- Emanante: 3
- Regione: Sicilia
- Fonte: G.U.R.S.
- Numero fonte: 54
- Data fonte: 28/11/2000
Abstract:
Per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, possono essere concessi dalla regione fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali ad imprese, societa, enti privati esercenti arti e professioni, che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. possono essere erogati contributi anche ad aziende ed enti pubblici dipendenti dall’amministrazione regionale, ad enti locali territoriali o istituzionali, ad enti da questi dipendenti o sottoposti a vigilanza. per la costituzione di societa miste di enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili viene concesso un contributo, per ogni lavoratore socialmente utile assunto a tempo indeterminato, ai suddetti enti ed agli enti locali che promuovono dette societa.
Art. 1 –
1.
L’Universita degli studi di Catania e autorizzata a intestarsi il contratto a tempo indeterminato stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’articolo 14, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come integrato dall’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12, che disciplina il rapporto di lavoro per lo svolgimento di attivita di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania.
2.
All’Universita degli studi di Catania spettano le somme relative agli oneri del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12.
Art. 2
1.
La presente legge sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.