- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 07/10/1987
Thesaurus: Giovani, Lavoro
Art. 1
1 .
La Regione promuove la Costituzione ex novo o il rafforzamento di attivita’ imprenditoriali, autonome, nonche’ di cooperative e societa’, composte per almeno il 60 per cento da giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, al fine di favorire la loro occupazione.
2 .
Il limite superiore di eta’ e’ elevato a 35 anni per:
3 .
Nelle societa’ le quote di partecipazione o le azioni devono spettare in maggioranza ai soci di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni o nelle condizioni di cui al comma secondo.
Art. 2
1 .
La Regione concede agevolazioni alle societa’ e cooperative di cui all’ art. 1 aventi sede legale nel territorio regionale e con la maggioranza dei soci residenti da almeno un anno nel territorio regionale, per la realizzazione di progetti inerenti la produzione di beni e servizi con priorita’ per quelli destinati al miglioramento della qualita’ della vita, allo sviluppo del terziario qualificato e alla creazione di forme stabili di occupazione giovanile, nei limiti delle materie di competenza regionale.
2 .
Priorita’ e’ riconosciuta ai progetti nei quali la componente femminile e’ pari o superiore al cinquanta per cento degli associati, nonche’ ai progetti nei quali sono previste anche attivita’ per formazione e/o riqualificazione dei giovani connesse con i progetti medesimi.
3 .
I soggetti occupati nei progetti finanziati con la presente Legge devono ricadere per i due terzi nei limiti di eta’ indicati al precedente art. 1.
4 .
Le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all’ art. 13 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui all’articolo 26 dello stesso Decreto, che devono essere osservate in fatto.
5 .
Le societa’ devono essere costituite e registrate secondo le norme vigenti.
Art. 3
1 .
Sono ammessi a contributo limitatamente a quanto previsto dalla lettera a) del seguente art. 6 , progetti presentati da lavoratori autonomi nei settori produttivi ricadenti in aree di competenza regionale. Per accedere ai contributi i lavoratori autonomi devono avere un’eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni, salve le elevazioni di cui al comma 2 del secondo del precedente art. 1
2 .
La Regione per tali interventi riserva una quota non superiore al 10 per cento del finanziamento annuale.
3 .
Priorita’ e’ riconosciuta, a parita’ di condizioni, ai progetti presentati da lavoratrici autonome.
Art. 4
1 .
Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da societa’ e cooperative gia’ costituite con le caratteristiche di cui agli articoli precedenti che promuovano occupazione aggiuntiva di giovani.
Art. 5
1 .
I progetti di cui ai capi precedenti articoli devono contenere in dettaglio:
2 .
Nella fase di progettazione e di avviamento delle attivita’ i beneficiari della presente Legge possono chiedere l’assistenza da parte degli enti strumentali della Regione e/o enti e organismi appositamente convenzionali con la Regione
3 .
Per l’attivita’ prevista dal comma precedente alle associazioni giovanili a carattere regionale appositamente convenzionate sono erogati contributi pari alle spese documentate.
Art. 6
1 .
Le agevolazioni possono consistere in:
2 .
Le agevolazioni di cui alla presente Legge non possono essere cumulate con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie concesse per le stesse finalita’.
3 .
I contributi per le spese di gestione, limitatamente al primo anno, possono essere parzialmente anticipati, previa acquisizione di documentazione idonea.
Art. 7
1 .
Ai fini della convessione delle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dai relativi progetti; per l’anno in corso il termine e’ fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
2 .
Alla valutazione tecnicofinanziaria dei progetti provvede, entro i successivi sessanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio programmazione della Regione formato: dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, che lo presiede; dal dirigente del servizio pluridisciplinare politiche dello sviluppo industriale, mercato del lavoro e formazione professionale e da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalita’.
3 .
Il nucleo esprime parere motivato sui progetti ammessi in base agli effetti occupazionali previsti in relazione alle dimensioni dell’investimento e in base alla validita’ economica dell’iniziativa.
4 .
Le Province, i Comuni e le Comunita’ Montane possono concorrere al finanziamento dei progetti contribuendo alle spese di gestione con una quota di almeno 10 per cento per il primo anno e del 5 per cento per il secondo e per il terzo. Il contributo dovra’ essere calcolato sulla base della documentazione relativa al progetto ammesso al finanziamento e sara’ erogato direttamente ai soggetti beneficiari. In questo caso agli enti contribuenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione dei progetti. Essi propongono alla Giunta regionale la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dagli enti stessi presso i soggetti beneficiari ricadenti nel proprio territorio.
Art. 8
1 .
I beneficiari degli interventi devono presentare semestralmente una documentazione sull’utilizzo dei contributi assegnati e sullo stato delle attivita’ intraprese.
2 .
La Giunta regionale puo’ effettuare ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, disponendo, eventualmente avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al precedente art. 5, la cessazione o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze o quando risulti impossibile l’attuazione dei progetti finanziati.
3 .
La Giunta regionale dispone uno schedario dei soggetti beneficiati dei contributi e presenta annualmente al consiglio una relazione sui risultati conseguiti con l’attuazione della presente Legge.