- Emanante: 3
- Regione: Lombardia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 07/08/1986
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione ispirandosi ai principi fissati dagli artt.3 e 4 del proprio statuto e in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, favorisce la presenza e lo sviluppo della cooperazione con riguardo alle materie di competenza propria o delegate con particolare riferimento alla salvaguardia e all’incremento dei livelli occupazionali.
2 .
A tal fine la Regione in sintonia con le iniziative nazionali in materia, attua progetti ed attivita’ volti alla crescita, al consolidamento e alla conoscenza della cooperazione in Lombardia.
Titolo I – attivita’ di promozione
Art. 2 – Istituzione della consulta regionale della cooperazione
1 .
La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’art.41 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, la consulta regionale della cooperazione per assicurare la consultazione e la partecipazione del movimento cooperativo alla politica ed alla programmazione regionale.
2 .
La consulta e’ presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato ed e’ composta da:
- 9 rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo designati dai rispettivi organismi regionali;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale designati dai rispettivi organi regionali;
- 1 rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione designato dal dirigente dello stesso;
- 1 rappresentante designato dall’unione regionale delle camere di commercio industria artigianato agricoltura della Lombardia.
3 .
Possono inoltre essere chiamati a partecipare alla consulta rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche e di amministrazioni pubbliche.
4 .
Le designazioni di cui sopra a punti a),b),c),d) devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i 30 giorni successivi il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla nomina della consulta.
5 .
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio politica del lavoro.
6 .
La consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale e cade con esso.
Art. 3 – Attribuzione della consulta
1 .
La consulta regionale della cooperazione esprime pareri sugli argomenti che vengono ad essa sottoposti dalla Giunta regionale ed in particolare in ordine:
- Alla programmazione ed al coordinamento operativo degli interventi regionali per lo sviluppo della cooperazione;
- Ai progetti regionali di leggi e regolamenti in materia di cooperazione;
- A proposte di provvedimenti, studi e ricerche in materia di cooperazione.
2 .
La consulta puo’, inoltre, proporre iniziative e provvedimenti volti ad individuare le possibilita’ di azione e di presenza del movimento cooperativo nel quadro dello sviluppo economico e sociale della Regione
Art. 4 – Comitato tecnico consutivo
1 .
E’ istituito il comitato tecnico consultivo per la cooperazione per lo svolgimento di attivita’ istruttorie e consultive.
2 .
Il comitato tecnico consultivo e’ presieduto dall’assesore competente o da un suo delegato.
3 .
La composizione e le modalita’ di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, in conformita’ all’art.40 della regionale 1 agosto 1979 n. 42.
4 .
Le funzioni di segretario del comtato tecnico consultivo sono svoltre da un funzionario regionale del servizio politica del lavoro designato dall’Assessore competente.
Art. 5 – Studi e ricerche
1 .
La Giunta regionale predispone, sentita la consulta regionale della cooperazione, iniziative ed interventi volti alla conoscenza delle problematiche della cooperazione.
2 .
Per la realizzazione delle attivita’ di cui al comma precedente la Giunta regionale concede in via prioritaria contributi ad universita’ ed istituti specializzati.
3 .
L’entita’ dei contributi di cui al precedente articolo non puo’ superare il 5 degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 6 – Attivita’ di assistenza e promozione
1 .
La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della cooperazione, concede contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo per attivita’ di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione, nonche’ per la predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
2 .
Le domande devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da un programma degli interventi che si intendono attuare, entro il 31 marzo di ogni anno.
3 .
Entro la data di cui al precedente secondo comma le associazioni dovranno altresi’ presentare alla Giunta regionale una relazione sulla realizzazione dei progetti unitamente ad una dichiarazione sulla effettiva destinazione dei contributi precedentemente assegnati.
4 .
L’entita’ dei contributi di cui al presente articolo non puo’ superare il 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Titolo II – sostegno della cooperazione in campo economico
Art. 7 – Interventi regionali
1 .
Nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie dei singoli bilanci di esercizio la Regione concede contributi ai soggetti di cui al successivo art.8 per:
- Investimenti in beni strumentali e costi pluriennali ammortizzabili nonche’ per la formazione di scorte;
- Spese di avviamento ed impianto sostenute da cooperative costituitesi successivamente all’entrata in vigore della presente legge;
- Spese sostenute per la fruizione di servizi di consulenza legale e fiscale e di assistenza gestionale e amministrativa, IV i compresa l’elaborazione di studi di fattibilita’, miranti all’incremento dell’efficienza e della produttivita’ delle cooperative preferibilmente svolti dalle associazioni riconosciute del settore cooperativo e altri soggetti dell’associazionismo di rilevanza regionale.
2 .
I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con benefici derivanti da altre leggi statali o regionali.
Art. 8 – Destinatari degli interventi compresi nel piano
1 .
Possono beneficiare dei contributi previsti dal precedente art.7 le cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
- Devono ispirarsi ai principi di mutualita’ di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione, essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Devono contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli occupazionali favorendo in particolare possibilita’ di impiego per giovani inoccupati, lavoratori disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari o in disoccupazione speciale e lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o comunque cessate;
- Devono avere come oggetto del proprio scopo sociale attivita’ di produzione di beni e/o prestazioni di servizi socialmente utili o di servizi alle imprese.
