Legge regionale 6 aprile 1981, n. 17

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 06/04/1981
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1 – Organico e assegnazioni

In conformita’ alla delibera istitutiva dei centri ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 “disciplina della formazione professionale in Lombardia”, la Giunta regionale, sentito il dirigente del servizio formazione professionale, dispone l’assegnazione del personale docente a ciascun centro di formazione professionale in relazione ai settori professionali, alle discipline di insegnamento e al piano di attivita’ didattica.

Art. 2 – Compiti del personale docente

Al primo comma dell’art.3 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono aggiunte le seguenti lettere:

N) prendere in carico, durante le ore di insegnamento, le attrezzature assegnate al laboratorio e assicurarne la buona conservazione e la normale manutenzione.

Art. 3 – Assegnazione temporanea

All’art.11 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

“i docenti che dovessero risultare privi di ore di insegnamento anche se parzialmente, qualora non si renda possibile il loro utilizzo in altri centri di formazione professionale o nell’assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, possono essere assegnati temporaneamente ad altre strutture dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore agli affari generali, se delegato, sentito l’Assessore all’istruzione e formazione professionale e previa informazione delle organizzazioni sindacali. Il personale docente di cui al comma precedente, puo’ essere comandato presso le strutture formative degli enti locali secondo le modalita’ previste dall’art.46 della Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54”.

Art. 4 – Trattamento giuridico economico dei docenti supplenti

Il trattamento economico dei docenti con supplenza di durata pari o superiore ad un mese, e con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo e’ determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi.

Il trattamento economico dei docenti con supplenza di data inferiore ad un mese e’ corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Al personale di cui al primo comma competono altresi’ l’indennita’ integrativa speciale, le quote di aggiunta di tredicesima mensilita’ corrispondente ai mesi di servizio prestato.

In caso di rapporto parziale l’indennita’ integrativa speciale e’ determinata in tanti ventiduesimi quante sono le ore diurne e in tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento successive alle ore diciannove.

Ai fini del trattamento di quiscienza, di previdenza e di assistenza il personale di cui al presente articolo puo’ essere iscritto ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

In tale caso la Regione provvede direttamente all’erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non competa ad altro ente.

Art. 5 – Congedi del personale supplente della formazione professionale

Il personale in servizio a titolo di supplenza presso i centri di formazione professionale ha diritto a fruire di giorni di congedo ordinario, previsto dall’art.26 della Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, in proporzione ai mesi, o frazione di mese superiore a giorni quindici, di servizio prestato.

Il personale con incarico di supplenza di durata superiore al trimestre puo’ fruire di un massimo di sei giorni di assenza per malattia senza diritto alla retribuzione. Qualora dovesse essere superato tale limite, il supplente dovra’ essere immediatamente dichiarato decaduto.

Al personale supplente si applica, per quanto non disposto con la presente legge, la normativa statale sullo stato giuridico del personale supplente della scuola media superiore.

Al personale con incarico di insegnamento inferiore alle diciotto ore settimanali non si applica l’art.37 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 6 – Passaggio alla sezione amministrazione

Passaggio alla sezione amministrazione il personale inquadrato nel ruolo organico della Giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, puo’ essere pasato ad un posto di pari livello funzionale della sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, nell’ambito delle disponibilita’ di organico.

La Giunta regionale dispone tale passaggio, sentito il consiglio del personale, e provvede ad attribuire le corrispondenti figure professionali in base alle modalita’ previste dall’art.50 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42.

Il contingente del ruolo organico della Giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, e’ ridotto di un numero di unita’ pari a quello dei docenti immessi nella sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, ai sensi del presente articolo.

Art. 7 – Norma finanziaria

Le spese relative al trattamento economico del personale supplente, di cui al precedente art.4 sono a carico del cap.1.3.2.2.2.1216 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e seguenti.

Art. 8 – Abrogazione

L’art.13 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e successive modifiche, e’ abrogato.