- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 06/05/1985
Thesaurus: Giovani, Occupazione
Art. 1 – Attivita’ di formazione professionale in azienda
Per favorire l’avvio al lavoro dei giovani, promuovendo professionalita’ adeguate alle esigenze delle imprese, vengono istituite, nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art.3, punto 13, incentivazioni finanziarie straordinarie per l’attivazione presso le aziende di corsi formativi, destinati a giovani tra i 15 e i 29 anni in cerca di occupazione; i corsi possono essere promossi dalle imprese, dagli enti pubblici economici, dai loro consorzi nonche’ dalle loro organizzazioni nazionali a livello regionale e locale; devono avere la durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi, prevedere esercitazioni pratiche e teoriche ed essere conformi ai regolamenti comunitari; la formazione teorica si esplica presso gli enti e i centri di formazione allo scopo convenzionati, o presso le aziende che siano in grado di assicurarla anche avvalendosi delle strutture dell’attuale sistema di formazione professionale; la formazione tecnicopratica si esplica presso l’azienda, con l’addestramento all’uso degli impianti e delle attrezzature in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che VI abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attivita’ lavorative; la Giunta regionale, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale, predispone un documento quadro sulle priorita’ degli interventi e sui criteri generali di organizzazione delle attivita’ formative, stabilendo i settori produttivi, le qualifiche professionali e le aree territoriali da privilegiare; dovranno ritenersi in ogni caso prioritari:
Art. 2 – Finanziamento dell’attivita’ di formazione
A ciascun giovane che partecipa ai corsi di cui all’articolo precedente viene corrisposto un assegno di formazione per l’importo di lire 400.000 mensili. Le spese sostenute dalle aziende per l’attivita’ formativa sono assunte dalla Regione nella misura del 70%. Non sono ammessi progetti formativi che comportino spese per importi superiori a 6 milioni per praticante. Per ogni giovane assunto a tempo indeterminato entro 12 mesi dal termine del periodo di formazione, per il quale si renda necessaria un’ulteriore specializzazione, sono concessi contributi per la nuova attivita’ formativa fino ad una massimo di lire 4 milioni nel primo anno per ogni lavoratore assunto. Per tutto il periodo di formazione i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalita’ di cui al punto 13, dell’art.3 dellalegge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 3 – Procedure
Gli enti e le imprese che intendano promuovere un corso formativo presentano domanda alla Giunta regionale corredata del relativo progetto. Nel progetto devono esser indicati: il numero di giovani ammessi a frequentare il corso e il titolo di studio richiesto, tempi, caratteristiche e modalita’ del percorso formativo nei suoi aspetti pratici e teorici, obiettivi di qualificazione professionale perseguiti, preventivo dettagliato di spesa e numero delle persone che si prevede di assumere a tempo indeterminato entro un anno dal termine dell’attivita’ formativa dall’impresa richiedente o, nel caso di domanda inoltrata da associazioni e concorsi, dalle imprese interessate. Il progetto e’ approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale. L’avvio dei partecipanti ai corsi ha luogo mediante avvisi pubblici da affiggersi presso tutte le sezioni comunali degli uffici di collocamento. Al termine dell’attivita’ formativa gli enti e le imprese interessate presentano alla Giunta regionale ai fini della liquidazione la documentazione attestante le spese sostenute nonche’ una relazione sull’attivita’ svolta e i risultati formativi conseguiti dai singoli praticanti. Nel caso di cui al quarto comma dell’art.2 l’azienda ai fini del conseguimento dei contributi previsti, comunica l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata del progetto di ulteriore specializzazione. La Giunta regionale, nel disporre il contributo stabilisce i tempi e le modalita’ per la sua erogazione, nonche’ i controlli ritenutinecessari a garanzia dell’attivita’ formativa.
Art. 4 – Trasformazione dei contratti di formazione lavoro
Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine dei contratti di formazione lavoro di cui all’art.3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a essa successivi assumano a tempo indeterminato il 70% almeno dei giovani precedentemente assunti a termine, viene corrisposto un contributo di lire 4 milioni a titolo di ulteriore specializzazione per ciascun giovane assunto. Ai fini del conseguimento del contributo previsto dal comma precedente, l’azienda comunica l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata dal contratto di formazione lavoro scaduto, nonche’ del progetto di ulteriore specializzazione. La Giunta regionale, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalita’ per la sua erogazione, nonche’ i controlli ritenutinecessari a garanzia dell’attuazione dell’attivita’ formativa.
