Legge regionale 5 settembre 1977, n. 52

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 05/09/1977
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante 'Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale'

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1 – Orario di servizio del personale docente

Il primo e il secondo comma dell’art.10 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono sostituiti, dai seguenti: “l’orario di servizio del personale docente e’ di trentasette ore e mezzo settimanali; nel periodo di attivita’ scolastica ventidue ore sono destinate all’attivita’ di insegnamento e le rimanenti alle attivita’ complementari. Per il personale docente impegnato per non meno di otto ore settimanali nell’insegnamento in orario serale, successivo alle ore diciannove, l’orario di servizio limitatamente al periodo di attivita’ scolastica e’ di trenta ore settimanali di cui diciotto destinate all’attivita’ di insegnamento e dodici all’attivita’ complementare”.

Art. 2 – Congedo ordinario e riposo compensativo

Dopo l’art.10 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ aggiunto il seguente art. 10bis: “art. 10bis. (congedo ordinario e riposo compensativo). Il personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale deve fruire del congedo ordinario e del riposo compensativo nei periodi di interruzione delle attivita’ didattiche”.

Art. 3 – Trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati

L’art. 13 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ cosi’ sostituito: “art. 13. (trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati). Il trattamento economico dei docenti incaricati con l’obbligo di servizio pari ai docenti in ruolo e’ determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi. Il trattamento economico degli incaricati con orario di insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell’art. 10 e’ determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi del trattamento di cui al primo comma, quante sono le ore di insegnamento diurne ed in tanti diciottesimi, quante sono le ore di insegnamento successive alle ore diciannove. Al personale di cui al primo ed al secondo comma competono altresi’ l’indennita’ integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia, nonche’ una quota di tredicesima mensilita’ corrispondente ai mesi di servizio prestato. Ai fini del trattamento di quiescienza, di previdenza e di assistenza il personale di cui al presente articolo puo’ essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali. In tal caso la Regione provvede direttamente all’erogazione del premio fine lavoro, ove questo non competa ad altro ente. Durante i periodi di assenza dal servizio per congedo straordinario o per aspettativa per infermita’ e’ corrisposto per i primi trenta giorni il trattamento economico normale e per altri sessanta giorni il trattamento economico e l’indennita’ integrativa speciale ridotti alla meta’; fino al novantesimo giorno sono conservati integralmente gli asegni per carichi di famiglia. Dal novantesimo giorno al centottantesimo giorno di assenza il personale di cui al presente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di alcun assegno. Agli effetti dal comma precedente i periodi di assenza compresi entro i limiti di durata di ciascun incarico si cumulano fra loro. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo ad eccezione degli articoli 27 e 29 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni; non si applica altresi’ l’art. 37 della predetta legge al personale con incarico di insegnamento inferiore alle dodici ore settimanali”.

Art. 4 – Personale a tempo determinato

L’art. 21 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ sostituito dal seguente: “art. 21. (personale a tempo determinato). Presso i centri di formazione professionale puo’ essere assunto, con contratto a tempo determinato, entro i limiti di spesa previsti per ciascuno di essi, personale amministrativo e ausiliario anche ad orario parziale, nei seguenti casi:

  • Per sostituire personale di ruolo temporaneamente assente;
  • Per svolgere attivita’ formative di carattere straordinario o temporaneo;
  • Per istituire nuovi centri o sedi.
  • All’assunzione del personale nei casi di cui alle lettere a),b), del comma precedente provvede il direttore del centro, previa deliberazione del comitato di gestione; nel caso di cui alla lettera c) l’assunzione e’ disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nei casi di cui alla lettera c) i contratti possono essere rinnovati sino all’adeguamento dell’organico ed alla copertura dei relativi posti, secondo le modalita’ previste dalla Legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, concernente “norme sull’ammissione agli impieghi regionali”. A tale personale e’ attribuito un trattamento economico corrispondente a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali con qualifica corrispondente a mansioni analoghe.

    Art. 5 – Orario di servizio del personale non docente

    Il primo comma dell’art. 22 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ sostituito dal seguente: “fermo restando quanto disposto dall’art. 34 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, la distribuzione dell’orario di servizio nell’arco della settimana per il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale e’ determinato con deliberazione del comitato di gestione, in ragione delle esigenze funzionali del centro. Limitatamente al periodo di attivita’ scolastica, qualora l’orario di servizio di tale personale comporti prestazioni oltre le ore diciannove per non meno di dodici ore settimanali, esso e’ di trenta ore settimanali”.

    Art. 6

    L’ultimo comma dell’art. 23 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ sostituito dal seguente: “i benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nominativamente con delibera del comitato di gestione”.

    Art. 7 – Norme di primo inquadramento del personale della formazione professionale

    Il secondo comma dell’art. 27 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ sostituito dai seguenti: “e’ altresi’ inquadrato, a domanda e subordinatamente al superamento di prove di idoneita’, esperite dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla Giunta regionale, il personale docente con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario indicati dall’art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, al quale nell’anno scolastico 1974/1975 sia stato conferito il terzo incarico di insegnamento in applicazione dell’art. 81, terzo comma della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. Sono inquadrati nella qualifica funzionale VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea e nella qualifica V i restanti. L’inquadramento del personale di cui ai precedenti commi ha decorrenza ad ogni effetto dalla data di assunzione”.

    Art. omissis