Legge regionale 8 maggio 1990, n. 32

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 29/12/1990
Istituzione del servizio "Formazione e sviluppo della professionalità, nell'ambito del settore affari generali della giunta regionale" - modificazione della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42: Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale

Thesaurus: Formazione, Lavoro

Art. 1 – Istituzione del servizio formazione e sviluppo della professionalita’

1 .

Nell’ambito del settore affari generali della Giunta regionale e’ istituito il servizio formazione e sviluppo della professionalita’ al fine di attuare la programmazione dell’attivita’ di formazione del personale regionale di cui al primo comma dell’art. 4 della Legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 “disciplina del sistema di formazione del personale regionale” e di assicurare lo sviluppo del conseguente processo di attuazione nonche’ l’attivazione di adeguati sistemi di controllo.

2 .

Le attribuzioni del servizio istituito al precedente primo comma sono definite nell’allegato a) che fa Parte Integrante della presente legge.

Art. 2

1 .

All’allegato, parte prima, lett. A) della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la voce servizio risorse strumentali e contratti, e’ aggiunta la voce “servizio formazione e sviluppo della professionalita’”, recante le attribuzioni del servizio specificate nell’allegato a) di cui al secondo comma del precedente art.1.

2 .

L’allegato parte prima, lett. A), della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e’ cosi’ modificato: a) alla voce “servizio controllo di gestione e di avanzamento dei progetti”, il settimo alinea e’ cosi sostituito: “la collaborazione con il servizio formazione e sviluppo della professionalita’ per la predisposizione delle linee programmatiche triennali per la formazione del personale”; b) alla voce “servizio organizzazione”, dopo il settimo alinea e’ aggiunto il seguente ottavo alinea: “la collaborazione con il servizio e sviluppo della professionalita’ per la predisposizione delle linee programmatiche triennali per la formazione del personale”; c) alla voce “servizio personale”, il sesto alinea e’ cosi sostituito: “la collaborazione con il servizio formazione e sviluppo della professionalita’ per la predisposizione delle linee programmatiche triennali per la formazione del personale”.

Art. 3 – Integrazioni all’art. 13 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 421.

Al secondo comma dell’art. 13 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 e’ aggiunta la seguente lettera e): ” e) formazione e sviluppo della professionalita’.”.

Art. 4 – Norma di prima attuazione

1 .

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, assume i provvedimenti relativi: a) all’articolazione in uffici del servizio istituito al precedente art. 1 e alla relativa definizione delle attribuzioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) alla mobilita’ del personale conseguente alla istituzione del servizio medesimo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) alla nomina del dirigente del servizio e degli uffici istituiti in conseguenza dell’entrata in vigore della presente legge e all’assunzione dei provvedimenti di cui alla precedente lett. A).

Art. 5 – Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico del personale regionale relativi all’anno 1990 e seguenti. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.