Marche – Legge Regionale 23 agosto 1976, n. 24

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 23/08/1976
Ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1 – Finalit?

Ai sensi degli articoli 35 e 117 Costituzione e dell’ art. 1 del D.P.R. 15-1-1972, n. 10, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, la Regione disciplina la formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla elevazione professionale e culturale. La formazione professionale costituisce un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in eta lavorativa un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilita professionale, nell’ ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale. L’ attivita formativa e diretta ai cittadini che abbiano assolto all’ obbligo scolastico e non ne rappresenta un sostitutivo. Gli intendono al conseguimento della preparazione professionale di base, all’ aggiornamento e al perfezionamento professionale a tutti i livelli, alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant’ altro ritenuto necessario o utile per una effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori attivita produttive e dei servizi la Regione attribuisce importanza essenziale alla formazione professionale in agricoltura e nell’ artigianato.

Art. 2 – Iniziative e interventi

Per il conseguimento delle finalita di cui all’ art. 1 sono attuate tutte le iniziative tendenti alla progressiva pubblicizzazione e al controllo pubblico delle attivita formative svolte dagli enti delegati e dagli organismi di cui all’ art. 12 della presente Legge. Gli interventi sono rivolti anche ai lavoratori forniti di titolo di istruzione secondaria superiore o universitaria, con la collaborazione delle competenti istituzioni, nel rispetto delle attribuzioni di queste e delle loro autonome iniziative. Nel quadro delle attivita di formazione professionale la Regione considera prioritaria la realizzazione di progetti formativi – professionali tendente alla migliore attuazione dei programmi di organizzazione e di sviluppo di attivita produttive o comunque aventi rilevante interesse sociale. La Regione assicura la gratuita del servizio per gli allievi delle attivita formative finanziate dalla Regione anche attraverso l’ attuazione della Legge regionale 23-1-1975, n. 4, concernente il diritto allo studio. Per la migliore realizzazione delle attivita programmate la Regione organizza iniziative formative di aggiornamento per il personale addetto. La Regione per conseguire le finalita di cui all’ art.. 1, provvede all’ individuazione e all’ attuazione di progetti tendenti alla deistituzionalizzazione degli handicappati, al fine di raggiungere la loro prima socializzazione e il loro inserimento lavorativo.

Art. 3 – Programmazione degli interventi

La programmazione e il metodo delle attivita formative ; essa coordina la pluralita delle iniziative gestionali. Le iniziative e le attivita di formazione professionale vengono organizzate e realizzate secondo le direttive di un piano generale triennale definito dalla Regione ; esso si articola in piani annuali. Il piano triennale stabilisce gli obiettivi generali della formazione professionale in collegamento con le linee di indirizzo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale. Tale piano contiene la previsione dei mezzi per far fronte alle spese che la Regione intende assumere a suo carico, nonche un progetto per la ripartizione delle stesse tra i vari piani annuali. Il piano annuale persegue i seguenti obiettivi : a ) assicurare agli interventi regionali organicita , tenuto conto delle necessita dello sviluppo occupazionale e della mobilita professionale, in coerenza con le indicazioni dei piani di sviluppo ; b ) assicurare il controllo pubblico sul settore e la priorita degli interventi attuati direttamente dagli enti delegati ; c ) estendere gradualmente a tutto il territorio regionale il servizio di formazione professionale, evitando la polverizzazione degli interventi ; d ) selezionare, sotto il profilo della efficienza, della idoneita e dell’ aderenza ai programmi regionali, le iniziative ammesse a contributo e quelle riconosciute dalla Regione ai sensi dell’ art. 20, primo comma, della presente Legge.

Art. 4 – Piano generale triennale

Il piano triennale e approvato entro il 31 dicembre dell’ anno formativo anteriore al triennio cui si riferisce. Esso viene predisposto sulla base di una consultazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro nonche degli enti delegati ed e approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale.

