- Emanante: 3
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 41
- Data fonte: 03/11/1990
Abstract:
La regione promuove l’istituzione e le attivita’ delle universita’ della terza eta’ con le seguenti finalita’: la piu’ ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalita’ dei cittadini, l’inserimento delle persone anziane nella vita socio – culturale delle comunita’ in cui risiedono. per il raggiungimento di tali finalita’, interviene mediante contributi alle universita’ della terza eta’ istituite e/o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, societa’ cooperative, enti locali, universita’.
Art. 1
1 .
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento ai principi istituzionali, e agli artt. 42 e 49 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove l’istituzione e le attivita’ delle universita’ della terza eta’, comunque denominate, con le seguenti finalita’: a) la piu’ ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalita’ dei cittadini; b) l’inserimento delle persone anziane nella vita socio – culturale delle comunita’ in cui risiedono.
Art. 2 – Soggetti
1 .
Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al precedente articolo, la Regione interviene mediante contributi alle universita’ della terza eta’ istituite e/o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, societa’ cooperative, enti locali, universita’.
Art. 3 – Requisiti dei destinatari dei contributi regionali
1 .
I soggetti elencati al precedente art. 2, per accedere ai contributi regionali debbono: a) avere sede nel territorio regionale; b) possedere regolare atto costitutivo e/o statuto; c) operare senza fine di lucro; d) svolgere attivita’ da almeno un anno.
Art. 4 – Condizioni per l’accesso
1 .
L’ accesso ai corsi delle universita’ per la terza eta’ e’ libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa all’iscrizione e/o alla frequenza.
2 .
A fronte di particolari situazioni di bisogno i regolamenti delle universita’ della terza eta’ possono disporre esenzioni parziali o totali della retta individuale.
Art. 5 – Attivita’ didattica
1 .
Per accedere ai contributi regionali i corsi promossi dalle universita’ per la terza eta’ debbono prevedere cicli di almeno otto lezioni ciascuno.
2 .
I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie debbono essere in possesso di laurea attinente gli argomenti dei rispettivi corsi.
3 .
Al termine dell’anno accademico l’universita’ puo’ rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non puo’ assumere valore legale.
Art. 6 – Domande di ammissione ai contributi regionali
1 .
Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita’ stabilite dalla Giunta regionale.
2 .
Le domande debbono contenere: a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell’anno accademico contenente l’elencazione delle risorse finanziarie previste, IV i comprese le rette individuali dei frequentanti, nonche’ l’indicazione delle strutture organizzative disponibili; b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all’art. 3; c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell’anno precedente, corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.
Art. 7 – Tempi e modalita’ di erogazione dei contributi regionali
1 .
I contributi vengono erogati con delibera del Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande, nelle seguenti misure massime: a) fino al 50 della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attivita’
Art. 8 – Destinazione dei contributi
1 .
I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalita’ e sono a parziale copertura dei costi preventivati.
2 .
In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui e’ stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.
Art. 9 – Norma finanziaria
1 .
Per il finanziamento della presente legge si provvede attraverso il fondo unico regionale per le attivita’ di promozione culturale di cui all’art. 14 della L.R. 10 aprile 1986, n. 9.
2 .
Il Consiglio regionale in sede di approvazione del programma triennale di cui all’art. 10 della L.R. N. 9 del 1986 fissa la quota da destinare agli interventi di cui alla presente legge. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.