Legge Statale 27 Gennaio 1993, n. 3/93/vii/f

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 13/02/1993
Attivita' formative promosse ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

Abstract:

Attivita’ formative promosse ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. particolare attenzione viene rivolta dal legislatore nei confronti della disoccupazione cosiddetta “intellettuale”, prevedendo interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie di eta’ compresa tra i 18 ed i 40 anni, residenti in sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un comune dell’isola.

La Legge regionale n. 27 del 15 maggio 1991 prevede interventi a favore dell’occupazione in Sicilia articolati sotto forma di incentivi alle imprese ed iniziative di formazione professionale. Particolare attenzione viene rivolta dal legislatore nei confronti della disoccupazione cosiddetta “intellettuale”, prevedendo all’art. 1 interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie di eta’ compresa tra i 18 ed i 40 anni, residenti in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un Comune dell’isola. Parimenti il primo comma dell’art. 5 pone l’attenzione alle azioni volte alla creazione di profili professionali occorrenti alla gestione e manutenzione di impianti di rilevante utilita’ sociale (idrici – acquedottistici – di dissalazione – depurazione – discarica controllata – impiantistica sportiva). Questi ultimi interventi devono essere realizzati, per espresso rinvio dell’art. 5, con le medesime modalita’ di cui ai precedenti arti. Da 1 a 4. Da qui la uniformita’ di indirizzo della presente circolare per entrambe le tipologie di attivita’ formative. Gli interventi, che, ai sensi dell’art. 1, 2 comma, non potranno avere una durata inferiore a sei mesi, vengono attuati sulla scorta di piani predisposti, approvati e finanziati con provvedimento dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, i quali individuano le qualifiche, gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti la durata, i criteri per la determinazione dei costi, i titoli di studio e professionali richiesti per l’ammissione ai corsi, i criteri per la relativa valutazione. Nell’ambito dei suddetti piani, l’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione istituisce e finanzia corsi rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori, e per profili professionali, aventi una specifica rilevanza ai lini dell’inserimento nel mondo del lavoro sia nel comparto pubblico che in quello privato. In particolare, le esigenze formative vengono individuate nell’ambito di quei settori che sono espressione delle vocazioni produttive dell’isola quali l’agricoltura ed il turismo, nonche’ in altri settori come i servizi sociali, la tutela ambientale ed i beni culturali che rappresentano fabbisogni emergenti di nuove sensibilita’ sociali. Particolare attenzione viene rivolta, infine, a quelle attivita’ cosiddette trasversali, che interessano cioe’ tutti i settori, quali quelli dell’informatica e della telematica e piu’ in generale di tutti quelli connessi alla introduzione delle innovazioni tecnologiche. Per corrispondere agli indirizzi del legislatore ed al fine di rendere piu’ incisiva l’azione formativa, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, nell’ambito dei compiti assegnatigli dall’art. 9 della Legge regionale n. 36/90, ha individuato i settori ed i comparti per i quali e’ presumibile che si potranno determinare effettive e piu’ concrete occasioni di sbocchi occupazionali ed ha segnalato i profili professionali che, nel corso di numerose consultazioni, sono stati piu’ richiesti dalle parti sociali. | Sulla scorta dei dati forniti dall’Agenzia per l’impiego e la formazione professionale, questo Assessorato ha predisposto i piani formativi sui quali, in conformita’ a quanto previsto dal 1 comma dell’articolo 1. Hanno espresso parere favorevole la commissione regionale per l’impiego e la commissione legislativa permanente per il lavoro dell’assemblea regionale Siciliana.

I piani formativi 1992

I piani formativi, approvati con D.A. N. 1514/92/VII/FP del 4 dicembre 1992, prevedono la realizzazione di corsi articolati per profili professionali e qualifiche ed una dislocazione delle iniziative in relazione alle esigenze del territorio. I corsi sono stati strutturati avvalendosi dell’ausilio di esperti del settore appartenenti ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati, istituti universitari.

Soggetti attuatori

La realizzazione degli interventi formativi verra’ affidata, previa stipula di apposite convenzioni, a dipartimenti ed istituti universitari, ad istituti, enti e/o societa’, con sede in Sicilia, con adeguata struttura organizzativa, operanti da almeno 1 anno, aventi competenze specifiche nelle materie interessate all’intervento formativo ed aventi una comprovata esperienza e che si avvalgono del supporto di docenti universitari, liberi professionisti, quadri e funzionari di imprese nonche’ esperti nelle materie di insegnamento. Non sara’ sufficiente indicare tuttavia il termine “esperto” se non sopportato da una analitica illustrazione della professionalita’ posseduta. Gli organismi, pertanto, in sede di predisposizione delle proposte formative, devono chiaramente indicare la tipologia degli apporti professionali dei quali l’organismo riterra’ di doversi avvalere in caso di assegnazione delle attivita’, nonche’ le aziende e/o le strutture che verrebbero utilizzate per lo svolgimento dei singoli moduli, stage o dell’attivita’ pratica. Attesa la essenzialita’ della rilevanza dell’organismo gestore (intuitus personae) e’ vietata qualsiasi forma di subcommittenza, se non nei limiti di ordinarie collaborazioni professionali ancorche’ organicamente riferite ad interventi complessi (ad es.: modulo di informatica). In questi ultimi casi l’ente tuttavia dovra’ preventivamente acquisire l’autorizzazione da parte della scrivente amministrazione.

Beneficiari delle azioni formative

I corsi di alta formazione di cui all’art. 1 sono riservati a soggetti privi di occupazione di eta’ compresa tra i 18 ed i 40 anni, in possesso, secondo le previsioni di ciascun profilo professionale, almeno di diploma di scuola media superiore, residenti in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un Comune dell’isola. Quelli dell’art. 5 sono parimenti riservati ai soggetti di cui al precedente periodo, anche se forniti di diploma di scuola media inferiore, secondo le previsioni del piano. La partecipazione alle predette attivita’ costituisce, ai sensi dell’art. 13 legge n. 845/78, titolo per il rinvio del servizio militare di leva.

