Legge regionale 6 settembre 1991, n. 22

  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 06/09/1991
Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n.50 recante: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università"

Thesaurus: Istruzione universitaria

Abstract:

Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 recante: norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle universita”.

Art. 1 – Modifica dell’art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

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All’art. 1, della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente comma: “La presente legge disciplina inoltre l’attuazione del diritto allo studio, nello spirito del primo comma, a favore degli studenti di altre nazionalita’, fruitori di borse di studio e iscritti a Universita’ con le quali gli Atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e scambio”.

Art. 2 – Modifica dell’art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

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L’art. 3, della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 e’ cosi’ sostituito: “Art. 3. Beneficiari dei servizi di cui alle lettere a) e c) del primo comma e quelli di cui alle lettere a) e g) del secondo comma, del precedente art. 2, possono fruire tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole dirette ai fini speciali o a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e a quelli di dottorato di ricerca che si svolgono presso le universita’, gli istituti di istruzione universitaria, le accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel territorio regionale anche se svolti in altre Regioni, nonche’ studenti appartenenti ad altra nazionalita’, fruitori di borse di studio, iscritti a universita’ con le quali gli atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e di scambio. Dei servizi di cui alle lettere b), d) ed e) del primo comma, e quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma dell’articolo precedente, sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente con le limitazioni contenute nei successivi articoli 17, 19, 24 e 26. Dei servizi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell’art. 2 possono fruire anche gli studenti di altra nazionalita’ fruitori di borse di studio di cui al primo comma. Dei servizi di cui alla lettera c), del secondo comma, dell’articolo precedente, possono fruire senza concorso, i medesimi soggetti di cui al primo comma del presente articolo, che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non piu’ di un anno. Gli studenti di nazionalita’ straniera, gli apolidi e quelli a cui lo stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge nei limiti della vigente legislazione statale, nonche’ delle condizioni previste dagli impegni internazionali. Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessita’ sono altresi’ ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reCiprocita’.”.

Art. 3 – Modifica dell’art. 19 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

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L’art. 19, della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, e’ cosi’ sostituito: “Art. 19. Servizio abitativo il servizio abitativo e’ gestito dall’E.S.U. Direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, societa’, cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

  • In forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
  • In collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attivita’ collettiva di carattere culturale. Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso pre- via presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati; in particolare per l’accesso ai collegi universitari si possono prevedere forme di accertamento circa gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.
  • Al concorso possono partecipare gli iscritti alle universita’ degli studi, agli Istituti di istruzione superiore o alle Accademie di belle arti fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea, o del corso delle scuole dirette a fini speciali e sino al primo anno fuori corso, purche’ in possesso dei requisiti di continuita’ scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando e siano impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede universitaria.

    Modifica dell’art. 19 della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 sede universitaria. Strutture abitative gestite dall’E.S.U. Accedono altresi’, fino al limite massimo del 10% dei posti letto disponibili, gli studenti appartenenti ad altre nazionalita’ di cui al secondo comma dell’art. 1, secondo criteri e modalita’ determinati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’art. 31. Ove la domanda di servizi abitativi superiori la disponibilita’ degli alloggi gestiti dall’ente direttamente o in convenzione, quest’ultimo puo’ assegnare un contributo nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’art. 31.

    I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impegno con la Regione o con l’E.S.U. E hanno diritto di alloggio gratuito all’interno del collegio stesso.

    L’utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario accademico e comunque per periodi non superiori a 10 mesi. Con delibera motivata del consiglio di amministrazione possono essere concesse deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

     

    L’E.S.U. Puo’ stipulare nel rispetto degli orientamenti culturali e pedagogici, convenzioni con enti, societa’, cooperative o privati che gestiscono residences, collegi, o altre strutture abitative a un costo unitario annuo in misura non superiore a quello sostenuto capitariamente nei propri servizi abitativi. La convenzione deve prevedere che l’ammissione degli utenti avvenga a condizioni corrispondenti a quelle previste per i servizi abitativi dell’E.S.U.”.

    Art. 4 – Modifica dell’art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

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    Dopo il quinto comma dell’art. 29 della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, e’ aggiunto il seguente comma: “Gli studenti stranieri e apolidi che si trovino nel territorio del Veneto, provenienti da paesi in stato di guerra, o occupati, nonche’ gli studenti rifugiati politici o comunque provenienti da paesi extracomunitari privi di adeguate strutture organizzative istituzionali, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di notorieta’, in luogo delle dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei loro paesi di origine, attestante le condizioni di reddito del nucleo familiare. L’accertamento delle anomale situazioni in cui versano gli studenti interessati e’ effettuato dall’E.S.U. Competente, con apposito atto deliberativo.”.

    Art. 5 – Modifica dell’art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

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    Al secondo comma dell’art. 31 della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono aggiunte le seguenti lettere:

     

    H) i criteri e le modalita’ per l’assegnazione degli alloggi a favore degli studenti di altre nazionalita’ di cui al comma secondo dell’art. 1;

    I) l’entita’ del contributo di cui al sesto comma dell’art. 19″.

     

    La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.