- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 09/06/1980
Thesaurus: Riforme
Art. 1 – Finalita’
Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazione e/o l’ampliamento della proprieta’ coltivatrice allo scopo di assicurare la Costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnicoeconomico.
Art. 2
Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze pre conseguire le finalita’ di cui all’art.1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti ingenere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sia singoli che associati in cooperative, nonche’ ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degl istituti professinali di stato pr l’agricoltura, la Regione puo’ concedere mutui fino a trent’anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri. La Regione puo’ altresi’ disporre a favore dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia finanziamenti per l’acquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/o di fondi rustici, da cedere in proprieta’ entro tre mesi dall’acquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorita’ stabilite nella presente legge per gli scopi di cui all’art.1.
Art. 3 – Modalita’ per l’erogazione delle provvidenze
La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all’art.2 e’ stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia superiore al 3% in caso di fondi ricadenti nelle zone delle Comunita’ Montane di cui alla Legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni nonche’ nelle zone montane svantaggiate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giungo 1978, n. 3710, e al 4% in caso di fondi ricadenti nel restante territorio della Regione La concessione dei mutui e’, in ogni caso subordinata al rilascio di apposito nullaosta da parte dei responsabili degli ispettorati Provinciali all’agricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruita’ del prezzo di acquisto, e non puo’ essere assentita:
Le annualita’ di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui all’art.2 sono versate dagli istituti di credito al fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dell’art.7 della Legge Statale 26 maggio 1965, n. 590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del fondo. La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro 15 anni dalla data di acquisto del fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare l’attivita’ agricola o di coltivare direttamente la terra. L’erogazione dei finanziamenti di cui all’ultimo comma dell’art.2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dall’ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia. L’ERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge. Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.
Art. 4
Ordine di priorita’ nell’individuazione dei soggetti beneficiari nella concessione dei mutui di cui all’art.2 sono prioritariamente considerate, nell’ordine, le richieste inoltrate da:
Art. 5
Ordine di priorita’ nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze nella concessione dei mutui di cui all’art.2, fermo restando quanto disposto nel precedente art.4, sono prioritariamente considereate, nell’ordine, le richieste tendenti a:
Art. omissis
Art. 10 – Divieto di cumulo
Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalita’ da altre norme statali e/o regionali. Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dell’intero importo del prezzo d’acquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.