Riserve di legge ex artt. 6 e 21

Una quota fino a un massimo del 25% dei posti previsti nell’ambito di ciascun corso viene riservata ai soggetti che hanno partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione dei progetti di utilita’ collettiva disciplinati dall’art. 23 della legge n. 67/88 e successive integrazioni, omero per periodi non inferiori a 90 giorni nel caso di soggetti che sono subentrati come supplenti nella realizzazione dei progetti di cui sopra muniti dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso. Tale riserva viene estesa ai coordinatori dei progetti /medesimi, che abbiano svolto tale compito per un periodo non inferiore a 180 giorni. La partecipazione ai corsi comporta, per gli avviati ai sensi dell’art. 6, la sospensione del rapporto costituito nell’ambito del progetto di utilita’ collettiva, ferma restando la posizione acquisita dal soggetto. Al termine dell’attivita’ corsuale i predetti soggetti avranno titolo, in conseguenza ad apposita richiesta, al reintegro nella posizione pregressa. Tale facolta’, naturalmente, potra’ essere esercitata entro l’arco temporale di realizzazione del progetto di utilita’ collettiva e per la restante parte di esso. Evidentemente durante il periodo di sospensione non saranno dovute le indennita’ derivanti dall’avviamento al progetto ex art. 23. Per quanto sopra i predetti “articolisti” dovranno tempestivamente comunicare all’ente gestore dell’iniziativa l’opzione fatta. Quest’ultimo potra’ procedere alla sostituzione con altri aventi diritto nei limiti delle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda i coordinatori di tali progetti, giova sottolineare che l’avvio ai corsi di formazione e’ condizionato dal possesso dei requisiti generali richiesti per tutti gli aspiranti. Pertanto, ove lo status di questi ultimi non dovesse ricomprendere alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 1, 1 comma, della legge (soggetti privi di occupazione di eta’ compresa tra i 18 e 40 anni, in possesso del diploma di laurea o di diploma di scuola media di II grado, residenti in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un Comune dell’isola) la partecipazione alle attivita’ verrebbe preclusa. In particolare, l’iscrizione nelle liste di collocamento di un Comune dell’isola dovra’ essere esplicitamente dichiarata nella istanza di partecipazione ai corsi e, successivamente, verificata a cura degli uffici preposti all’avvio dei corsisti alle attivita’. Al fine di non compromettere la realizzazione del progetto di utilita’ collettiva, infine, la partecipazione ad uno dei corsi di formazione professionale e’ alternativa all’attivita’ di coordinamento sopracitata. Gli uffici preposti alla vigilanza avranno cura di accertare il rispetto di tale disposizione. Una ulteriore quota del 25% dei posti previsti per ciascun corso e’ riservata a soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 32 anni.

Modalita’ di ammissione ai corsi

La selezione degli aspiranti da ammettere ai corsi verra’ effettuata, previa emanazione a cura di questa Amministrazione di appositi bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, da parte di apposite commissioni costituite con decreto dell’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione. A tal fine per ciascun comparto verra’ costituita una commissione. La selezione consistera’ nella valutazione dei titoli di studio e professionali posseduti dai concorrenti. Nei bandi verranno indicati le modalita’ per la presentazione delle domande di ammissione da inoltrare per ciascun profilo professionale. Ciascun concorrente potra’ partecipare alla selezione per piu’ profili professionali, e nel caso di piu’ idoneita’, sara’ assegnato al corso e alla sede di svolgimento dello stesso, secondo la priorita’ preventivamente indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Gli aspiranti, pertanto, dovranno indicare nell’istanza, in ordine prioritario, il tipo di corso e la sede provinciale di svolgimento prescelti. Gli allievi possono partecipare ad un solo corso realizzato ai sensi della presente circolare, qualunque sia il profilo professionale scelto. Nel caso di dimissioni o indisponibilita’ in corso di svolgimento dell’attivita’, la predetta preclusione non opera se il ritiro e’ avvenuto prima del compimento del 10% delle ore di lezione omero derivi da comprovate ragioni di salute. Nel primo caso non dovranno essere erogate le indennita’. Le commissioni, al termine delle operazioni di selezione, formeranno le graduatorie di merito relative a ciascun profilo professionale, che saranno approvate con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Delle operazioni di selezione verra’ redatto apposito verbale. Gli aspiranti saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine delle graduatorie in numero uguale ai posti previsti e verranno assegnati a ciascun ente gestore con provvedimento di questa Amministrazione. Nel caso di disponibilita’ di posti, derivante da rinuncia o indisponibilita’ dei soggetti avviati, saranno ammessi gli aspiranti che hanno titolo a subentrare secondo l’ordine delle graduatorie, sempreche’ il numero delle ore di lezione gia’ effettuate non abbia superato il 20% del monte ore complessivo.

