Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28

  • Emanante: 3
  • Regione: Sardegna
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 07/06/1984
Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Titolo I – disposizioni generali

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Regione sarda si pone l’obiettivo di favorire l’occupazione con l’inserimento in attivita’ produttive in particolare dei giovani, delle donne e delle categorie svantaggiate, anche attraverso l’adozione di misure straordinarie.

2 .

A tal fine le provvidenze previste per la presente legge verranno concesse:

  • Alle cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno, lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento dei soci e alle societa’ costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto: la presenza dei giovani all’interno delle cooperative non potra’ comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci;
  • Ai giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e alle donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, agli emigrati di ritorno, che avviino nuove attivita’ di impresa;
  • Ai comuni ed ad altri enti locali per l’attuazione di piani di opere pubbliche e di intervento nel settore dei servizi socialmente utili, anche attraverso la gestione di cantieri scuolalavoro;
  • Alle imprese artigiane, turistiche e commerciali.
  • 3 .

    La Regione inoltre, promuove forme straordinarie di formazione culturale e professionale.

    Titolo II – interventi a favore della cooperazione

    Capo I

    interventi per il settore agricolo e per l’acquacoltura

    Art. 2 – Destinatari

    Al fine di incrementare l’occupazione giovanile in agricoltura e facilitare il ritorno dei giovani alla terra, le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative e societa’ giovanili di cui all’art.1, secondo comma, punto a), ed ai coltivatori singoli, di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni che operino o intraprendano nuove attivita’ nei settori dell’acquacoltura forestale ed agricolo, IV i compresi l’allevamento avicolo e cunicolo anche non legato alla disponibilita’ aziendale di mangime, la lombrichicoltura, l’apicoltura, la coltivazione dei funghi, l’allevamento di selvaggina e l’elicicoltura, e che provvedano alla conduzione aziendale e alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione di servizi tecnici.

    Art. 3 – Priorita’

    Allo scopo di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive e creditizie regionali deve essere data priorita’ nell’ordine:

    • Alle cooperative di cui al precedente art.2 che operano nel settore agricolo;
    • Alle societa’ giovanili agricole;
    • Ai soggetti imprenditori di cui ai punti a) e b) che a parita’ di altre condizioni garantiscano maggiori possibilita’ occupative.
    • Art. 4 – Contributi alle cooperative

      1 .

      Le cooperative agricole di cui al precedente art.2 che intraprendano o svolgano un’attivita’ economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile, da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.

      2 .

      Il contributo e’ concesso per tutto il priodo in cui il lavoro svolto risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo, in relazione al tipo di coltura, impianto od attivita’ e comunque per non piu’ di tre anni. Il contributo per ciascun giovane socio, per i primi due anni, sara’ pari al 40 per cento della retribuzione lorda spettante all’operaio Comune sulla base del contratto collettivo di lavoro vigente al momento della richiesta e, per il terzo anno, sara’ pari al 30 per cento della stessa retribuzione.

      3 .

      Detto contributo e’ incompatibile con le provvidenze di cui al sesto comma del successivo articolo ed e’, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle legge 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o con altre eventuali provvidenze di origine comunitaria, nazionale, o regionale.

      4 .

      La concessione e’ disposta sulla base di una relazione tecnico economica che contenga l’indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci, che dovra’ essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano, e verra’ erogata anticipatamente ogni anno.

      5 .

      Dell’utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale mediante presentazione di copia della contabilita’ aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.

      6 .

      Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche alle societa’ giovanili di cui all’art.1 della presente legge nella misura del 75 per ciento e vengono erogate con le stesse modalita’.

      Art. 5 – Contributi per piani di trasformazione aziendale

      1 .

      Alle cooperative e societa’ giovanili agricole di cui al precedente art.2 che attuino piani di trasformazione aziendale, e’ concesso un contributo in conto capitale pari all’80 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi.

      2 .

      Qualora le cooperative e le societa’ giovanili di cui al primo comma usufruiscano di contributi in conto capitale o mutui previsti da altre leggi, e’ concessa a carico della presente legge una integrazione di contributo fino alla concorrenza dell’80 per cento della spesa ammessa.

      3 .