Art. 5 – Riassorbimento di lavori di cassa integrazione guadagni
La Giunta regionale favorisce il riassorbimento lavorativo di soggetti in cassa integrazione guadagni speciale. A tal fine incentiva la predisposizione di corsi di riconversione professionale, mirati ad agevolare l’assunzione di personale collocato da oltre un anno in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore e che possegga una qualifica inadeguata o scarsamente adeguata alle attuali tecnologie caratterizzanti i processi produttivi. Alle imprese che presentano progetti di formazione professionale e concomitante assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dal comma precedente, viene concesso un contributo per l’attivita’ di riconversione professionale fino al limite massimo di lire 8 milioni. L’entita’ del contributo viene determinata in relazione alle caratteristiche e alla durata del percorso formativo e, a parita’ di altre condizioni, viene aumentata del 30% in caso di assunzione di lavoratori o di personale anziano non pensionabile. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale che, nel disporre il contributo stabilisce i tempi e le modalita’ per la sua erogazione, nonche’ i controlli ritenuti necessari a garanzia dell’attuazione degli impegni assunti. L’erogazione del contributo non puo’ essere disposta primadell’accertamento dell’avvenuta assunzione a tempo indeterminato.
Art. 6 – Lavoro autonomo
Al fine di promuovere la formazione di nuove e qualificate imprenditorialita’, la Regione Venezia eroga contributi a giovani tra i 18 e i 29 anni e a lavoratori che intendano uscire dalla cassa integrazione guadagni e avviino nuove attivita’ di lavoro autonomo in forma singola o associata, iscrivendosi alla Camera di Commercio, industria e agricoltura. Il contributo regionale e’ finalizzato al sostegno tecnico professonale per l’avvio della nuova attivita’. La Giunta regionale determina le modalita’ di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse e la concessione dei contributi, nonche’ forme di verifica sull’effettivo avvio dell’attivita’ di cui al comma precedente. Il progetto e’ approvato dalla Giunta regionale che dispone il contributo nella misura massima di lire 8 milioni, dandone comunicazione all’interessato. L’erogazione del contributo non puo’ essere disposta prima della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio,industria e agricoltura.
Art. 7 – Fondo straordinario per la promozione economica e l’occupazione
Nell’ambito delle competenze regionali, e’ istituito un fondo straordinario per la promozione economica e l’occupazione, destinato ai seguenti interventi:
Il fondo di cui al comma precedente, opera ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, presso la Veneto sviluppo s.p.a. Che ne disporra’ in conformita’ con il proprio statuto e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia. Per lo svolgimento dei compiti previsti al presente articolo, la Veneto s.p.a. Potra’ avvalersi di personale esterno e diorganizzazioni specializzate che presentino la necessaria competenza.
Art. 8 – Centro per la promozione dell’occupazione
La Giunta regionale e’ autorizzata a istituire nell’ambito della segreteria generale della programmazione un centro per la promozione dell’occupazione. Al centro sono assegnati i seguenti compiti:
Il centro opera anche in collaborazione con l’osservatorio regionale del mercato del lavoro, strumento privilegiato per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie, nonche’ in stretto rapporto con i dipartimenti regionali del lavoro e dei servizi formativi, e con la commissione regionale per l’impiego. L’attivita’ del centro e’ disciplinata da apposita deliberazione della Giunta regionale con la quale si prevede anche all’individuazione del personale ad esso assegnato. Puo’ essere prevista altresi’ la collaborazione di esperti, fino al massimo di tre, di cui uno con funzioni di coordinamento tecnico,mediante contratti di prestazione professionale.
Art. 9 – Norma finanziaria e variazioni di bilancio
Agli oneri complessivamente derivanti dalle iniziative di cui alla presente legge, previsti in lire 15 miliardi per l’anno 1985, si fara’ fronte mediante la riduzione per pari importo del fondo globale di cui al capitolo 80230 del bilancio di esercizio 1985 (“fondo globale spese di investimento e sviluppo”) e l’istituzione di appositi capitoli dispesa del bilancio 1985.