Termini e modalita’ di presentazione delle proposte formative

Gli organismi interessati alla realizzazione dei corsi, previsti nei piani formativi ex artt. 1 e 5, Legge regionale n. 27/91, per l’anno 1992 dovranno far pervenire per ciascun intervento proposto, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare-bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, domanda redatta in competente bollo, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68. Al fine di consentire la partecipazione di una pluralita’ di enti gestori, al medesimo organismo non potra’ essere affidata la realizzazione di oltre tre iniziative per ciascun piano formativo. Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con Avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara’ fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. La domanda, oltre alle generalita’ complete dell’organismo e del suo rappresentante legale, dovra’ contenere le seguenti dichiarazioni: -che a carico del legale rappresentante, dei familiari conviventi e degli amministratori non sussistono procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di misure previste dalla normativa antimafia; -che l’impresa e’ iscritta alla c.c.i.a.a. Da almeno un anno (numero e data di iscrizione) per la specialita’ della formazione professionale; -che l’organismo (impresa o ente pubblico economico) non si trovi in stato di insolvenza dante luogo a liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e, comunque, a situazioni che potranno determinare la cessione o cessazione dell’attivita’. La domanda dovra’ essere corredata dalla proposta formativa articolata in forma di progetto, elaborato secondo lo schema dell’allegato “a”, sviluppato sulla base degli indirizzi contenuti nel piano e nelle schede ad esso allegate. Le proposte dovranno descrivere l’obiettivo del corso, lo sviluppo della struttura dell’intervento in termini di contenuti, l’articolazione per moduli e/o materie, la durata (che non potra’ essere inferiore a 6 mesi e superiore a 40 ore settimanali), la chiara descrizione della metodologia di intervento che si intendera’ adottare, la previsione di spesa, l’elenco delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’azione e la tipologia della docenza che si intende utilizzare secondo quanto prima enunciato. Le indicazioni, nel minimo, di cui alle predette schede allegate al piano sono inderogabili. Dovra’ inoltre essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

  • Atto costitutivo;
  • Statuto dal quale si evince fra gli scopi dell’ente la formazione professionale. A tal proposito giova sottolineare la distinzione tra scopo e mezzo. Il primo rappresenta l’obiettivo che l’ente si prefigge di raggiungere, il secondo invece indica la modalita’ attraverso la quale raggiungere gli obiettivi sociali;
  • Statuto dal quale si evince fra gli scopi dell’ente la formazione professionale. A tal proposito giova sottolineare la distinzione tra scopo e mezzo. Il primo rappresenta l’obiettivo che l’ente si prefigge di raggiungere, il secondo invece indica la modalita’ attraverso la quale raggiungere gli obiettivi sociali; dell’istanza;
  • Statuto dal quale si evince fra gli scopi dell’ente la formazione professionale. A tal proposito giova sottolineare la distinzione tra scopo e mezzo. Il primo rappresenta l’obiettivo che l’ente si prefigge di raggiungere, il secondo invece indica la modalita’ attraverso la quale raggiungere gli obiettivi sociali; dell’istanza; all’assolvimento dell’incarico.

Per la determinazione dei costi gli organismi promotori si atterranno alle seguenti indicazioni:

A) spese concernenti gli allievi

  • Indennita’ allievi: sara’ commisurata ad un importo giornaliero pari a L. 40.000 lorde per ciascun allievo; 1’indennita’ verra’ proporzionalmente ridotta per partecipazioni inferiori (ad es. Assenza parziale).
  • Dell’assicurazione INAIL.
  • Vitto: costo reale per pasto. La semi-convittualita’ verra’ limitata ai progetti che prevedono una durata di 8 ore giornaliere.
  • Vitto: costo reale per pasto. La semi-convittualita’ verra’ limitata ai progetti che prevedono una durata di 8 ore giornaliere. Convittualita’ sara’ prevista per allievi che risiedono in localita’ che distano almeno 40 km dal luogo di svolgimento delle attivita’ corsuali.

B) spese di funzionamento

Le spese di funzionamento sono da ritenere omnicomprensive di qualsiasi onere accessorio (es.: vitto, alloggio, viaggi, personale docente e non docente) e comprendono: la progettazione dell’intervento, il coordinamento didattico, la docenza, il tutor, le spese di segreteria, di amministrazione e del personale ausiliario. Le predette spese potranno essere preventivate in: -L. 300.000 h/aula (corsi per laureati); -L. 250.000 h/aula (corsi per diplomati); -L. 230.000 h/aula (altri corsi). Non dovranno essere previsti i costi concernenti la selezione degli allievi e la pubblicita’ dei bandi, atteso che tali adempimenti verranno espletati a cura dell’Amministrazione con parte dei fondi stanziati per le finalita’ della legge. Le predette spese relative al funzionamento potranno essere aumentate, per ciascuna h/aula, ove viene prevista la presenza di docenti provenienti da localita’ esterne al territorio regionale, in ragione del 20% del costo di ciascuna ora che si prevede verra’ svolta da tali docenti. La presenza di almeno un tutor e’ ritenuta indispensabile.

C) spese di funzionamento a costi reali

Tale categoria comprende le spese concernenti l’elaborazione di testi e dispense didattiche, l’affitto, ammortamento (anche figurativo), o leasing delle attrezzature didattiche, le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente proveniente da localita’ esterne al territorio regionale, le spese per il materiale didattico in dotazione collettiva ed individuale, le spese per le commissioni di esami finali, nella misura stabilita per i membri delle commissioni d’esami operanti in seno all’Amministrazione regionale e relativo trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti, spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore. Tali costi dovranno essere evidenziati in termini di previsioni reali. Nel caso di affidamento di piu’ azioni le convenzioni terranno conto dell’utilizzazione delle attrezzature a vantaggio di piu’ interventi.

D) spese di gestione

Quest’ultima categoria comprende tutte le spese non menzionate precedentemente (ad es.: l’affitto dei locali, enel, sip, cancelleria, stampati) a fronte delle quali potra’ essere previsto un ammontare forfettario pari al 10% del totale della previsione di cui al precedente punto B). Le previsioni sopra descritte sono da considerare parametri massimi. Pertanto, l’Amministrazione si riserva di ridurre, in sede istruttoria, tali importi in considerazione della tipologia dell’attivita’ e del percorso formativo proposto. L’Amministrazione procedera’ all’istruttoria delle domande di finanziamento secondo l’ordine cronologico di presentazione. Con provvedimenti dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, saranno individuati i progetti ammessi, sulla scorta dei criteri stabiliti nel D.A. N. 22/93MI/FP del 23 gennaio 1993, adottato ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Delle determinazioni assessoriali sara’ data notizia agli organismi promotori dei progetti ammessi a finanziamento, nonche’ all’UPLMO ed all’Ispettorato provinciale del lavoro competenti nel territorio. Relativamente alle istanze non accolte l’Amministrazione invitera’ i proponenti a ritirare la documentazione entro due mesi dalla notifica. Decorso infruttuosamente tale termine l’Amministrazione provvedera’ al macero della documentazione medesima. Gli organismi che riceveranno notizia di ammissione dovranno trasmettere tempestivamente alla scrivente Amministrazione:

