Legge Statale 21 Ottobre 1993, n. 190

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 58
  • Data fonte: 04/12/1993
Nuove disposizioni apportate dall'art. 19, comari 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 2s, in materia di assunzioni dei soggetti che hanno partecipato al progetti di utilita' collettiva.

L’art. 19, comma 3, Legge regionale 1 settembre 1993,n. 25, integra l’art. 20,Legge regionale n. 27191, che risulta cosi’ modificato:

“per il periodo di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50% delle assunzioni, da effettuarsi ai sensi della vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti ed aziende, di cui all’art. 1 della Legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativamente a qualifiche o profili professionali per i quali e’ previsto ai lini dell’accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, e’ riservato ai soggetti che per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita’ collettiva disciplinati dall’art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, purche’ in servizio alla data della richiesta di assunzione”.

In servizio si intendono anche gli assenti giustificati per servizio militare, maternita’, malattia, etc. in conseguenza di cio’ gli uffici periferici avranno cura nell’adempimento dell’articolo di che trattasi di accertare e certificare che il requisito aggiunto allo art. 20 della Legge regionale n. 27/91 sia presente allo atto della richiesta di assunzione.