- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 17
- Data fonte: 20/06/1990
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Modifica alla lr 63/ 86 e rifinanziamento lr 15/ 86. (occupazione giovanile). le societa’ di giovani beneficiarie della lr 63/ 86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti dalla lr 63/ 86 per un triennio dall’inizio delle attivita’.
Art. 1
Le societa’ di giovani beneficiarie della L.R. 63/ 86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti dalla L.R. 63/86 per un triennio dall’inizio delle attivita’.
Titolo I – rifinanziamento e modifiche alla l.r. n. 15/86
Art. 2
L’ultimo comma dell’articolo 5 della L.R. 15/86, e’ sostituito dal seguente: <
Art. 3
Il comma V dell’articolo 4 della Legge regionale 15/1986 e’ sostituito dal seguente: <
Titolo II – interventi per favorire l’occupazione a tempo indeterminato
Art. 4
La Regione allo scopo di incentivare l’occupazione dispone interventi volti a favorire, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di eta’ prevista dalla vigente normativa statale.
Art. 5
Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l’apprendista o il contrattista, la Regione concede, per ciascun lavoratore assunto per 12 mesi, un contributo mensile di lire 250.000 per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta a decorrere dalla data di assunzione. Tale contributo e’ elevato a lire 350.000 se l’assunzione riguarda giovani provenienti dalle societa’ di lavoro di cui alla L.R. 63/ 1986 e per quelli di eta’ superiore a 25 anni. Alla stipula del contratto, devono avanzare domanda alla Regione Assessorato al lavoro, allegando alla stessa l’elenco nominativo dei contrattisti assunti a tempo indeterminato.
Art. 6
I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato o di formazione lavoro eventualmente previsti dalle leggi statali, entro il limite del 50%.
Art. 7
La Giunta regionale e’ autorizzata corrispondere agli imprenditori ed agli enti pubblici economici che ne abbiano fatto richiesta, il contributo di cui all’art. 5 primo comma. L’intero contributo annuo viene erogato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla avvenuta assunzione a tempo indeterminato.
Art. 8
Qualora il contratto di apprendistato o di formazione e lavoro non sia portato a termine per qualsiasi motivo o non venga convertito in contratto a tempo indeterminato o qualora il licenziamento non per giusta causa o giustificato motivi prima dello scadere dei due anni di lavoro, la Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero di quanto liquidato.
Art. 9 sub 1
Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge trovano capienza nel capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 1990 n. 022432 <
Art. 9 sub 2
Il capitolo 022430 <