  • Progetto esecutivo (uno per ciascun corso) redatto in triplice copia completo delle notizie essenziali per la determinazione dell’azione. Si ritiene utile evidenziare che, poiche’ i dati contenuti nel progetto esecutivo verranno utilizzati per la redazione della prescritta convenzione di cui si dira’ successivamente, e’ indispensabile fornire dettagliate indicazioni degli elementi essenziali, quali ad esempio, il programma didattico, le tipologie dei docenti che saranno utilizzati (che peraltro dovranno rispecchiare la proposta formativa), le modalita’, nonche’ la struttura presso la quale verra’ espletato lo stage, etc. Le indicazioni di tali elementi essenziali saranno vincolanti per tutto il rapporto costituito e la loro inosservanza costituira’ inadempimento sanzionato come piu’ avanti previsto;
  • Redatto in triplice copia completo delle notizie essenziali per la determinazione dell’azione. Si ritiene utile evidenziare che, poiche’ i dati contenuti nel progetto esecutivo verranno utilizzati per la redazione della prescritta convenzione di cui si dira’ successivamente, e’ indispensabile fornire dettagliate indicazioni degli elementi essenziali, quali ad esempio, il programma didattico, le tipologie dei docenti che saranno utilizzati (che peraltro dovranno rispecchiare la proposta formativa), le modalita’, nonche’ la struttura presso la quale verra’ espletato lo stage, etc. Le indicazioni di tali elementi essenziali saranno vincolanti per tutto il rapporto costituito e la loro inosservanza costituira’ inadempimento sanzionato come piu’ avanti previsto; della convenzione da parte del soggetto che eseguira’ tale adempimento per conto dell’ente;
  • Certificato d’iscrizione alla c.c.i.a.a. Di data non anteriore a 3 mesi ove e’ previsto l’esercizio dell’attivita’ di formazione professionale;
  • Certificato d’iscrizione alla c.c.i.a.a. Di data non anteriore a 3 mesi ove e’ previsto l’esercizio dell’attivita’ di formazione professionale; nonche’ il nominativo del docente che trattera’ la singola disciplina;
  • Cui verrebbe affidato l’incarico;
  • ;
  • ; fiscali e delle rispettive residenze;
  • ; fiscali e delle rispettive residenze; nel testo novellato dalla legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • ; fiscali e delle rispettive residenze; nel testo novellato dalla legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni; planimetria ed una dichiarazione a firma di un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante che i locali e le attrezzature sono idonei all’uso, alla stregua dei parametri igienico-sanitari e di prevenzioni infortuni, derivanti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il percorso formativo preveda l’uso di macchine e/o attrezzature alimentate con l’energia elettrica o a pressione, la predetta attestazione dovra’ contenere l’esplicita dichiarazione che gli impianti sono conformi alle norme uni e cei e che gli stessi sono assistiti da idonea “messa a terra”. Dovranno inoltre essere citati gli estremi del certificato di conformita’ di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 riferito all’installazione o revisione di data non anteriore a tre anni. Tale certificato dovra’ essere trattenuto presso i locali sede dell’attivita’ ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza di questa Amministrazione;
  • ; fiscali e delle rispettive residenze; nel testo novellato dalla legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni; planimetria ed una dichiarazione a firma di un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante che i locali e le attrezzature sono idonei all’uso, alla stregua dei parametri igienico-sanitari e di prevenzioni infortuni, derivanti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il percorso formativo preveda l’uso di macchine e/o attrezzature alimentate con l’energia elettrica o a pressione, la predetta attestazione dovra’ contenere l’esplicita dichiarazione che gli impianti sono conformi alle norme uni e cei e che gli stessi sono assistiti da idonea “messa a terra”. Dovranno inoltre essere citati gli estremi del certificato di conformita’ di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 riferito all’installazione o revisione di data non anteriore a tre anni. Tale certificato dovra’ essere trattenuto presso i locali sede dell’attivita’ ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza di questa Amministrazione; dei casi da:

1) copia delle offerte di affitto proposte da almeno tre ditte fornitrici e da una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante che l’ente non e’ in possesso di analoghe attrezzature necessarie all’espletamento dell’attivita’ corsuale; 2) nel caso di attrezzatura di proprieta’ dell’ente, fattura originaria ed una dichiarazione attestante che per l’acquisto della predetta attrezzatura l’ente non ha ottenuto o richiesto alcun contributo pubblico, nonche’ il piano di ammortamento redatto secondo la normativa fiscale. In questo caso il suddetto costo potra’ corrispondere all’importo ammortizzabile prescindendo dal fatto che lo stesso sia stato completamente ammortizzato; 3) nel caso di leasing dovra’ essere allegato il relativo contratto, se gia’ stipulato, omero le offerte prodotte da almeno tre societa’ di leasing. Anche in questo caso potra’ essere prevista una spesa pari all’ammontare detraibile secondo le disposizioni fiscali vigenti. In tutti i sopradescritti casi, naturalmente, l’importo dovra’ essere correlato all’effettivo utilizzo del bene nel tempo; n) preventivo di spesa riformulato in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione e dalle risultanze dei documenti prodotti (completo delle previsioni di spesa concernente gli allievi, nelle more determinate). Sulla scorta dei predetti documenti l’Amministrazione predisporra’ appositi disciplinari che gli organismi attuatori dovranno sottoscrivere per accettazione dell’incarico; le predette convenzioni disciplineranno l’intero rapporto e ne fisseranno i relativi limiti. Le difformita’ di realizzazione rispetto alla convenzione costituiscono inadempienze che, nei casi di maggiore gravita’, possono determinare la denuncia dell’impegno da parte di questa Amministrazione con conseguente pronuncia di decadenza del provvedimento concessorio. Nei casi di obiettiva necessita’ eventuali deroghe dovranno essere motivatamente richieste e specificatamente autorizzate dall’Amministrazione. La variazione, tuttavia, del personale docente (purche’ entro la rosa dei nominativi autorizzati) e non docente, il calendario delle lezioni nonche’ le variazioni di lieve entita’ potranno essere eseguite previa comunicazione, anche telegrafica, agli organi di vigilanza (UPLMO ed ispettorato). Evidentemente le sostituzioni dovranno garantire analoga qualita’ della prestazione.

