Legge regionale 4 Giugno 1980, n. 50

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 06/12/2002
Normativa organica sul turismo titolo iii promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica

Titolo III – promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica

Art. 46 – Valorizzazione patrimonio

Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socioculturale abruzzese. Ai comuni, singoli o associati, che:

  • Costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;
  • Organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell’artigianato artistico del ferro, del raame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell’artigianato artistico abruzzese;
  • Realizzano impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, di piccole dimensioni, ubicati in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate.

Sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:

  • 50 per le iniziative previste sub lett.a) con un contributo massimo di l.1.000.000;
  • 80 per le iniziative previste sub lett.b) con un contributo massimo di l.30.000.000;
  • 80 per le iniziative previste sub lett.c) con un contributo massimo di l.10.000.000.

Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44.

Art. omissis

Art. omissis