      Le medesime iniziative possono fruire, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo da corrispondersi anticipatamente con concorso nel pagamento degli interessi: in tal caso puo’ farsi ricorso anche all’applicazione della Legge regionale 8 luglio 1975, n. 30.

      4 .

      La concessione e’ disposta sulla base di una relazione tecnico economica contenente l’indicazione del ciclo produttivo, del numero dei soci e dell’ammontare dell’investimento.

      5 .

      L’erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il restante 50 per cento viene cosi’ erogato: 30 per cento alla realizzazione della meta’ dell’opera; 20 per cento a completamento e collaudo dei lavori.

      6 .

      Alle cooperative e societa’ giovanili che non ottengano il contributo e il mutuo di cui ai commi pecedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, puo’ essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 300.000, per ettaro coltivato.

      Art. 6 – Contributi per assistenza tecnica

      1 .

      Alle cooperative agricole puo’ essere concesso, per non piu’ di tre anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di un tecnico munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a lire 400.000 mensili.

      2 .

      Qualora si instauri con un tecnico, avente i requisiti di cui al primo comma, un rapporto di consulenza sulla base di una convenzione tipo approvata dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale, sentite le organizzazioni cooperative, il contributo mensile e’ pari a lire 200.000.

      3 .

      I contributi sono erogati annualmente nel seguente modo: 50 per cento all’atto dell’approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

      4 .

      L’ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ersat) e’ tenuto a prestare assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative giovanili, sulla base di programmi annuali, concordati con l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale.

      Art. 7 – Contributi per la concessione o l’affitto di terreni

      1 .

      Le cooperative e le societa’ giovanili agricole di cui al pecedente art.2 che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare, possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto determinati sulla base delle leggi vigenti.

      2 .

      Il contributo e’ concesso per tre anni ed e’ condizionato all’accertamento dell’idoneita’ dei terreni e delle loro capacita’ produttive in relazione alle possibilita’ di lavorazione da parte della cooperativa o della societa’ giovanile.

      3 .

      L’erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento previa dimostrazione dell’effettiva utilizzazione del fondo.

      Art. 8 – Agevolazioni in riferimento a leggi di settore

      1 .

      Le cooperative agricole di cui al precedente art.2 possono chiedere l’acquisizione al monte pascoli dei terreni necessari per la Costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi dell’art.26 della Legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

      2 .

      Alle cooperative agricole e’ data priorita’ nell’assegnazione, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e nell’assegnazione di terre appartenenti al demanio regionale o ad enti pubblici.

      3 .

      E’altresi’ data priorita’ alle cooperative medesime nell’utilizzazione del fondo previsto dall’art.2 della Legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

      4 .

      Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pevisti dalla Legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, e’ autorizzato l’ulteriore limite d’impegno di lire 2.000.000.000; le relative annualita’ sono iscritte nel bilancio della Regione dell’anno 1984 all’anno 2003 (cap.06220).

      5 .

      Il comma primo dell’art.5, terzo alinea, della Legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e’ cosi’ modificato: “100 per cento per le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potra’ comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci”.

      6 .

      Il comma primo dell’art.7, punto 1), della citata Legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 e’ cosi’ modificato:

      • Alle cooperative di conduzione a proprieta’ indivisa con proprieta’ per quelle costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potra’ comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci”.
      • Capo II

        interventi nel settore del turismo

        Art. 9

        1 .

        Alle cooperative e societa’ giovanili di cui all’art.1, che mediante la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento di impianti e di attrezzature nonche’ l’organizzazione e la gestione di servizi di sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all’integrazione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

        2 .

        La concessione e’ disposta sulla base di una relazione tecnico economica che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l’ammontare dell’investimento, il numero dei soci, il numero dei giovani dei quali si prevede l’occupazione e la durata dell’attivita’ nell’arco dell’anno.

        3 .

        Per le iniziative di cui al primo comma poste in essere da comuni su strutture ricettive da dare in gestione a cooperative o a societa’ giovanili, l’importo del contributo puo’ essere elevato sino al 100 per cento.

        4 .

        L’erogazione avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene cosi’ erogato: 30 per cento alla realizzazione della meta’ dell’opera; 20 per cento a completamento dell’investimento.

        5 .

        Le iniziative delle cooperative e societa’ giovanili di cui al presente articolo possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilita’ recate dalla stessa.

        Capo III

        interventi nel settore della produzione di beni e servizi

        Art. 10

        1 .

        Alle cooperative e alle societa’ giovanili di cui all’art.1 che intraprendano o svolgano attivita’ finalizzata alla produzione di beni o servizi e non considerate nei precedenti articoli della presente legge, e’ concesso, per l’attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammesse.

        2 .

        L’erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento viene cosi’ erogato:30 per cento alla realizzazione della meta’ dell’opera ; 20 per cento a completamento dell’investimento.

        3 .

        Le medesime iniziative possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilita’ recate dalla stessa.

        4 .

        Alle cooperative e societa’ giovanili di cui al primo comma del presente articolo puo’ essere concesso, inoltre, un contributo pari a lire 1.200.000 per non piu’ di due anni, in relazione a ciascun giovane socio che esplichi effettiva attivita’ lavorativa.

        5 .

        Il contributo viene erogato annualmente nel seguente modo:50 per cento all’atto dell’approvazione della richiesta; il restante 50 per cento sulla base della documentazione dell’effettivo lavoro svolto.

        6 .

        La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti e’ disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnicoeconomicheproduttive della cooperativa o della societa’, il progetto da realizzare e le possibilita’ di sviluppo anche in rapporto, al numero e alle attribuzioni dei soci.

        7 .

        I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge.

        Titolo III – interventi degli enti locali nel settore dei servizi sociali e beni ambientali

        Art. 11 – Contributi in favore di comuni, province e comunita’ montane

        I comuni, singoli o associati, le province e le Comunita’ Montane che promuovano la realizzazione di attivita’ nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o societa’ giovanili costituite ai sensi dell’art.1, possono beneficiare di un contributo a valere sulla presente legge pari al 70 per cento dei costi dell’attivita’ affidata dai suddetti enti.

        Art. 12 – Attuazione dell’art.26, punto e), del d.p.r. 348/1979

        In attesa dell’emanazione di un organico provvedimento che disciplini il settore, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, delegate dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 318, art.26, punto e), tramite il fondo sociale di cui alla Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

        Art. 13 – Piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro

        1 .

        Ai sensi del precedente articolo la Regione predispone un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro finalizzato all’intensificazione di produzioni agricole specifiche non eccedentarie, al recupero produttivo ed ecologico di aree umide e lagunari, atte all’acquacoltura, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e di zone di particolare pregio floro faunistico ed ecologico ed al recupero produttivo di superfici agricole pubbliche abbandonate o mal coltivate.

        2 .

        Tale piano e’ predisposto entro il 30 marzo di ogni anno dall’Assessore regioinale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, sentita la commissione consiliare della pogrammazione.

        3 .

        In sede di prima applicazione il piano viene predisposto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

        4 .

        Nella predisposizione del piano si terra’ conto altresi’ del rapporto esistente tra popolazione residente ed iscritti alle liste ordinarie e speciali e del numero dei cantieri scuola previsti per la valorizzazione del patrimonio archeologico.

        Art. 14 – Gestione dei cantieri

        1 .

        La gestione dei cantieri scuola e di lavoro e’ affidata ai comuni e, ove ricorrano particolari esigenze, sentiti i comuni stessi, ai comprensori e Comunita’ Montane o ad altri uffici periferici dell’amministrazione regionale o statale, istituzionalmente competenti nel settore di intervento.

        2 .

        Per i cantieri archeologici restano valide le modalita’ previste dalla Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e relativo regolamento d’attuazione.

        3 .

        Per i cantieri forestali restano valide le modalita’ previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

        Art. 15 – Premio di operosita’ per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro

        1 .

        In favore dei disoccupati, avviati ai cantieri scuola e di lavoro di cui al piano previsto dal precedente art.13, il premio di operosita’ e’ fissato in lire 28.000 lorde giornaliere. Per i capi cantiere la retribuzione e’ stabilita il lire 42.000 lorde giornaliere.

        2 .

        Nei cantieri per il cui svolgimento si presentino particolari esigenze tecniche, con decreto dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su indicazione degli enti gestori, potra’ essere nominato un direttore dei lavori con adeguati titoli e comprovate capacita’ professionali. Con il professionista nominato direttore dei lavori potra’ essere stipulata apposita convenzione, recante la durata del rapporto ed il corrispettivo, che non potra’ essere superiore a lire 60.000 lorde giornaliere.

        3 .

        Per l’incarico della direzione dei lavori e di caposquadra nei cantieri archeologici si applica il secondo comma dell’art.17 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50.

        4 .

        Qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a 5 chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda con mezzi propri l’amministrazione cui e’ attribuita la gestione o non esistano mezzi di linea, al personale dirigente, ai capi squadra e ai lavoratori comuni occupati nei cantieri di cui al presente articolo e’ attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l’uso del proprio mezzo di trasporto, nella misura per chilometro del 20 per cento del prezzo vigente della benzina super.

        Art. 16 – Progetti per l’impiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni.

        1 .

        Allo scopo di favorire l’utilizzazione dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilita’ ai fini e ai sensi della legge 27 febbraio 1984, n. 18 la Regione concorre a finanziare progetti socialmente utili realizzati da province, comprensori, Comunita’ Montane e comuni.

        2 .

        Possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo gli enti che predispongano specifici progetti, indicando in modo analitico gli obiettivi e le opere da realizzare l’occupazione prevista e i relativi oneri finanziari. Devono altresi’ essere indicati gli eventuali finanziamenti richiesti, per i medesimi progetti, ad enti diversi dalla Regione sarda. I progetti devono avere la durata massima di mesi dodici.

        3 .

        I finanziamenti sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

        Titolo IV – interventi a favore delle imprese nel settore dell’artigianato, del commercio e del turismo

        Art. 17 – Contributi per l’apprendistato nelle imprese artigiane

        1 .

        Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all’albo di cui all’art.9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, e’ concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di eta’ compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto d apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

        2 .

        Il contributo, pari a 3.000.000 annui, e’ concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.

        3 .

        Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo pari a 4.000.000 annui, e’ concesso per ulteriori 2 anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell’istituto centrale di statistica: ramo 3 “industrie manufatturiere” e ramo 4 “industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti”.

        4 .

        Il contributo di cui al presente articolo e’ incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

        Art. 18 – Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane

        1 .

        Alle imprese artigiane di cui al precedente art.17 che assumono giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e’ concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare eguale a quello previsto dall’art.11 della legge 24 giugno 1974, n. 268 integrato ai sensi dell’art.15 della Legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

        2 .

        L’erogazione del contributo e’ disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua e’ erogata in seguito all’accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attivita’ durante l’intero anno.

        Art. 19 – Esclusione dalle provvidenze

        1 .

        Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei mesi precedenti alla richiesta del contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per motivazioni previste dal relativo contratto collettivo di lavoro.

        2 .

        In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell’anno, l’impresa artigiana e’ tenuta a restituire l’anticipazione percepita per l’unita’ licenziata.

        3 .

        In caso di dimissioni l’impresa e’ tenuta a restituire l’anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.

        Art. 20 – Anticipazioni concorso interessi legge 10 ottobre 1975, n. 517

        1 .

        E’ costituito presso uno o piu’ istituti di credito abilitati all’esercizio del credito agevolato a favore delle imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle agevolazioni stabilite dall’art.3, comma terzo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

        2 .

        Per poter usufruire dell’anticipazione del contributo agli interessi previsto dalla citata legge l’istituto gestore del fondo deve aver perfezionato, con le impese interessate, il contributo di finanziamento ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui al secondo comma del citato art.3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

        3 .

        Le anticipazioni a carico del fondo vengono disposte con provvedimento dell’Assessore del turismo, artigianato e commerciio e sono commisurate, per ciascuna operazione, all’importo corrispondente alla quota di contributo in conto interessi non ancora concesso dal Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato sulle singole rate; le relative liquidazioni sono effettuate alle scadenze contrattualmente previste.

        4 .

        Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse prioritariamente per i programmi di investimento suscettibili di incrementare l’occupazione.

        5 .

        Riscosso il contributo agli interessi l’istituto gestore del fondo accreditera’ a quest’ultimo quanto prelevato in applicazione del precedente comma.

        6 .

        La mancata concessione delle agevolazioni di cui all’art.3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, comporta la risoluzione di diritto dell’operazione di anticipazione, con l’obbligo di immediata rifusione al fondo delle somme recuperate; comportano del pari l’obbligo di immediata rifusione delle somme riscosse, successivamente al loro verificarsi e nei limiti degli importi recuperati, i fatti previsti come causa interruttiva dell’erogazione dei contributi.

        7 .

        L’amministrazione regionale regolera’, con apposite convenzioni da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

        Titolo V – formaziione culturale e professionale

        Art. 21 – Borse di studio

        1 .

        Allo scopo di favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi postuniversitari istituiti in Italia o all’estero e finalizzati al conseguimento di tutoli di perfezionamento e di specializzazione, la Regione bandisce annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, borse di studio in favore di giovani che non abbiano superato i 35 anni di eta’.

        2 .

        Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 10.000.000 nonche’ la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole; l’assegno e’ aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all’estero.

        Art. 22 – Programma degli interventi

        1 .

        Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente art.22 e’ approvato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli assessori del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la commissione consiliare programmazione che dovra’ esprimersi entro 30 giorni; il programma dovra’ individuare, tenuto conto delle professionalita’ emergenti nei settori della produzione, dei servizi e della pubblica amministrazione, le aree disciplinari in cui deve essere favorita la specializzazione, nonche’ le scuole e gli istituti per la cui frequenza sono assegnate le borse di studio.

        2 .

        Con le stesse modalita’ verranno fissati i criteri relativi all’istruttoria delle domande, la supervisione e la verifica delle attivita’ di studio e l’assistenza amministrativa dei borsisti.

        3 .

        Le borse sono bandite con provvedimento dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio; i bandi dovranno indicare le modalita’ di selezione dei candidati e i criteri oggettivi di valutazione, cosi’ come stabilito dagli ordinamenti delle scuole e dagli istituti individuati nel programma di cui al primo comma. In ogni caso, qualora le scuole o gli istituti non provvedano direttamente, le selezioni di merito sono affidate, con indicazione contenuta nel programma regionale e nel bando di concorso, ad istituti qualificati sul piano scientifico.

        Art. 23 – Modalita’ di corresponsione delle borse di studio

        1 .

        Le borse di studio vengono corrisposte in ratei trimestrali anticipati. I beneficiari sono tenuti, ogni si mesi, pena la decadenza dal beneficio, a produrre la documentazione attestante la regolare frequenza dei corsi ed il superamento delle prove o degli esami secondo il programma di studi prescritto da ogni scuola.

        2 .

        La fruizione delle borse e’ incmpatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, nonche’ con l’esercizio d qualsiasi attivita’ lavorativa.

        Titolo VI

        Art. 24 – Provvidenze a sostegno della diretta iniziativa dei lavoratori

        1 .

        La Regione concede un contributo a fondo perduto a fvore di giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritte alle liste ordinarie di collocamento, di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, di emigrati di ritorno, che avviino nuove attivita’ di impresa, IV i comprese quelle previste dall’art.2 della presente legge.

        2 .

        Il contributo e’ concesso per la durata massima di tre anni ed e’ di ammontare eguale a quello evisto dall’art.11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, integrato ai sensi della Legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, aumentato limitatamente al primo anno, al doppio.

        3 .

        L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo verra’ attraverso la definizione di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previo parere della commissione consiliare della programmazione.

        4 .

        Il programma degli interventi oltre che dei principi e degli obiettivi generali di cui alla presente legge, dovra’ tener conto:

        • Della individuazione dei settori prioritari di intervento derivanti da apposita indagine sul mercato del lavoro in Sardegna e delle nuove professionalita’ emergenti;
        • Della stabilita’ e della potenzialita’ di sviluppo delle iniziative sulla base di una relazione tecnicoeconomica;
        • Dei criteri di priorita’ a favore di disoccupati aventi specifica qualificazione; lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno e giovani che abbiano concluso il periodo di apprendistato o abbiano conseguito una qualifica nei corsi di formazione di cui ai piani regionali di formazione professionale.
        • 5 .

          L’erogazione e’ disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua e’ erogata in seguito all’accertamento dell’effettivo esercizio dell’attivita. In caso di mancato esercizio dell’attivita l’imprenditore e’ escluso dal beneficio ed e’ tenuto a restituire l’anticipazione percepita.

          Titolo VII – disposizioni per l’istruttoria delle pratiche

          Art. 25 – Compiti dei comprensori e delle comunita’ montane

          1 .

