Legge regionale 6 Marzo 1990, n. 14

  • Emanante: 3
  • Regione: Calabria
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 22/09/1990
Intervento straordinario di formazione e lavoro dei giovani - integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.

Art. 1

Dopo l’articolo 15 della Legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, e’ aggiunto il seguente articolo 15- bis:

1 .

Gli enti locali e le associazioni imprenditoriali e professionali che, mediante apposita convenzione, si avvalgono di societa’, imprese e cooperative che abbiano eseguito progetti formativi ed inerenti lavori e attivita’ socialmente utili, impegnando giovani disoccupati per un periodo di almeno quattro mesi, comprovato da certificazione assicurativa inail, possono chiedere, con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, il finanziamento totale di progetti di interesse collettivo e formativo.

2 .

I progetti previsti al primo comma devono, contenere la descrizione analitica delle opere da realizzare o dei servizi da prestare, l’indicazione del numero dei giovani da impiegare, della durata che, comunque, non puo’ essere complessivamente superiore ai sei mesi di attivita’, delle ore giornaliere pro-capite che non possono essere superiori a quattro. Al termine, gli enti rilasciano ai partecipanti attestati del lavoro svolto.

3 .

Il Presidente della Giunta regionale trasmette al presidente del consiglio che invia direttamente alla seconda commissione consiliare, per acquisirne il parere, l’elenco dei progetti, approvati dalla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. In mancanza di osservazioni da parte della seconda commissione consiliare entro i successivi quindici giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Art. 2

1 .

All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi, si provvede con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi dell’articolo 2, settimo comma, della legge 1? dicembre 1983, n. 651.

2 .

In conseguenza di quanto stabilito al primo comma, le somme destinate – ai sensi dell’articolo 44 della Legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 – alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente ridotte di lire 13.240.000.000, 9.856.000.000, 6.900.000.000 e 10.004.000.000.

3 .

La predetta disponibilita’ di bilancio e’ utilizzata nell’esercizio finanziario in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323205 che sara’ istituito nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1990 con la denominazione “spese per il finanziamento di progetti di interesse collettivo da realizzare da parte degli enti locali, tramite associazioni o cooperative di giovani aventi gia’ maturato esperienze formative” e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 40 miliardi. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.