Legge regionale n. 23 del 22-05-2001

  • Emanante: 3
  • Regione: Basilicata
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 35
  • Data fonte: 24/05/2001
Modifiche ed integrazioni alla L.r. 7 dicembre 2000, n. 60 norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili

Abstract:

Con la presente legge sono apportate sostituzioni e modifiche alla e legge n.60/2000 finalizzata alla stabilita occupazionale dei lavoratori socialmente utili, attraverso piani di attivita programmate annuali e pluriennali. e’ istituito l’ elenco delle attivita socialmente utili, individuate dalla regione, in aggiunta a quelle dei decreti legislativi nazionali riconoscendo come prioritarie le iniziative che comportino trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali finanziate con fondi strutturali europei o siano oggetto di programmazione negoziata.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 35 del 24 maggio 2001

IL CONSIGLIO REGIONALEha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNOha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEpromulga

La seguente legge:

Art. 1 –

1.

Il comma 6 dell’art.3 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 e cosi sostituito:

“La Giunta Regionale puo, con propria deliberazione individuare, ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.81/2000, le attivita socialmente utili aggiuntive e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti destinatari del piano di stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali che siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.”

Art. 2

1.

Il comma 3 dell’art.5 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 e cosi sostituito:

“La Commissione Permanente per l’Impiego, di cui all’art.5 della L.R. n.29/98, approva le liste dei soggetti, comunque utilizzati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale entro la data del 30.04.2001, predisposte dall’Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali della Regione Basilicata secondo le tipologie indicate nei commi precedenti.Dette liste costituiscono la platea regionale L.S.U..”

Art. 3

1.

L’art.6 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 e cosi sostituito:

“Prosecuzione delle attivita socialmente utili

  • Agli Enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei soggetti, di cui al comma l dell’art.5 della presente legge, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 50% dell’onere posto col D.Lgs. N.81/2000 a loro carico relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo 1? Novembre 2000 – 30 Giugno 2001.
  • Analogo contributo puo essere concesso per i lavoratori avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’art.11, comma 4 del D.Lgs. 468/97 che nell’ultimo semestre 1999 siano stati assunti a carico del Fondo per l’Occupazione.
  • Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art.5, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 75% dell’importo complessivo che essi devono sostenere per il pagamento dell’assegno da corrispondere ai soggetti in questione per il periodo 1? novembre 2000 30 giugno 2001. Analogo contributo puo essere concesso per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.5 della presente legge, relativo al periodo in cui cessa il trattamento di indennita di mobilita di integrazione salariale.
  • Fino al 30 giugno 2001, agli enti di cui all’art.l del D.Lgs. n.81/2000 che attuano piani di reimpiego diretto od indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui ai commi precedenti, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art.5 della presente legge, per ogni unita stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a pieno tempo con durata superiore ai 36 mesi, ai sensi delle delibere approvate dagli enti utilizzatori, in base al comma 1 dell’art.5 del D.Lgs. n.81/2000. Per quanti attuano piani di reimpiego successivamente alla data del 30 giugno 2001, il sostegno finanziario e commisurato all’arco di tempo mancante alla data del 31 dicembre 2001. Per la esternalizzazione di servizi affidata a societa cooperative costituite all’80% da lavoratori socialmente utili il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art.5 della presente legge e incrementato del 50% per ogni unita stabilizzata. analogo beneficio sara concesso alle societa miste costituite tra l’ente pubblico e i lavoratori socialmente utili. Il sostegno finanziario e riconosciuto anche agli Enti che hanno attuato piani di reimpiego dal 1? aprile 2000. Per le assunzioni a tempo parziale inferiore a 30 ore settimanali l’incentivo di cui sopra e corrisposto in misura proporzionalmente ridotto al numero delle ore effettuate.
  • Dal 1? luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 la prosecuzione delle attivita socialmente utili puo avvenire, utilizzando gli incentivi previsti ai commi precedenti, a condizione che gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente, entro il 30.06.2001.”
  • Art. 4 –

    1.

    L’art. 7 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 e cosi sostituito:

    “Incentivi

    • La Regione Basilicata assume l’onere del pagamento degli interessi ed oneri sui mutui contratti dagli Enti Locali, finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti di cui all’art.5, alle condizioni e modalita fissate periodicamente dal Ministero del Tesoro per le operazioni a tasso variabile effettuate dagli Enti Locali.
    • Oltre all’incentivo previsto ai sensi del comma 11, art.7 del D.Lgs. n.81/2000 e fino al 31.12.2001 e concesso un contributo fino a trenta milioni di lire per la costituzione di imprese e di cooperative con oneri a carico della regione Basilicata. Il contributo e concesso a condizione che le imprese e le cooperative avviino attivita occupando lavoratori gia impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva.
    • Nel caso in cui i soggetti di cui all’art.5 siano assunti con contratto a tempo pieno e determinato di durata superiore a otto mesi, in aggiunta alla applicazione delle disposizioni di cui all’art.8, comma 2, della Legge 27 luglio 1991, n.223, e concesso dalla Regione Basilicata un contributo di lire seicentomila per ogni mese di lavoro prestato al datore di lavoro pubblico o privato. I contributo di cui sopra e riconosciuto anche per le assunzioni con contatti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno di durata superiore a otto mesi ed inferiore a trentasei mesi. Il contributo e previsto per un periodo massimo di dodici mesi. Per le assunzioni di cui sopra, a tempo parziale inferiore a trenta ore settimanali, il contributo e corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.
    • Ai soggetti di cui all’art.5, che rinunciano a proseguire nelle attivita socialmente utili per intraprendere lavoro autonomo e intendono utilizzare gli incentivi per il lavoro autonomo ai sensi della Legge 608/96, art.9 septies, la Regione Basilicata concede un contributo a fondo perduto, pari al 70% e fino ad un massimo di trenta milioni di lire, sulle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell’impresa e per il pagamento degli interessi sul mutuo agevolato contratto con la I.G. Lucana.
    • Agli Enti utilizzatori che non applicheranno le disposizioni di cui alla presente legge e dell’art.12, comma 4 del D.Lgs. 468/97, non sono concesse le agevolazioni previste dalla presente legge e sono revocate quelle gia erogate.
    • Per accedere ai benefici riguardanti la stabilizzazione, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza alla Regione Basilicata Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali -, corredata della documentazione necessaria ad attestare l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge.”
    • Art. 5

      1.

      La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art.127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

      2.

      E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.