Legge regionale 6 marzo 1984

  • Emanante: 3
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 06/03/1984
Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro

Thesaurus: Mercato del lavoro

Art. omissis

Titolo III – interventi in favore delle cooperative giovanili e tra lavoratori delle aziende in crisi

Art. 8 – Requisiti

La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’art.4 dello statuto regionale e allo scopo di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, e’ autorizzata a intervenire a sostegno di cooperative costituite tra lavoratori per lo svolgimento di attivita’ produttive di beni e di servizi, e di attivita’ sociali e culturali, con le forme e le modalita’ previste dalla presente legge. Le finalita’ di cui al comma precedente sono perseguite per il tramite dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. Alla quale e’ affidata la funzione istruttoria e presso la quale e’ disposto l’accreditamento di un apposito fondo di gestione secondo le modalita’ di cui all’art.95bis della Legge regionale n. 72/1977 come modificata dalla Legge regionale n. 43/1982 e del relativo regolamento di attuazione e secondo le direttive della Giunta regionale. Possono usufruire dei benefici e degli interveti previsti dalla presente legge le societa’ cooperative:

  • Che siano state costituite dopo il 1 gennaio 1978, per il 75 per cento da lavoratori in cerca di prima occupazione, ovvero da lavoratori in mobilita’ da aziende in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modifiche oppure licenziati per cessazione dell’attivita’ dell’impresa, oppure disoccupati, oppure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • Costituite per lo svolgimento di attivita’ di rilevanza e utilita’ sociale, che si trovino per motivi di ordine finanziariocreditizio in condizioni di difficolta’ tali da minacciare le capacita’ operative e i livelli occupazionali acquisiti.
  • Gli interventi della Regione sono rivolti alla concessione di contributi in conto capitale per le spese di cui al successivo art.10. I contributi sono disposti sulla base di programmi di sviluppo e di investimento.

    Art. 9 – Programmi di sviluppo e di investimento

    I programmi di sviluppo e di investimento di cui all’art.8, ultimo comma, comprendono l’attivita’ di studio e di progettazione, l’acquisto di stabilimenti, di attrezzature, impianti e macchinari necessari all’attivita’ produttiva. Per le imprese di formazione puo’ essere compreso anche l’acquisto di scorte per una quota non superiore al 30 per cento della spesa prevista nei programmi di investimento. L’ente di sviluppo agricolo del Veneto (ERSAV), l’azienda regionale delle foreste (ARF), la finanziaria regionale “veneto sviluppo spa”, l’irsev, nei rispettivi ambiti di competenza, prestano alle cooperative la necessaria assistenza tecnica per la formulazione e l’attuazione dei programmi di investimento, nonche’ l’assistenza relativa alla presentazione delle domande di contributo e all’accesso di tutte le forme di credito. La Giunta regionale concorre alle relative spese sulla base di apposite convenzioni stipulate sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti predetti nei limiti delle disponibilita’ di stanziamento del capitolo 7010 del bilancio regionale.

    Art. 10 – Modalita’ per la concessione di erogazione dei contributi

    La Giunta regionale sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, sentito il parere della consulta per la cooperazione, istituita con la Legge regionale 7 settembe 1979, n. 74, con l’inclusione di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale, determina ogni anno i criteri generali e le direttive per la concessione e l’erogazione dei contributi. L’entita’ del contributo in conto capitale non puo’ superare l’importo di lire 10 milioni per ogni posto di lavoro previsto dalla cooperativa nel programma di investimento di cui al successivo art.11. L’importo complessivo del contributo non puo’ comunque superare il 70 per cento delle spese previste nel programma.

    Art. 11 – Domande di contributo

    Le domande di contributo sono presentate alla Veneto Sviluppo S.p.A. Corredate dell’elenco dei soci, dello statuto, del programma di investimento e di una relazione illustrativa contenente:

    • Le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali dell’iniziativa;
    • I preventivi finanziari ed economici;
    • Gli apporti dei soci sotto forma di capitale sociale sottoscritto nelle cooperative e di prestiti, nonche’ i mezzi finanziari comunque a disposizione della cooperativa;
    • L’ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dell’iniziativa.
    • La Veneto Sviluppo S.p.A. Istruisce le domande prevenute comunicandone l’esito motivato alla Giunta regionale, che provvede ad autorizzare l’erogazione a carico del fondo appositamente accreditato alla Veneto Sviluppo S.p.A., nel rispetto dei criteri determinati a norma del precedente art.10. Fino a che la Veneto Sviluppo S.p.A. Non sara’ in grado di esercitare le funzioni a essa attribuite dal presente titolo e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le medesime funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

      Art. 12 – Autorizzazioni di spesa

      Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente titolo previsti in complessive lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l’esercizio 1984 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 si fara’ fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa dotato dei corrispondenti stanziamenti e la riduzione per annue lire 1.000.000.000 del capitolo 80210: “fondo globale spese correnti” (partita n. 8 cooperative giovanili) e di lire 2.000.000.000 limitatamente all’esercizio 1984 del capitolo 80230 “fondo golbale spese d’investimento per ulteriori programmi di sviluppo” (partita n. 2: progetto per il settore secondario) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e pluriennale 1984 1986.