Gestione

Non appena completate le operazioni di selezione, questa Amministrazione procedera’ all’assegnazione degli allievi presso ciascun corso ed organismo, che dopo aver espletato gli adempimenti connessi all’ammissione degli allievi, dovra’ dare immediato inizio alle attivita’ formative. Per ottenere il nulla-osta all’avviamento in ciascun corso degli aspiranti che hanno superato le prove selettive, gli organismi gestori dovranno trasmettere al competente UPLMO il provvedimento di assegnazione di questa Amministrazione, corredato dai tesserini mod. C/1 per accertare il mantenimento dello stato di disoccupazione. In occasione della concessione del nulla-osta l’UPLMO accertera’ che lo stato di disoccupazione decorra ininterrottamente dalla data di presentazione delle domande di ammissione al corso. Si richiama l’attenzione degli UPLMO sulle disposizioni dinanzi citate concernenti i coordinatori dei progetti di utilita’ collettiva finanziati ai sensi dell’art. 23 della legge n. 67/88. Non e’ invece richiesta ulteriore documentazione atteso che l’accertamento dei requisiti e’ stato espletato dalla commissione di selezione, la quale avra’ tenuto conto, altresi’, della riserva ex arti. 6 o 21 della legge. A tal proposito, nel caso di esubero dei posti destinati ai riservatari, gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo l’ordine della graduatoria. In uno alla predetta richiesta di nulla-osta dovranno essere altresi’ trasmessi all’UPLMO copia dei documenti di cui ai superiori punti a, e, f. Ed h. Nonche’ copia della convenzione. Dopo aver dato inizio alle attivita’ gli organismi gestori daranno conferma della data di effettivo inizio e del luogo di esecuzione delle attivita’ (come peraltro concordato) sia alla scrivente Amministrazione, che all’UPLMO ed all’ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio. A quest’ultimo, oltre ai sopra descritti documenti inviati all’UPLMO, dovranno essere inoltre trasmessi in copia i documenti di cui ai punti i ed m (limitatamente all’elenco delle attrezzature e macchinari, completo dei relativi numeri di matricola, se esistenti). Dopo aver proceduto a dare inizio alle attivita’ gli organismi gestori potranno richiedere l’erogazione di una o piu’ anticipazione complessivamente non superiori all’80% dell’importo della convenzione di cui la prima non potra’ superare il 40%. A tal fine la domanda, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, ed a firma autenticata del legale rappresentante dell’ente, dovra’ contenere le precise indicazioni dei dati dell’ente e del suo rappresentante legale, completi di codice fiscale o partita IVA, degli estremi del conto corrente bancario (completo del codice bancario) presso cui dovranno essere accreditate le somme, nonche’ degli estremi della convenzione. Come peraltro in tutta la corrispondenza, dovra’ essere citato, infine, il numero di posizione assegnato da questa Amministrazione a ciascun progetto. La predetta istanza dovra’ essere corredata da polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione od istituto di credito, per un ammontare pari all’anticipazione richiesta maggiorata del 5% e dovra’ contenere l’esplicita previsione che il fideiussore sara’ liberato dall’obbligazione in conseguenza alla produzione di apposita dichiarazione liberatoria di questa Amministrazione. La fideiussione dovra’ inoltre prevedere la rinuncia, da parte del fideiussore, alla preventiva escussione del garantito nonche’ alla decadenza di cui all’art. 1957 del C.C. Dovra’, infine, essere inviato un nuovo certificato antimafia se quello precedentemente trasmesso in occasione della stipula della convenzione risulta scaduto. Nel caso di ulteriore richieste oltre la prima, la domanda dovra’ essere inoltrata con le medesime modalita’ testo’ enunciate e dovra’ essere corredata anche da una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/68, attestante che l’anticipazione precedentemente ottenuta e’ stata interamente utilizzata.

Vigilanza e controlli

Per quanto riguarda la vigilanza ed i controlli le competenze degli uffici periferici sono cosi’ distribuite:

