
- Regione: Veneto
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 10
- Data fonte: 08/03/1997
Thesaurus: Riforme
Abstract:
La legge intende assicurare la partecipazione attiva della regione alle iniziative comunitarie, informazione organica sulle politiche regionali comunitarie, rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell’unione europea, nonche’ disciplinare l’adempimento, da parte della regione, degli obblighi derivanti dalla partecipazione dello stato alla unione europea, nonche’ le procedure da osservarsi in ambito regionale per l’attuazione degli interventi comunitari.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 e dall’articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Veneto nel processo di integrazione europea intende assicurare:
2 .
La presente legge disciplina altresi’ l’adempimento, da parte della Regione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dello stato alla unione europea, nonche’ le procedure da osservarsi in ambito regionale per l’attuazione degli interventi comunitari.
Art. 2 – Dipartimento per le relazioni comunitarie
1 .
E’ istituito nell’ambito della segreteria generale della programmazione il dipartimento per le relazioni comunitarie con sede in bruxelles che opera in collaborazione con la cabina di regia regionale di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 102.
2 .
Il dipartimento svolge attivita’ di collegamento fra la Regione e le istituzioni comunitarie sulle materie di competenza regionale nonche’:
3 .
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica del dipartimento, nell’ambito dell’organico del personale regionale, i criteri e le modalita’ di funzionamento del dipartimento, nonche’ le condizioni per la nomina ed il trasferimento del relativo personale e il trattamento economico spettante allo stesso.
Art. 3 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
1 .
All’articolo 4, comma 2 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e’ aggiunta la seguente lettera: “a bis) dipartimento per le relazioni comunitarie;”.
Art. 4
1 .
E’ istituita, nell’ambito della segreteria generale del Consiglio Regionale, una struttura per l’informazione e lo studio delle problematiche comunitarie.
2 .
L’ufficio di presidenza ne organizza le funzioni e ne determina la dotazione organica nell’ambito dell’organico del personale regionale.
Art. 5 – Partecipazione al processo normativo
1 .
La Regione ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, interviene nel processo normativo comunitario.
2 .
In relazione alle finalita’ di cui al comma 1 il Consiglio regionale formula osservazioni da presentare al governo sui progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell’unione europea.
Art. 6 – Procedure relative all’attuazione degli interventi comunitari
1 .
La proposta generale relativa ai Documenti Unici di Programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993 viene predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione.
2 .
La Giunta regionale svolge l’attivita’ di partenariato con lo stato e l’Unione Europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all’approvazione degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonche’ a fornire all’autorita’ comunitaria i chiarimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.
3 .
Gli atti definitivi conseguenti all’attivita’ di partenariato sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla giunta. Gli adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con le modalita’ previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell’attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi consistenti nell’introduzione o nell’abolizione di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista per l’atto originario.
4 .
Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di previsione la Giunta regionale presenta al consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.
5 .
Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure, compatibili con l’osservanza delle modalita’ e dei termini previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l’esame, in commissione ed in aula, degli atti di cui alla presente legge.
Art. 7 – Modalita’ di realizzazione degli interventi
1 .
Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali sia rilevante l’apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale puo’ attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento anche assegnando alle province compiti istruttori.
2 .
Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l’opportunita’ di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le provvidenze comunitarie, puo’ promuovere la conclusione di un accordo di programma a norma dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.
Art. 8 – Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 800 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 84748 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996, e contemporanea istituzione del capitolo n. 3464 denominato “spese connesse all’istituzione e al funzionamento del dipartimento per le relazioni comunitarie”. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.