Legge regionale 4 giugno 1981, n. 27

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 04/06/1981
Modifiche e aggiunte alla l.r. 7/6/ 1980, n. 95

Thesaurus: Formazione professionale

Art. Unico

Alla Legge regionale 7 giugno 1980 n. 95 disciplina della formazione professionale in Lombardia sono apportate seguenti modifiche : a ) il penultimo comma dell’ art. 11 e’ sostituito dal seguente : i Comuni, i loro consorzi, le Comunita’ Montane e gli altri organismi pubblici che intendano attuare autonome iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alla Provincia ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti programmazione provinciale e regionale e del loro coordinamento; b ) all’ art. 18 e aggiunto il seguente comma : la Giunta regionale puo’ costituire gruppi di lavoro consultivi, composti di esperti nelle varie discipline, per la elaborazione dei programmi e lo studio delle problematiche connesse alla didattica e ne informa la competente Commissione Consiliare. AI componenti di tali gruppi compete un gettone di presenza in Regione di quanto percepito daI componenti del Comitato regionale di controllo ; c ) il nono comma dell’ art. 19 e’ cosi’ modificato : ai componenti delle commissioni designati dai Ministeri, dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali o professionali e’ attribuito un gettone di presenza di Legge 10.000 per ciascun turno diurno o di L 15000 per il turno serale, nonche il rimborso spese ai sensi delle vigenti leggi ; d ) l’ art. 34, lettera h ) e’ cosi’ modificato : h ) esprime il parere sul conferimento degli incarichi a prestazione professionale ; e ) al quinto comma dell’ art. 35 l’ inciso : all’inizio di ogni anno solare e’ sostituito con entro il 30 di ogni settembre ; f ) dopo il secondo comma dell’ art. 36 e’ aggiunto il seguente : il direttore provvede a conferire gli incarichi di supplenza secondo le modalita’ di cui all’ art. 8 della Legge regionale 18 aprile 1980, n. 40, dando comunicazione dei provvedimenti assunti al Comitato di controllo sociale, in occasione della prima seduta ; g ) al penultimo comma dell’ art. 36, dopo la frase dipendenti in qualita’ di docenti e’ aggiunto l’ inciso per corsi o tecnologie particolari ; h ) all’ ultimo comma dell’ art. 54 e’ aggiunta al frase : fermo restando, per gli infortuni, il ricorso all’ assicurazione INAIL. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .