- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 42
- Data fonte: 10/05/1991
Thesaurus: Formazione, Lavoro
Art. 1 – Modifica all’art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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Il comma 4 dell’art. 5 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi sostituito: “4. L’osservatorio e’ un servizio operante all’interno del dipartimento piani e programmi. Esso opera sulla base dei programmi indicati dal gabinetto economico ed e’ diretto da un dirigente regionale.”.
Art. 2 – Modifica all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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Il comma 5 dell’art. 6 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituito: “5. Allo scopo di realizzare l’effettiva parita’ nell’accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell’occupazione femminile.”.
Art. 3 – Modifica all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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L’art. 7 della Legge regionale 30 gennalo 1990, n. 10, e’ cosi sostituito: “art. 7. Tipologia delle azioni formative 1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell’ambito della seguente tipologia:
Art. 4 – Modifica all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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L’art. 9 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituito: “art. 9. Attuazione delle azioni formative 1. Le azioni formative sono attuate:
Art. 5 – Modifica all’art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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La lettera a) del comma 3 dell’art. 12 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituita: “a) svolge ogni attivita’ rivolta alle autorita’ scolastiche al fine di assicurare la piu’ ampia collaborazione della Regione per l’integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attivita’ di formazione tecnologico- scientifica nella scuola;”.
Art. 6 – Modifica all’art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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L’art. 13 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituito: “art. 13. Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi 1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
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Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all’art. 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione ed i riflessi sul piano occupazionale.
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Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all’art. 11.
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La convenzione stabilisce le modalita’ per l’accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
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Alla convenzione puo’ partecipare la commissione regionale per l’impiego ai sensi dell’art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell’amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell’ambito regionale, si applicano, oltre a quanto gia’ previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’unitarieta’ del quadro programmatorio e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni.”.
Art. 7 – Modifica all’art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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L’art. 18 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituito: “art. 18. Accertamento della professionalita’ 1. Le attivita’ formative ordinate all’acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
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Il passaggio da una fase all’altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
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La mobilita’ da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, puo’ avvenire direttamente a seguito di colloquio.
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Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinnanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative dei prestatori d’opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dal consolati Provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
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La commissione e’ presieduta da un finzionario o da un esperto nominato dal dipartimento per i servizi formativi.
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Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
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Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del dipartimento per i servizi formativi.
8 .
Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio. 9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, e’ ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12. 10. A scopo documentativo e’ rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate: A#art. 8.
Modifica all’art. 19 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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Il comma 3 dell’art. 19 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi sostituito: “3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell’iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro.”.
Art. 9
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La denominazione dei titoli III e IV della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ modificata: “Titolo III – informazione e orientamento al lavoro Titolo IV – interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell’occupazione”.
Art. 10 – Modifica all’art. 23 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all’art. 2.
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La tipologia degli interventi e’ determinata nell’ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.”.
Art. 11 – Modifica all’art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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L’art. 24 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi’ sostituito: “art. 24. Interventi urgenti 1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, puo’ adottare interventi di politica del lavoro di cui all’articolo 23, comma 1, purche’ urgenti e di breve durata.”.
Art. 12 – Modifica all’art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
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Il comma 1 dell’art. 25 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e’ cosi sostituito: “1. Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello stato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con l’agenzia regionale dell’impiego di cui all’art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.”.