- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 43
- Data fonte: 28/10/2000
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 – F i n a l i t a’
1.
La presente legge finanzia gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, della loro competivita’ e dell’occupazione in genere.
2.
Tali finalita’ sono perseguite in coerenza con la programmazione regionale ed in coordinamento con i programmi di intervento cofinanziati dall’Unione europea.
Art. 2 – Aree di intervento
1.
Gli incentivi di cui dalla presente legge sono destinati alla realizzazione di investimenti produttivi su aree del territorio regionale che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di interventi comunitari. Tali aree sono individuate dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all’art. 6.
Art. 3 – Beneficiari
1.
Possono beneficiare degli incentivi le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione definite tali dalla normativa vigente.
2.
La giunta regionale, con la deliberazione di cui all’art. 6, individua inoltre le tipologie di piccole e medie imprese di servizio alla produzione, definite tali dalla normativa vigente, che possono beneficiare dei medesimi incentivi.
3.
Gli incentivi non sono, comunque, cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche.
Art. 4 – Fondo di rotazione
1.
La Regione, per la gestione degli incentivi, costitusce presso la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, di seguito definita FI.L.S.E. S.p.a., un fondo di rotazione destinato all’incentivazione di investimenti produttivi.
2.
Il fondo di rotazione e’ costituita con la deliberazione della giunta regionale di cui all’art. 6.
Art. 5 – Incentivi
1.
Gli incentivi concedibili ai soggetti di cui all’art. 3, consistono in aiuti che devono essere rimborsati per l’intero senza oneri, nel periodo massimo di otto anni, compreso un periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del relativo piano di investimenti.
2.
L’ammontare del finanziamento non puo’ superare il sessanta per cento dei costi ammissibili, fino a un massimo di un miliardo di lire per le imprese di produzione e fino a un massimo di trecento milioni di lire per le imprese di servizi alla produzione e, comunque, entro i limiti di disponibilita’ del fondo.
3.
I piani di investimento sono istruiti con la procedura valutativa di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4.
Gli aiuti di cui al comma 2, sono concessi nell’ambito del regime de minimis secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (decisione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6.3.1996).
Art. 6 – Costituzione del fondo
1.
La deliberazione di cui all’art. 4, comma 2, deve stabilire, tra l’altro:
- le zone del territorio regionale ove possono essere realizzati i piani di investimento assistibili dall’aiuto;
- la tipologia delle imprese di servizi alla produzione assistibili;
- i requisiti di ammissibilita’, le procedure, le modalita’ ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;
- i criteri di valutazione tecnico-economica dei piani di invenstimento e le relative modalita’ di applicazione;
- il periodo massimo di esecuzione dei piani stessi;
- le modalita’ ed i tempi di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;
- le modalita’ dei termini delle ispezioni e dei controlli, nonche’ della valutazione dei risultati;
- gli obblighi delle imprese finanziate, nonche’ i casi e le modalita’ di revoca dei finanziamenti concessi.
2.
I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, tra l’altro, i criteri di gestione del fondo, i corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. S.p.a. per la gestione del fondo stesso, le modalita’ di riutilizzo dei rientri, nonche’ le modalita’ di rendicontazione annuale della gestione del fondo.
Art. 7 – Riparto
1.
Le disponibilita’ del fondo sono destinate per il settanta per cento al finanziamento dei piani di investimento presentati dalle imprese di produzione e per il trenta per cento al finanziamento di quelli presentati dalle imprese di servizio alla produzione.
2.
I fondi destinati a ciascuna delle precitate tipologie di imprese, eventualmente eccedenti rispetto all’ammontare complessivo dei finanziamenti all’altra categoria.
3.
Della eventuale somma aggiuntiva rispetto agli stanziamenti iniziali deve tenersi conto ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. 123/1998.
Art. 8 – Spese ammissibili
1.
Sono ammissibili al finanziamento i piani di investimento, organici e articolati, relativi allo svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale, riguardanti:
- realizzazione ed ampliamento di unita’ produttive;
- rinnovamento e aggiornamento tecnologico;
- potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive.
2.
Sono ammissibili i costi, sostenuti dopo la presentazione della domanda di finanziamento, relativi:
- per le imprese di produzione:
- per le imprese di servizio alla produzione:
3.
Tutti i beni finanziabili devono essere: dimensionati alla effettiva attivita’ da svolgere, identificabili singolarmente, inventariabili, di valore unitario non inferiore a lire 500.000. I macchinari, le attrezzature e gli arredi devono essere di nuova fabbricazione.
4.
Non sono ammissibili gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria.
5.
I piani di investimento finanziabili devono prevedere costi ammissibili per un ammontare complessivo non inferiore a lire 200.000.000. per le imprese di produzione ed a lire 50.000.000 per le imprese di servizi alla produzione.
Art. 9 – Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43
1.
All’art. 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e’ aggiunta la seguente lettera: c le piccole e medie imprese turistiche e le agenzie di viaggio, aventi i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria relativa alle piccole e medie imprese di servizi, limitatamente ai progetti di cui all’art. 8, comma1, lettera b) .
Art. 10 – Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
- utilizzazione ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 5.000.000.000 in termini di competenza del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999;
- istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 del capitolo 8802 Trasferimento alla FI.L.S.E. S.p.a. per la costituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate all’esterno delle zone obiettivo 2 con lo stanziamento di lire 5.000.000.000. in termini di competenza.
2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.