UPLMO

Gli uffici Provinciali del lavoro cureranno tutti gli adempimenti amministrativi e didattici connessi alla gestione delle attivita’. A tal fine gli organismi prima dell’inizio delle attivita’ richiederanno la vidimazione dei registri di presenza e contabili (che sono entrambi obbligatori) da destinare a ciascun corso. L’apposizione delle firme sul registro delle presenze e’ obbligatoria ed entro l’inizio della seconda ora di lezione dovranno essere sbarrate le righe vacanti relative agli allievi assenti. Pertanto, non potranno essere consentiti ritardi superiori ad un’ora. Il registro contabile deve essere aggiornato con periodicita’ settimanale, tenendo conto dei principi desumibili dal codice civile relativi alla tenuta dei libri contabili, ed esibito a richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza e/o alla verifica del rendiconto finale delle spese. Gli organismi manterranno i contatti con gli UPLMO per tutto quanto riguarda la realizzazione delle attivita’ non espressamente riferite, dalla presente circolare, alla scrivente Amministrazione centrale o agli ispettorati Provinciali del lavoro di cui si dira’ successivamente. In particolare, dovranno essere tempestivamente comunicati agli UPLMO (come, peraltro, agli ispettorati Provinciali del lavoro) le variazioni nel calendario delle lezioni o nei docenti, le sospensioni delle lezioni e quant’altro possa essere riferito allo svolgimento delle attivita’. Gli UPLMO istituiranno appositi fascicoli ciascuno per ogni convenzione, articolati in sottofascicoli, ove confluiranno gli atti ed i documenti riferiti a ciascun corso. Eventuali richieste di parere dovranno essere inoltrate allo scrivente Assessorato tramite il competente UPLMO, il quale potra’ esporre le proprie osservazioni. Se il numero degli allievi, per effetto di dimissioni o espulsioni, dovesse scendere sotto il 50% degli avviati, l’organismo lo comunichera’ tempestivamente alla scrivente Amministrazione che decidera’ sulla prosecuzione della azione, in considerazione della congruita’ dei risultati attesi in rapporto al sacrificio finanziario che ancora dovra’ essere sostenuto. Nel caso di comportamenti degli allievi che possano compromettere il regolare svolgimento delle attivita’ corsuali, l’ente puo’ proporre all’UPLMO l’adozione di sanzioni disciplinari che, nei casi di maggiore gravita’, potranno dar luogo all’espulsione. Avverso il provvedimento dell’UPLMO l’allievo puo’ proporre ricorso all’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione entro cinque giorni successivi alla notifica. Tale facolta’ dovra’ essere evidenziata nel provvedimento che irroga la sanzione. Infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5, 3 comma, della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il nominativo del funzionario responsabile della pratica dovra’ essere comunicato all’organismo proponente nonche’, per conoscenza, alla scrivente Amministrazione centrale ed all’ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio. Gli enti gestori avranno cura di vigilare affinche’ i partecipanti non superino le ore di assenza consentite (1/3). Nel caso prima ipotizzato, e comunque, in tutti i casi in cui con certezza non potranno essere frequentate almeno i 2/3 delle ore previste dal progetto, gli enti dovranno tempestivamente proporre all’UPLMO competente l’esclusione del soggetto. Gli adempimenti degli UPLMO connessi alla rendi” coniazione verranno esaminati nel paragrafo relativo tale fase.

Ispettorato provinciale del lavoro

L’ispettorato e’ competente alla vigilanza sulle attivita’ formative. Tale vigilanza dovra’ esplicarsi fra l’altro mediante visite di controllo volte all’accertamento della regolarita’, sia didattica che contabile, delle attivita’. Sembra superfluo sottolineare le ordinarie competenze assegnate all’ispettorato dalla normativa vigente, quivi implicitamente richiamate, in materia di lavoro e previdenza, con particolare riferimento ai controlli volti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al rispetto dei parametri igienico-sanitari degli ambienti di lavoro. Non si escludono ispezioni promosse ed eseguite da funzionari di questa Amministrazione centrale con, o senza, la presenza di funzionari degli ispettorati territorialmente competenti. Le relazioni ispettive dovranno essere trasmesse alla scrivente Amministrazione e notificate all’ente gestore. Nel caso in cui, in sede di ispezione, dovessero riscontrarsi gravi irregolarita’, queste dovranno essere rese note a questo Assessorato a mezzo di fonogramma al quale dovra’ fare immediatamente seguito l’invio del relativo verbale. Nel verbale dovra’ farsi constatare che ogni rilievo sui fatti contestati e motivati e’ stato comunicato al responsabile dell’iniziativa. Eventuali controdeduzioni ai rilievi mossi possono essere manifestati all’atto dell’ispezione ed inseriti nel verbale o essere prodotti, entro cinque giorni successivi alla data di notifica del verbale, a questa Amministrazione, per il tramite dell’ufficio che ha effettuato il controllo, per i provvedimenti conseguenziali. Resta salva la facolta’ dello scrivente, nei casi di particolare gravita’, di procedere all’immediata sospensione o, se del caso, alla chiusura dell’attivita’ formativa. Per quanto attiene alle disposizioni dell’art. 5 della Legge regionale n. 10/91, sembra opportuno stabilire che l’ispettorato sia sottratto da tali adempimenti per le seguenti due considerazioni:

  • Gli interventi degli ispettori non possono effettivamente configurare l’adozione di adempimenti connessi all’esecuzione di un procedimento amministrativo;
  • Gli interventi degli ispettori non possono effettivamente configurare l’adozione di adempimenti connessi all’esecuzione di un procedimento amministrativo; questa Amministrazione si ritiene utile procedere secondo un piano di rotazione elaborato, di volta in volta, dal capo degli uffici interessati.

