- Emanante: 3
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 64
- Data fonte: 14/05/2002
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
La regione, nell’esercizio della propria potesta legislativa in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica, promuove interventi per: a)lo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, b)il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche con utilizzo di risorse umane nelle universita nei centri di ricerca e nelle imprese in tali attivita di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, c) lo sviluppo di una rete di iniziative, di attivita e di strutture per la ricerca e l’innovazione. con l’emanazione della presente legge, la regione disciplina tutti i propri interventi inerenti il sostegno all’attivita di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico. al titolo v della presente legge, il consiglio regionale approva, nell’ambito del programma triennale per le attivita produttive il programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, che prevede il sostegno di attivita imprenditoriali svolte in tali campi e la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attivita ad alto contenuto tecnologico. i soggetti ammessi ai finanziamenti sono: -imprese industriali, commerciali o artigiane di produzione; – centri di ricerca dotati di personalita giuridica; -consorzi e societa consortili; -societa di servizi alle imprese, studi o societa professionali impegnati nell’innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa; -universita; enti di ricerca pubblici e centri di ricerca che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; -fondi chiusi destinati all’acquisizione di partecipazione in societa finalizzate all’utilizzazione industriale di iniziative ad alto contenuto tecnologico.