          Al fine di garantire un rapido e funzionale adempimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i comprensori e le Comunita’ Montane ove coincidano, sono chiamati a svogere attivita’ di promozione e a prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai soggetti destinatari di cui all’art.1.

          2 .

          Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti, nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, verranno inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle Comunita’ Montane competenti per territorio, i quali provvederanno a trasmetterli ai competenti uffici istruttori entro 15 giorni dalla data di ricezione, previo parere di coerenza con gli obiettivi della programmazione dello sviluppo socio economico.

          3 .

          A copertura degli eventuali oneri per l’attuazione della presente legge e’ riconosciuto ai comprensori ed alle Comunita’ Montane un contributo pari al 2 per cento dei fondi assegnati.

          Art. 26 – Istruttoria tecnica

          1 .

          L’istruttoria tecnica delle pratiche, da svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, e’ curata: per il settore agricolo, forestale ed attivita’ connesse ed assimilate, dagli ispettori Provinciali agrari e forestali; per i settori dell’artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi e per gli interventi di cui all’art.24, degli istituti di credito convenzionati e con le modalita’ previste dalle leggi regionali di settore.

          2 .

          Le decisioni relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorita’ alle iniziative che presentino maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggiore numero di occupati in relazione agli investimenti previsti.

          Art. 27 – Coordinamento e verifica

          L’attivita’ di coordinamento, di verifica e di attuazione della presente legge e’ affidata all’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio che, d’intesa con l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, provvede:

          • A redigere e ad inviare ai comprensori e alle Comunita’ Montane apposita elencazione degli atti richiesti ai soggetti destinatari della presente legge per l’ammissione all’istruttoria delle relative richieste;
          • A predisporre con scadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione della legge, evidenziando ogni eventuale difficolta’ applicativa.
          • Art. 28 – Distribuzione territoriale degli interventi

            1 .

            La distribuzione territoriale degli interventi tra comprensori e le Comunita’ Montane e’ deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare della programmazione, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

            2 .

            La ripartizione dovra’ tener conto del rapporto fra il numero degli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e quello della popolazione residente secondo i piu’ recenti dati istat nonche’, dopo il primo anno, dello stato di utilizzazione delle precedenti ripartizioni e delle richieste presentate.

            Titolo VIII – disposizioni transitorie e finali

            Art. 29 – Abrogazione della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50

            1 .

            La Legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 e’ abrogata. La validita’ delle richieste gia’ presentate ai sensi della citata legge n. 50, e’ prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i comprensori e le Comunita’ Montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all’impegno delle somme necessarie.

            2 .

            A far data dal 1 gennaio 1985, i fondi della contabilita’ speciale di cui all’art.22 della Legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, affluiscono ai capitoli della contabilita’ regionale secondo i criteri stabiliti dall’art.58 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

            Art. 30 – Cooperative ex legge 2 agosto 1978, n. 50

            Le cooperative gia’ costituite ai sensi della Legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, sono ammesse ad usufruire dei contributi della presente legge anche nel caso in cui non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma punto a), dell’art.1.

            Art. 31 – Garanzie fidejussorie

            1 .

            Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, ai fini dell’attuazione della presente legge, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punto a), dell’art.1 della presente legge.

            2 .

            A tal fine e’ costituito presso istituti abilitati all’esercizio del credito il “fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e societa’ giovanili” di cui alla presente legge.

            Art. 32 – Vincolo alla cessione dei beni

            I legali rappresentanti delle societa’ giovanili assumono impegno, all’atto dell’accettazione delle provvidenze di cui alla presente legge, che le macchine, le attrezzature e i beni durevoli che dovessero costituire oggetto d’acquisto all’interno del piano di sviluppo aziendale ammesso a finanziamento non verranno ceduti a terzi per la durata di 5 anni e che, per l’ipotesi di cessione dell’attivita’ aziendale, verranno ceduti a titolo gratuito all’amministrazione comunale.

            Art. 33 – Modalita’ dell’erogazione delle provvidenze

            1 .

            La concessione e l’erogaziione delle provvidenze di cui alla presente legge verranno effettuate secondo le modalita’ della legislazione regionale vigente per i singoli settori di intervento.

            2 .

            In assenza di specifica normativa la concessione e l’erogazione avverra’ con atto dell’Assessorato competente.