Legge regionale 7 Febbraio 1992, n. 10

  • Emanante: 3
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 01/01/1900
Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

L’amministrazione regionale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, riconosce ed incentiva le cooperative sociali al fine di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone svantaggiate, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione. 

L’amministrazione regionale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, riconosce ed incentiva le cooperative sociali al fine di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone svantaggiate, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

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