2 .
Per le cooperative di produzione e lavoro, in aggiunta alle norme statali che le regolano, e’ inoltre richiesto che almeno il 75 per cento degli addetti siano soci della cooperativa.
Art. 9 – Criteri d’attuazione degli interventi
1 .
Il Consiglio Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della pesente legge con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale sentita la consulta regionale della cooperazione, determina i criteri di dettaglio e le priorita’ per l’attuazione degli interventi di cui al precedente art.7.
2 .
Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti aventi titolo che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente art.7 presentano specifica richiesta alla Giunta regionale corredata dal progetto di intervento.
3 .
I progetti di cui al comma precedente devono indicare:
- Finalita’ e tempi di attuazione;
- Obiettivi produttivi ed occupazionali definiti nel tempo e coerenti con i criteri indicati nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma del presente articolo;
- Un piano di fattibilita’ che dimostri la idoneita’ della cooperativa a produrre beni e/o servizi con criteri di efficienza ed economicita’ e che contenga l’indicazione delle risorse proprie destinate al finanziamento del progetto;
- Un piano dettagliato delle spese e degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validita’ del progetto.
4 .
Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale, verificata la conformita’ dei progetti ai criteri ed alle priorita’ approvati dal Consiglio regionale nonche’ la congruita’ dei costi previsti, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano degli interventi regionali.
5 .
Rilevanti modifiche ai progetti compresi nel piano devono essere preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su apposita domanda delle cooperative interessate.
Titolo III – norme generali
Art. 10 – Controlli generali
1 .
La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2 .
Nel periodo di esecuzione dei progetti la Giunta regionale puo’ effettuare verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooerative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3 .
La Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, puo’ disporre la revoca anche parziale, dei benefici in caso di inadempienze delle cooperative o se i contributi non sono utilizzati conformemente alle finalita’ previste nella deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi.
Art. 11 – Norma transitoria
1 .
In sede di prima applicazione, le domande relative ai contributi revisti dal precedente art.6 devono essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 .
La Giunta regionale sulla base delle domande presentate approva l’assegnazione dei contributi di cui al medesimo articolo.
3 .
In sede di prima applicazione, le domande di cui al secondo comma del precedente art.9 devono essere presentate dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al primo comma del medesimo articolo.
4 .
In sede di prima applicazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 1986, per gli interventi di cui al titolo secondo sono ammissibili al finanziamento anche spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, purche’ corredate dai relativi documenti giustificativi.
Art. 12 – Norma finanziaria
1 .
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e’ autorizzata la concessione di contributi:
- Di l.120 milioni per l’anno 1986 per le finalita’ previste dal precedente art.5;
- Di l.250 milioni per l’anno 1986 per le finalita’ previste dal precedente art.6;
- Di l.450 milioni per l’anno 1986 per le finalita’ previste dal precedente art.7, 1 comma, lettera b);
- Di l.380 milioni per l’anno 1986 per le finalita’ previste dal precedente art.7, 1 comma, lettera c);
- Di l.2.300 milioni per il 1986 in capitale, per le finalita’ previste dal precedente art.7, 1 comma, lett. A).
2 .
Alla determinazione della spesa di cui al p0recedente 1 comma, lettera a),b),c),d), di provvedera’ a decorrere dall’esercizio finanziario 1987 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art.22, 1 comma, della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
3 .
Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente 1 comma, lettera a),c),d),e), di complessive l.3.250 milioni trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/1988, tabella relativa alle “previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi” alla Parte II “spese per i programmi di sviluppo” progetto 5.2.1.2. “fondo per il finanziamento di nuove o maggiori spese in conto capitale”.
4 .
Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente primo comma, lettera b) trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/1988, tabella relativa alle “previsioni di spesa riferite a leggi operanti”, alla Parte I “spese per l’adempimento delle funzioni normali”, attivita’ 3.1.4.1. “consulta della cooperazione” per l.250 milioni.
5 .
Al finanziamento dell’onere complessivo di l.3.500 milioni per l’anno 1986,k previsto dal precedente 1 comma, si provvede, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l.3.250 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 “fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo” e della dotazione finanziaria di competenza per l.250 milioni del capitolo 1.3.1.4.1.904 “spesa per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore coooperativo” iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
6 .
In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
- Vengono reiscritti l’attivita’ 1.3.1.4.3. E il progetto 2.3.1.4.3. Aventi pr stesso oggetto:”promozione e qualificazione della cooperazione”;
- Alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalita’ 4, attivita’ 3, sono istituiti i seguenti capitoli:
- Alla Parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 4, progetto 3 sono Istituiti i capitoli:
7 .
Agli oneri derivanti per il funzionamento della consulta regionale della cooperazione e del comitato tecnico consultivo di cui ai precedenti artt.2,3 e 4, si provvede per l’anno 1986 e successivi mediante utilizzo di somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 “spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennita’ di missione ed i rimborsi spese” iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1986 e successivi.
Art. 13 – Abrogazione
1 .
La Legge regionale 2 gennaio 1980, n. 3 e’ abrogata.