- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15
- Data fonte: 11/04/1990
Thesaurus: Professioni
Abstract:
La presente legge disciplina l’attivita’ di estetista in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: requisiti richiesti e modalita’ di esercizio, programmazione, formazione professionale.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La presente legge disciplina l’attivita’ di estetista in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Art. 2 – Requisiti richiesti e modalita’ di esercizio
1 .
L’esercizio dell’attivita’ di estetista e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonche’ al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’articolo 5.
2 .
L’attivita’ di estetista e’ esercitata secondo le modalita’ stabilite dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990 e dal regolamento di cui all’articolo 5.
Art. 3 – Programmazione
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Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell’utenza, la dislocazione degli stessi e’ programmata dai comuni nel rispetto della vigente legislazione statale, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
2 .
3 .
La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per l’artigianato e le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, propone al Consiglio regionale per l’approvazione, il piano pluriennale dell’attivita’ di estetista.
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Il piano puo’ essere aggiornato e modificato con la stessa procedura di cui al comma 3, anche in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dai comuni.
Art. 4 – Formazione professionale
1 .
Le iniziative di formazione professionale riguardanti l’attivita’ di estetista sono approvate dalla Regione nell’ambito dei programmi annuali predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
2 .
Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:
3 .
I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al comma 2 sono approvati, sentite le organizzazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 1/1990.
4 .
Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalita’ previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4, 5 e 6, della legge n. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.
Art. 5 – Regolamento
1 .
Al fine di disciplinare l’attivita’ di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti, in conformita’ con lo schema approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della commissione di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione regionale per l’artigianato.
2 .
Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
3 .
I comuni, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.
4 .
Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l’attivita’ di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.
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Le aziende gia’ esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal Comune ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge n. 1/1990; decorso tale termine, l’autorizzazione viene revocata.
Art. 6 – Autorizzazione all’esercizio dell’attivita’
1 .
La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di estetista e’ presentata al Comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalita’ previsti dalla legge n. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneita’ dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanita’ di cui all’articolo 5, comma 2, lett. G).
2 .
L’autorizzazione e’ rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti previsti dall’articolo 9, comma 1, sentita la commissione di cui all’articolo 8, con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento della domanda.
3 .
Il diniego dell’autorizzazione deve essere comunicato e motivato.
4 .
L’autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle apparecchiature utilizzate nell’esercizio dell’attivita’ di estetista.
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Il provvedimento autorizzatorio del sindaco ha carattere definitivo.
Art. 7 – Revoca dell’autorizzazione
1 .
I comuni accertano l’effettivo esercizio dell’attivita’ di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attivita’.
2 .
L’autorizzazione e’, altresi’, revocata qualora l’attivita’ di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990.
Art. 8 – Composizione della commissione comunale
1 .
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, la commissione comunale prevista dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all’esercizio dell’attivita’ di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2 .
La commissione di cui al presente articolo e’ chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all’articolo 5.
Art. 9 – Compiti delle unita’ sanitarie locali
1 .
Le unita’ sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano l’utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell’attivita’ di estetista, nonche’ i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attivita’, nel territorio di rispettiva competenza.
2 .
Allo stesso fine le unita’ sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell’attivita’ di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanita’, ai sensi dell’articolo10,comma 1, della legge n. 1/1990.
3 .
I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune ed all’autorita’ regionale competente per l’adozione dei provvedimenti o l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 11.
Art. 10 – Indirizzo, coordinamento e controllo
1 .
Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.
2 .
I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell’attivita’ professionale svolta dai soggetti autorizzati all’esercizio della medesima attivita’.
3 .
I comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla situazione in atto e sulle iniziative assunte nel settore.
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Qualora i comuni non adempiano all’espletamento delle funzioni ad essi delegate, trova applicazione l’articolo 62, comma 3, della legge10febbraio 1953, n. 62.
Art. 11 – Sanzioni amministrative
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Il sindaco, accertata la mancanza di uno o piu’ requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione, previa diffida, puo’ sospendere l’autorizzazione.
2 .
Il sindaco stesso dispone la revoca dell’autorizzazione, qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione.
3 .
Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 12 della legge n. 1/1990 sono irrogate dalla autorita’ regionale competente, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed alla Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell’unita’ sanitaria locale, dal presidente della commissione provinciale per l’artigianato, nell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 7, comma 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
Art. 12 – Norma transitoria
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I soggetti di cui all’articolo 8 della legge n. 1/1990 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l’attivita’ di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalita’ previsti dall’articolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione entro i termini fissati dal relativo bando regionale, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell’ambito dei programmi annuali di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 7 della legge n. 1/1990.
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Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea documentazione attestante l’esercizio dell’attivita’ di estetista.
3 .
La valutazione delle domande ed i requisiti per l’ammissione ai corsi e’ effettuata da una commissione composta dall’Assessore competente o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici regionali artigianato e formazione professionale, di livello non inferiore all’ottavo del ruolo organico della Regione
4 .
A conclusione dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico-pratico, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.