Esami finali

Al termine dell’attivita’ formativa, per ciascun corso, gli allievi verranno ammessi a sostenere un esame finale volto ad accertare i risultati raggiunti. Agli esami potranno essere ammessi coloro i quali avranno conseguito un giudizio non inferiore a “sufficiente” ed abbiano partecipato ad un numero di ore non inferiore ai 2/3 di quelle previste dal progetto. L’ammissione degli allievi all’esame finale e’ decisa dal corpo docente il quale e’ tenuto a partecipare alla riunione finale che dovra’ risultare da apposita firma apposta sul relativo verbale. Motivate deroghe alla partecipazione alla riunione finale potranno essere autorizzate dall’UPLMO per circostanze eccezionali (motivi di salute) o per obiettive impossibilita’ (es.: docente proveniente dall’estero o che abbia insegnato per un limitato periodo di tempo). Le prove finali di esame verranno sostenute innanzi ad una commissione composta da un funzionario dell’Amministrazione, che la presiede e da due docenti del corso. Le funzioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di questa Amministrazione. A tal fine gli organismi comunicheranno alla scrivente, almeno trenta giorni prima, la data in cui avranno termine le attivita’ nonche’ quella presuntiva degli esami, chiedendo, nel contempo, la emissione del relativo decreto di nomina della commissione esaminatrice. A tal fine dovranno essere segnalati due nominativi scelti fra i docenti (un insegnante di teoria ed uno di pratica) che faranno parte della commissione. La data degli esami viene fissata dall’Amministrazione tenuto conto, ove possibile, delle esigenze dell’organismo. L’esame dovra’ essere preceduto da una riunione preliminare durante la quale il presidente insedia la commissione in conformita’ al decreto di nomina. In caso di assenza di alcuno dei componenti, ove tale eventualita’ non sia stata comunicata in tempo per l’emanazione del decreto di rettifica, il presidente lo sostituisce con altro componente; circostanza che dovra’ essere fatta rilevare nel verbale della riunione preliminare. La commissione prendera’ quindi visione dei programmi effettivamente svolti durante il corso, firmati per ciascuna materia dal relativo docente e da un allievo. Nel caso in cui i programmi non corrispondono (nel minimo) a quelli inoltrati in sede di stipula delle convenzioni, il presidente sospende le operazioni e ne riferisce alla scrivente Amministrazione centrale. L’Amministrazione adotta i provvedimenti conseguenziali sentito l’ente gestore. La commissione prende, altresi’, visione del verbale di riunione finale del corpo docente corredato da una relazione sull’andamento dell’attivita’ formativa e dei profili valutativi relativi a ciascun allievo. Dei suddetti profili verra’ tenuto conto nella valutazione finale. Oltre ai predetti documenti il direttore del corso dovra’ consegnare al presidente della commissione un elenco – da lui sottoscritto – ove saranno indicati gli allievi ammessi agli esami finali, con le ore di frequenza per ciascuno di essi. Della veridicita’ delle suddette notizie ne sara’ personalmente responsabile. Si sottolinea che non potranno essere ammessi agli esami gli allievi che saranno risultati assenti per un numero di ore superiori ad 1/3 delle ore complessivamente effettuate durante l’attivita’ corsuale. Ove per motivi di forza maggiore l’allievo non fosse in grado di partecipare agli esami, dovra’ darne comunicazione all’ente gestore il quale avvisera’ il presidente della commissione che fara’ verbalizzare l’assenza. In tal caso l’ente gestore provvedera’ ad inviare l’istanza del candidato, la documentazione giustificativa dell’assenza e quella necessaria per l’ammissione alle prove finali (n. Ore presenza raggiunte dal candidato, profilo formulato dai docenti del corso di provenienza, copia del programma svolto) alla scrivente Amministrazione, che provvedera’ ad autorizzare l’ammissione dell’allievo ad esami di uguale qualifica presso lo stesso o altro ente nel territorio della Regione. Durante la riunione preliminare saranno inoltre determinati i criteri cui si informera’ il successivo esame. A tal fine si sottolinea che gli esami dovranno svolgersi mediante prove, teoriche o pratiche, integrate da colloqui. La scelta delle modalita’ di svolgimento ed il contenuto delle prove e’ demandato alla commissione che decidera’ in relazione alla tipologia del corso. Completate le predette procedure, che devono trovare riscontro nell’apposito verbale, la commissione procede all’espletamento degli esami. A conclusione di questi formulera’ i relativi giudizi finali, tenuto conto anche dei profili valutativi elaborati dai docenti, i quali indicheranno l’idoneita’ o la non idoneita’ dell’allievo, nonche’ la valutazione, espressa in sessantesimi, per ciascun allievo esaminato. Anche degli esami sara’ redatto un verbale ove verranno evidenziati i risultati finali. Il segretario trasmettera’ tempestivamente allo scrivente Assessorato e all’UPLMO la documentazione concernente gli esami finali. Il presidente trasmettera’, inoltre, una relazione finale sull’esito delle prove, la validita’ dell’iniziativa e le capacita’ gestionali dell’ente. Con l’esame si chiude la parte corsuale vera e propria. L’organismo dovra’ successivamente curare: a) il rilascio degli attestati di qualifica; b) la rendicontazione finale.

A) attestati di qualifica

Gli attestati di qualifica vengono rilasciati agli allievi risultati idonei agli esami di fine corso. A tal fine l’organismo inoltrera’ all’Assessorato, formale richiesta corredata dagli attestati debitamente compilati secondo lo schema, “allegato B”. Per quanto riguarda i loro effetti si rinvia agli arti. 5, comma 3 e 4, e 7 della citata Legge regionale n. 27/91 ed alle relative disposizioni applicative. L’Amministrazione sulla scorta della documentazione in proprio possesso, accertata la regolarita’ formale delle operazioni, procedera’ al rilascio dei suddetti attestati.

