- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 108
- Data fonte: 20/11/2008
Thesaurus: Politiche sociali
Abstract:
Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. La Regione assicura alle vittime della violenza e ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
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