- Emanante: 3
- Regione: Basilicata
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 04/04/1985
Art. 1
1.
Al fine di favorire l’attuazione del diritto allo studio universitario anche attraverso la creazione di strutture decentrate idonee a fornire agli studenti universitari servizi formativi, informativi e culturali, la Regione provvede al completamento del centro residenziale studentesco di materia, di cui alla Legge regionale 30 novembre 1973, n. 36, e la sua riconversione tipologica e funzionale in centro di servizi universitari.
Art. 2
1.
Il centro di servizi universitari di materia, nello spirito di quanto previsto all’art. 17 della Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5, assicura: a) il funzionamento di servizi specializzati di documentazione (biblioteca, emeroteca, videoteca); b) la sperimentazione di aggiornate metodologie per la formazione a distanza; c) lo svolgimento di seminari ed esercitazioni; d) i servizi di informazione e orientamento.
2.
Il centro sara’ dotato degli ambienti, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie al perseguimento delle finalita’ descritte al comma precedente. Omissis