      Titolo IV – interventi per agevolare l’occupazione giovanile nell’artigianato

      Art. 13 – Interventi per favorire l’occupazione giovanile

      In conformita’ alle proprie finalita’ statutarie, la Regione promuove lo sviluppo e il riequilibrio occupazionale e produttivo del Veneto agevolando l’assunzione, da parte delle imprese artigiane, di giovani lavoratori che intendono conseguire una qualificazione professonale attraverso il rapporto di lavoro di apprendistato. Le finalita’ di cui al precedente comma, sono perseguite mediante incentivazioni finanziarie straordinarie con le modalita’ disciplinate dagli articoli seguenti.

      Art. 14 – Requisiti per l’ammissione al finanziamento

      Hanno titolo a beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente articolo le imprese artigiane manufatturiere con priorita’ per quelle operanti:

      • Nelle aree e nei settori definiti dall’allegato n. 2 della presente legge;
      • Nelle aree definite marginali o di transizione dal programma regionale di sviluppo.
      • Art. 15 – Determinazione del contributo

        Gli interventi finanziari regionali disposti dalla presente legge sono destinati ad agevolare la formazione nei rapporti di apprendistato instaurati dopo la sua entrata in vigore con giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e siano in cerca di prima occupazione o disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro con impresa diversa. Per ogni rapporto di lavoro di apprendistato finanziario e’ determinato nella misura di lire 200.000 mensili; esso e’ ridotto a lire 150.000 e lire 100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto stesso qualora la sua durata oltre l’anno sia consentita dai contratti collettivi di lavoro stipulati per la categoria. Gli importi predetti sono aumentati del 20 per cento per le attivita’ definite artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e per le imprese operanti in aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo. Le maggiorazioni di contributo di cui al precedente comma non sono cumulabili. Alla stessa impresa, in ogni caso, non possono essere erogati contributi per importo complessivamente superiore a lire un milione al mese. Non puo’ essere ammessa a contributo l’impresa artigiana che abbia risolto, entro un anno dal riconoscimento della qualifica, rapporti di lavoro con giovani per la cui qualificazione l’impresa stessa aveva beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge.

        Art. 16 – Domanda di ammissione a contributo

        Per l’ammissione ai contributi regionali le imprese artigiane di cui all’art.14 devono, inoltrare la domanda alla Giunta regionale allegando idonea documentazione attestante:

        • La natura artigiana dell’attivita’ e la data del suo inizio;
        • Il regolare avviamento al lavoro degli apprendisti per i quali sono richiesti i contributi finanziari.
        • Contestualmente alla domanda di contributo o con atto separato, l’impresa deve dichiarare l’impegno di improntare il rapporto di lavoro alle finalita’ formative di cui al seguente art.18 e di osservare le disposizioni di ordine normativo ed economico stabilite dalle leggi e dai contratti o accordi di lavoro di categoria o aziendali con particolare riferimento allo specifico rapporto di apprendistato da agevolare, riconoscendo alla Giunta regionale la facolta’ di effettuare apposite verifiche e controlli. Essa e’ altresi’ impegnata ad aderire alle iniziative di cui all’art.18.

          Art. 17 – Erogazione dei contributi

          La Giunta regionale:

          • Delibera l’ammissione ai contributi sulla base degli specifici progetti di formazione professionale di cui al seguente art.18, dandone notizia alle imprese artigiane interessate;
          • Eroga i contributi concessi con periodicita’ semestrale previo accertamento dell’effettiva continuita’ del rapporto di lavoro e della regolarita’ di svolgimento dell’attivita’ di formazione.
          • Art. 18 – Attuazione dei corsi di formazione

            La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi fissati dal piano poliennale di formazione professionale, valutate le proposte delle parti sociali, definisce i progetti di formazione professionale che devono essere ispirati a criteri di sperimentazione e di flessibilita’. L’attuazione dei progetti e’ condizione per l’erogazione del contributo previsto dal presente titolo.

            Art. 19 – Convenzioni

            La Giunta regionale, per l’attuazione dei corsi di formazione di cui al precedente articolo, e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e/o consorzi.

            Art. 20

            Abrogazione della Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 e’ abrogata la Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31, concernente il riconoscimento delle botteghescuola e l’istituzione del titolo di maestro artigiano.

            Art. 21 – Autorizzazioni di spesa

            Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente titolo, determinati in lire 4.450 milioni per l’esercizio finanziario 1984, si fa fronte mediante gli storni di:

            • Lire 450 milioni nell’esercizio finanziario 1984, del capitolo 21220 “contributi alle botteghescuola”;
            • Lire 2.000 milioni relativi all’esercizio 1984, dal capitolo 21230 “conferimento” e la riduzione di lire 2.000 milioni dal fondo globale di cui al capitolo 80230 in corrispondenza della partita n. 2 “progetto per il settore secondario”.
            • Per gli esercizi successivi, alla determinazione dello stanziamento provvedera’ annualmente la legge di bilancio a norma dell’art.32, primo comma della legge n. 72 del 1977 di contabilita’ regionale e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando preliminarmente i fondi attualmente previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza del capitolo 21220 sopra richiamato.

              Art. omissis