Rendicontazione

Entro trenta giorni dal termine dell’attivita’ formativi di tutti i corsi rientranti nella medesima. Convenzione ed a prescindere dall’espletamento degli esami finali, gli or ganismi dovranno trasmettere all’UPLMO i registri di presenza corredati dei seguenti prospetti firmati dal legale rappresentante dell’organismo: -allegato 1: elenco degli allievi (con l’indicazione del numero delle giornate e delle ore di presenza per ciascuno di essi); -allegato 2: dichiarazione delle ore di docenza – articolate in teoriche, pratiche e stages – corredata dall’elenco dei singoli docenti e tutor (completi delle ore di presenza per ciascuno di essi). L’UPLMO non oltre i successivi 60 giorni verifichera’ la conformita’ dei predetti elenchi con i registri di presenza e ne certifichera’ i risultati. Nel caso di discordanze ne annotera’ le difformita’. L’organismo, non appena in possesso della predetta certificazione UPLMO (allegati 1 e 2 vistati) inoltrera’ alla scrivente Amministrazione apposita domanda di saldo, redatta in bollo con firma autenticata del legale rappresentante. La domanda dovra’ essere corredata da un prospetto generale della spesa e dai predetti allegati un. 1 e 2. L’Amministrazione, non appena in possesso dei sopradescritti documenti, predisporra’ la verifica finale del rendiconto, al fine di determinare l’esatto ammontare della somma liquidabile e l’ammontare del titolo di spesa da emettere al netto dell’eventuale acconto erogato. La verifica del rendiconto finale verra’ eseguita, in presenza del legale rappresentante dell’organismo o di un suo procuratore (la procura dovra’ essere redatta per iscritto a firma autenticata), da funzionari dell’Amministrazione regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione nella sede e data preventivamente comunicati all’ente. Essa e’ volta ad accertare la corrispondenza della spesa ai documenti giustificativi esibiti dall’ente. A tal proposito l’ente predisporra’ due elenchi ove verranno separatamente annotati i documenti giustificativi quietanzati e quelli non quietanzati con a fianco indicato l’importo raggruppato per categoria di spesa come sopra evidenziato (in pratica soltanto per le spese di cui ai punti A) e C). Relativamente ai documenti non quietanzati il funzionario responsabile della verifica tratterra’ l’elenco e l’organismo avra’ l’onere di documentare il pagamento ai rispettivi creditori, entro 2 mesi dal ricevimento del saldo. Della verifica dovra’ essere redatto apposito verbale firmato, per accettazione, dal legale rappresentante dell’ente. Esaurito quest’ultimo adempimento la verifica si intendera’ conclusa e potra’ essere emesso il relativo titolo di spesa a saldo. A tal fine l’organismo sara’ invitato a produrre il certificato previsto dalla legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni piu’ volte citata, ove questa Amministrazione non fosse gia’ in possesso di un valido documento. Il rilascio del certificato liberatorio da produrre al fidejussore resta subordinato alla dimostrazione che tutti i debiti connessi all’attivita’ sono stati estinti. Nel caso di mancata esibizione della documentazione comprovante il saldo ai rispettivi creditori nel termine sopra citato, ove non motivato, si procedera’ al recupero delle somme non quietanzate. In tutti i casi di recupero di somme erogate a titolo di anticipazione e/o acconto dovranno altresi’ essere corrisposti gli interessi legali con le modalita’ che verranno all’uopo impartite. Per la produzione della documentazione in sede di verifica finale valgano le seguenti indicazioni:

A) spese concementi gli allievi

  • Indennita’ di frequenza:
  • Dichiarazione vistata dal competente UPLMO attestante i giorni e le ore di effettiva frequenza di ciascun allievo (allegato 1);
  • Rimborso spese di viaggio residenti fuori sede e stages:
  • Dichiarazione del numero di viaggi effettivamente effettuati;
  • Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate dagli abbonamenti ai mezzi pubblici utilizzati;
  • Servizio mensa o pensione completa:
  • Contratto con la struttura erogatrice del servizio;
  • Fattura quietanzata o dichiarazione di credito;
  • Dichiarazione completa dell’indicazione dei giorni firmata da ciascun allievo, attestante il godimento del servizio;

&d) assicurazione:&

  • Copia contratto;
  • Ricevute di pagamento;

&e) materiale didattico in dotazione individuale:&

  • Dichiarazione firmata dal tutor e dall’allievo;
  • Fatture di acquisto.

B) spese di funzionamento ^&1) allegato 2, vistato dal competente UPLMO.&^

C) spese di funzionamento a costi reali

  • Per quanto attiene alle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente proveniente da localita’ esterne al territorio regionale, valgono le medesime indicazioni prima enunciate per gli allievi;
  • Nonche’ dalle bolle di accompagnamento o ricevuta fiscale e dalla fattura emessa dal fornitore. Per i beni di proprieta’ dell’ente il prospetto dell’ammortamento redatto secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale, corredato della fattura originaria del bene;
  • Nonche’ dalle bolle di accompagnamento o ricevuta fiscale e dalla fattura emessa dal fornitore. Per i beni di proprieta’ dell’ente il prospetto dell’ammortamento redatto secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale, corredato della fattura originaria del bene; e fattura;
  • Nonche’ dalle bolle di accompagnamento o ricevuta fiscale e dalla fattura emessa dal fornitore. Per i beni di proprieta’ dell’ente il prospetto dell’ammortamento redatto secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale, corredato della fattura originaria del bene; e fattura; firmata da ciascun commissario o lettera di credito;
  • Nonche’ dalle bolle di accompagnamento o ricevuta fiscale e dalla fattura emessa dal fornitore. Per i beni di proprieta’ dell’ente il prospetto dell’ammortamento redatto secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale, corredato della fattura originaria del bene; e fattura; firmata da ciascun commissario o lettera di credito; incarico controfirmata dall’esecutore della dispensa, nonche’ fattura, ricevuta o dichiarazione di credito.

D) spese di gestione

Le spese di gestione non documentabili verranno riconosciute nell’ammontare forfettario stabilito in convenzione prescindendo dalla produzione di qualsiasi documentazione. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovra’ essere intestata all’ente finanziato e dovra’ essere, inequivocabilmente, dimostrato che la prestazione e’ stata destinata esclusivamente all’azione formativa. Non saranno ammessi storni di spesa se non nel limite massimo del 10% delle voci rientranti nella medesima categoria di spesa. Eventuali ulteriori esigenze oltre tale limite, dovranno espressamente essere autorizzate dall’Amministrazione.

Conclusione

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale. Si fa riserva di un maggior dettaglio in sede di predisposizione delle apposite convenzioni. L’Amministrazione si riserva di trasmettere agli organismi interessati il modello sul quale dovra’ essere redatta la rendicontazione delle spese, le istruzioni, nonche’ i relativi allegati “1 e 2”. Questa Amministrazione, infine, durante l’attivita’ e a conclusione dell’intervento formativo verifichera’ l’efficacia dell’azione.

Allegato al file ALe001198arlex.txt