Legge regionale 31 agosto 1981, n. 54

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 31/08/1981
Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.

Thesaurus: Imprese, Riforme, Lavoro

Art. omissis

Art. 4 – Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge sono quelli indicati dall’art.7 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo per l’80% sono riservate alle imprese familiari coltivatrici, singole o associate, alle societa’ e comunioni promosse tra imprese familiari coltivatrici per l’esercizio dell’agricoltura costituite con atto pubblico, alle cooperative agricole e loro consorzi costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e lavoratori agricoli con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, alle associazioni dei produttori agricoli regolarmente riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Art. omissis

Art. 19 – Olivicoltura, vitinicoltura, ortoflorofrutticoltura, mandorlicoltura

Puo’ essere concesso il concorso sui prestiti e sui mutui di miglioramento, fino alla concorrenza dell’intera spesa ammessa:

  • Per la ristrutturazione di oliveti specializzati e connesse opere di irrigazione; per le attivita’ di ammodernamento dei vecchi impianti olivicoli; per il miglioramento dello strato arabile degli oliveti; per i nuovi impianti di oliveti per olive da mensa; per ogni altra azione di miglioramento fondiario delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo;
  • Per l’estendimento, rinnovo e/o ammodernamento degli impianti viticoli secondo quanto dispone il programma di settore “vitivinicoltura” di cui all’allegato a; per la realizzazione degli stabilimenti vinicoli o per la costruzione e ammodernamento delle strutture a carattere associativo destinate alla trasformazione e manipolazione del prodotto;
  • Per i nuovi impianti mandorlicoli in regime irriguo con l’impiego di portainnesti e reinnesti intesi all’adozione di varieta’ di maggiore affidamento; per l’installazione di arnie nei mandorleti e per ogni altra azione di ammodernamento delle aziende a prevalente indirizzo mandorlicolo;
  • Per il miglioramento delle strutture di aziende ortofrutticole, mediante opere di sistemazione del terreno, di irrigazione, di protezione, di climatizzazione, realizzazione di costruzioni rurali a fini di deposito e prima lavorazione dei prodotti, di celle frigorifere aziendali, di abitazioni rurali al servizio delle aziende; per gli impianti e reimpianti di fruttiferi di pregio; per l’installazione di arnie nelle aziende a prevalente indirizzo frutticolo; per le azioni di riconversione varietale e di specializzazione della coltura ortofrutticola.
  • Per gli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, in alternativa al concorso regionale sugli interessi puo’ essere concesso ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, nonche’ alle cooperative di giovani costituite in applicazione della Legge n. 285 e successive modificazioni, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa. Puo’ essere concesso inoltre:

    • Un contributo fino al 30 per cento della spesa ammessa alle associazioni dei produttori riconosciute e alle cooperative ortoflorofrutticole sulla spesa sopportata per trasportare i prodotti agricoli avviati all’esportazione;
    • Un contributo fino al 40 per cento della spesa ammessa ai produttori ortoflorofrutticoli, singoli o associati, o ai consorzi di difesa per l’acquisizione di attrezzature idonee alla difesa attiva contro le avversita’ meteorologiche;
    • Un contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa a produttori olivicoli associati, per l’acquisto di macchine per la raccolta delle olive, per l’acquisto di macchine e attrezzature per l’effettuazione della lotta fitosanitaria e la potatura degli oliveti;
    • Un contributo fino al 70 per cento della spesa ammessa per la Costituzione da parte di associazioni, consorzi e cooperative agricole di vivai per la produzione di materiale di moltiplicazione di varieta’ di pregio. Il contributo non puo’ essere cumulato con quello eventualmente concesso ai sensi di altre disposizioni legislative;
    • Un contributo fino al 70 per cento della spesa ammessa per l’attuazione di piani interaziendali di risanamento e sviluppo della mandorlicoltura nelle aree tradizionali;
    • Contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa:
    • Per gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, sulla spesa ammessa non coperta da contributo sara’ concesso un concorso nel pagamento degli interessi conseguenti a mutui eventualmente contratti.

      Art. 20 – Colture industriali

      Per lo sviluppo della tabacchicoltura e della bieticoltura possono essere concessi gli incentivi di cui all’art. 6 della Legge regionale 4 settembre 1978, n. 48, secondo le modalita’ previste nel programma di settore “ortoflorofrutticoltura” di cui all’allegato A. Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 8 della Legge regionale 29 giugno 1979, n. 38, puo’ essere concesso anche per l’acquisto di trattici occorrenti per azionare le macchine operatrici specifiche, limitatamente ai programmi di meccanizzazione realizzati e gestiti in forma associtata o cooperativa da parte di organismi regolarmente costituiti e composti in prevalenza da imprese familiari coltivatrici.

      Art. omissis