Legge regionale 7 aprile 1999, n. 8

  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 21
  • Data fonte: 14/04/1999
Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata

Thesaurus: Programmazione

Abstract:

La leggge in esame ha costituito un fondo per contribuire alla realizzazione di iniziative di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (patti territoriali, contratti d’area e accordi di programma) di cui all’art.2, comma 203, l.662/1996.. la giunta regionale definisce, secondo le direttive impartite dal consiglio regionale, l’entita’ e le forme del cofinanziamento di progetti e programmi inseriti all’interno delle proposte di iniziative di programmazione negoziata.

Art. 1 – (fondo regionale per la programmazione negoziata)

1 .

E’ costituito presso la Regione un fondo per contribuire alla realizzazione, nell’ambito delle priorita’ individuate negli strumenti di programmazione regionale, di iniziative di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (patti territoriali, contratti d’area e contratti di programma) di cui all’art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2 – (modalita’ di attuazione e gestione)

1 .

Ai fini della individuazione dei progetti cofinanziabili con il fondo, la Giunta regionale definisce, sulla base dei criteri e delle priorita’ di intervento stabiliti dal Consiglio Regionale, l’entita’ e le forme del cofinanziamento di progetti e programmi inseriti all’interno delle proposte di iniziative di programmazione negoziata di cui all’art. 1.

Art. 3 – (norma finanziaria)

1 .

Alla Costituzione del fondo di cui all’art. 1 della presente legge e’ destinata, per l’anno 1999, la somma di lire 8.023.000.000 da iscrivere nei termini di competenza e di cassa al cap. 9780 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1999, denominato “fondo regionale per la programmazione negoziata”.

2 .

Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilita’ del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1998, elenco n. 5, n. Ordine 2, allegato a detto bilancio.

3 .

La disponibilita’ relativa all’anno 1998 di cui al comma 2 e’ iscritta nella competenza dell’anno 1999 in attuazione dell’art. 26, commi 5 e 6, della Legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4 .

La Giunta regionale – a norma dell’art. 28, comma 2, della Legge regionale di contabilita’ 3 maggio 1978, n. 23 – e’ autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5 .

Per gli anni 2000 e successivi l’entita’ della spesa sara’ determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell’art. 5, della Legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 4 – (comitato tecnico-scientifico)

1 .

In sede di prima applicazione il fondo operera’ a sostegno di progetti e azioni ricompresi nelle seguenti iniziative di programmazione negoziata che hanno gia’ concluso positivamente l’iter procedurale nazionale: contratto d’area terni-narni-spoleto, patto territoriale dell’appennino centrale e patto territoriale valdichiana-amiata-trasimeno- orvietano. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.