Legge regionale 31 ottobre 1988, n. 39

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 39
  • Data fonte: 31/10/1988
Modificazioni dello l.r. 7 ottobre 1987, n. 35 recante provvedimenti per favorire nuove inziative imprenditoriali giovanili e femminili

Thesaurus: Giovani, Lavoro

Art. 1

1 .

La lettera d) del comma secondo dell’ art. 1 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituita dalla seguente: “d) le donne; il limite e’ ulteriormente elevato ad anni 50 per quelle aventi figli”.

Art. 2

1 .

Il comma terzo dell’ art. 2 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “3. I soggetti occupati nei progetti finanziati con la presente Legge devono ricadere per il 60 per cento nei limiti di eta’ indicati al precedente art. 1”.

Art. 3

1 .

L’ articolo 3 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “1. Sono ammessi altresi’ a contributo, limitatamente a quanto previsto dalla lettera a) del seguente articolo 6, progetti presentati da nuovi lavoratori autonomi nei settori produttivi ricadenti in aree di competenza regionale. Per accedere ai contributi i nuovi lavoratori autonomi devono avere un’eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, salve le elevazioni di cui al comma secondo del precedente art. 1.

2 .

Priorita’ e’ riconosciuta, a parita’ di condizioni, ai progetti presentati da lavoratrici autonome”.

Art. 4

1 .

L’ art. 4 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “1. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da societa’ e cooperative, gia’ costituite con le caratteristiche di cui agli articoli precedenti, che promuovano occupazione aggiuntiva di giovani che rivestano qualifica di socio”.

Art. 5

1 .

L’ art. 5 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “1. I progetti di cui ai precedenti articoli devono contenere:

  • Gli obiettivi produttivi e occupazionali;
  • La durata del progetto;
  • I mezzi materiali utilizzabili;
  • L’elenco nominativo degli associati che attuano il progetto ed il grado di qualificazione professionale da essi posseduto;
  • Le spese presunte d’impianto e per le attrezzature;
  • Le spese di gestione per un triennio;
  • L’eventuale godimento di altri benefici connessi sulla base di altre Leggi statali o regionali;
  • Ulteriori specificazioni stabilite nella direttiva applicativa annuale emanata dalla Giunta regionale su parere della competente commissione consiliare.
  • 2 .

    Nella fase di progettazione e di avviamento delle attivita’ i beneficiari della presente Legge possono chiedere l’assistenza da parte delle Comunita’ Montane, degli enti strumentali della Regione e/o enti e organismi appositamente convenzionati con la Regione”.

    Art. 6

    1 .

    Alla lettera a) del comma primo dell’ art. 6 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 le parole “contributi in conto capitale” sono sostituite dalle parole “anticipazioni, da restituirsi senza interessi”.

    2 .

    Alla lettera b) del comma secondo dell’art. 6 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 le parole “ai 50 milioni annui” sono sostituite dalle parole “a 80 milioni nel triennio”.

    Art. 7

    1 .

    Dopo l’ art. 6 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ aggiunto il seguente:”art. 6bis 1. Per la concessione delle anticipazioni di cui alla lettera a) comma primo dell’art. 6, e’ istituito un fondo denominato: fondo di rotazione per il prefinanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui alla Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 .

    2 .

    Le anticipazioni concesse ai sensi della lettera a) comma primo dell’art. 6 sono restituite in cinque rate uguali con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, con inizio dal secondo anno successivo a quello in cui l’anticipazione e’ stata erogata.

    3 .

    La dotazione del fondo di cui al comma primo del presente articolo e’ stabilita per ciascuno degli anni 1989 e 1990 con la Legge di approvazione dei rispettivi bilanci per l’importo massimo, nel detto biennio, di lire 6 miliardi. Il fondo e’ alimentato, altresi’, dalle somme che saranno rimborsate dai soggetti beneficiari delle anticipazioni”.

    Art. 8

    1 .

    L’ art. 7 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ sostituito dal seguente: “1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dai relativi progetti.

    2 .

    Alla valutazione tecnicofinanziaria dei progetti provvede, entro i successivi novanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio programmazione della Regione formato: dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede; dal dirigente del servizio pluridisciplinare politiche dello sviluppo industriale, mercato del lavoro e formazione professionale e da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalita’.

    3 .

    Il nucleo esprime parere motivato su tutti i progetti presentati in base agli effetti occupazionali previsti in relazione alle dimensioni dello investimento e in base alla validita’ economica dell’iniziativa.

    4 .

    Ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, fissando in lire 130.000 l’indennita’ di presenza per ogni giornata di seduta.

    5 .

    La Giunta regionale approva le graduatorie e ripartisce il finanziamento.

    6 .

    Le Province, i Comuni e le Comunita’ Montane possono concorrere al finanziamento dei progetti contribuendo alle spese di gestione con una quota di almeno il 10 per cento per il primo anno e del 5 per cento per il secondo e per il terzo. Il contributo dovra’ essere calcolato sulla base della documentazione relativa al progetto ammesso al finanziamento e sara’ erogato direttamente ai soggetti beneficiari. In questo caso agli enti contribuenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione dei progetti. Essi propongono alla Giunta regionale la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dagli enti stessi presso i soggetti beneficiari ricadenti nel proprio territorio”.

    Art. 9

    1 .

    Dopo l’ art. 8 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 e’ aggiunto il seguente:”art. 8 bis 1.Per i soggetti che hanno presentato un progetto non accolto per l’anno 1987 i limiti di eta’ di cui al precedente art. 1, sempre per il medesimo progetto, sono elevati di un anno”.

    Art. 10;

    1 .

    All’ art. 9 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 dopo il comma quarto sono aggiunti i seguenti commi: “4 bis. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni gia’ autorizzata per effetto della lettera a) del comma primo del presente articolo per l’anno 1987, si intende autorizzata, per lo anno 1990, per le finalita’ di cui alla presente Legge. 4 ter. Le autorizzazioni di spesa per le finalita’ di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della presente Legge gia’ stabilite, per effetto delle lettere b) e c) dell’ art. 36 della Legge regionale 4 giugno 1988, n. 17 , rispettivamente in lire 4.500 milioni ed in lire 1.400 milioni, sono stabilite nei nuovi importi di lire 3.150 e di lire 2.750 milioni. 4 quater. Le somme occorrenti per l’attuazione della presente Legge per l’anno 1989 sono iscritte con la Legge di approvazione del relativo bilancio nei capitoli corrispondenti ai capitoli 3211201 e 3211106 per l’importo rispettivamente di lire 3.600 milioni e lire 2.400 milioni”.

    Art. 11;

    1 .

    Per l’anno 1988 le domande di cui al precedente art. 8 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

    2 .

    Entro il medesimo termine i soggetti che abbiano presentato la domanda entro il 30 settembre 1988 sulla base dell’ art. 7 della Legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35 , hanno diritto ad integrare la documentazione presentata o a inoltrare nuova domanda.

    Art. 12;

    1 .

    La presente Legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.