Presidente della Giunta, o l’Assessore al coordinamento per l’occupazione e le attivita’ produttive, se delegato, e’ autorizzato, nei limiti degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci di previsione e successive variazioni dei singoli esercizi, a stipulare convenzioni con la “Lombardia lavoro” ed, eventualmente, con le altre societa’ a partecipazione regionale per realizzare interventi di cui all’art.1 che, in base a specifiche esigenze rilevate a livello di aree territoriali, settori produttivi e per particolari categorie di lavoratori, possono favorire un migliore inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Il Consiglio regionale all’inizio di ogni anno ed al primo anno entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta della Giunta regionale, i criteri e le priorita’ per l’attuazione degli interventi di cui sopra e la stipula delle relative convenzioni.