Art. 5 – Formazione dei piani annuali

Ai fini della formazione dei piani annuali, gli enti delegati, sentiti i consigli scolastici distrettuali, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro gli organismi di cui all’ art. 12, elaborano le proposte programmatiche per l’ attivita annuale articolate nell’ abito comprensoriale secondo gli obiettivi indicati nell’ art. 3, quinto comma e sulla base dei programmi regionali di spesa. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attivita formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in cui si motivano le scelte proposte. Nella predisposizione dei piani annuali la Regione adotta il metodo della consultazione diretta delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro. Il piano annuale delle attivita di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, e approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 30 giugno precedente l’ anno cui si riferisce. Il piano determina la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate su base comprensoriale e per il settore economico cui si riferiscono. Con lo stesso atto il Consiglio regionale ripartisce i finanziamenti tra gli enti delegati sulla base dei progetti approvati, distinguendo i finanziamenti che riguardano iniziative di organismi diversi dagli enti delegati. Contestualmente alla definizione del piano annuale e con le stesse modalita si procede, in attesa della riforma della scuola secondaria, alla programmazione delle nuove istituzioni e alla approvazione dei piani annuali di attivita degli istituti professionali di Stato, ai sensi dell’ art. 4, primo comma, del D.P.R. 15-1-1972, n. 10.

Art. 6 – Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative Regionali in materia di formazione e istruzione professionale, di cui al D.P.R. 15-1-1972, n. 10, in attuazione degli articoli 118 Costituzione, 6 e 59 dello statuto regionale, sono delegate ai Comuni. Esse sono esercitate con vincolo di associazione da costituire conformemente con l’ assetto comprensoriale, ai sensi del quarto comma dell’ art. 59 dello statuto. Provvisoriamente, fino all’ inizio dell’ anno finanziario successivo alla Costituzione dei comprensori, la delega e esercitata dalle singole Comunita montane per il territorio di competenza e, per il resto del territorio regionale, dalle singole amministrazioni Provinciali.

Art. 7 – Criteri per l’ esercizio della delega

Gli enti delegati esercitano le funzioni in connessione organica con quelle proprie, garantendo il carattere unitario degli interventi e coordinando questi al raggiungimento delle finalita di cui all’art. 1. Le attivita formative sono attuate prevedendo e garantendo la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, degli imprenditori, dagli allievi e del personale addetto alla gestione. Gli enti delegati propongono il finanziamento, oltre che delle iniziative gestite normalmente in forma diretta, solo di quelle promosse dagli organismi che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 12 e assicurino la realizzazione dei fini di cui all’ art. 1. Puo essere autorizzata la istituzione di corsi presso aziende ove ricorrano particolari esigenze, previo parere favorevole delle organizzazioni sindacali, purche attuati nel rispetto della Legge 29- 4-1949, n. 264.

Art. 8 – Funzioni di indirizzo e di vigilanza

Ai sensi del quinto comma dell’ art. 59 dello statuto il Presidente della Giunta regionale emana il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali cui debbono attenersi gli enti delegati per l’ anno formativo successivo. Le direttive sono emanate dalla Giunta e approvate dalla Commissione Consiliare competente. Le direttive indicano, nell’ ambito degli indirizzi contenuti nella presente Legge, gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale. Le funzioni di vigilanza spettano alla Giunta regionale. Qualora le amministrazioni interessate non adempiano alle funzioni loro delegate per il compimento di atti obbligatori per i quali sono previsti termini perentori, la Giunta regionale, sentiti gli enti delegati inadempienti, propone al Consiglio regionale l’ adozione dei provvedimenti sostituivi.

Art. 9 – Compiti della regione

La Regione, per conseguire le finalita di cui all’ art. 1, provvede,: a )all’ approvazione del piano generale triennale dei piani annuali di attivita e all’ attribuzione dei fondi relativi agli enti delegati, nonche alle connesse funzioni di coordinamento ; b ) all’ approntamento di studi, ricerche e documentazioni in materia di formazione professionale con la collaborazione degli enti delegati, delle universita marchigiane e di istituti specializzati ; c ) all’ elaborazione e alla presentazione al Ministero del Lavoro di progetti formativi da realizzare con l’ intervento finanziario del Fondo Sociale Europeo ; d ) allo studio e all’approvazione degli ordinamenti didattici nell’ ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della Commissione della CEE ; e ) all’ attuazione e al coordinamento delle attivita di formazione e di aggiornamento dei docenti e degli altri operatori ; f ) all’ attivita di orientamento professionale e di sensibilizzazione ai diversi livelli, anche a seguito di convenzioni con i Ministeri competenti ; g ) a sostenere attivita di sperimentazione, di ricerca , di innovazione educativa e iniziative pilota ; h ) a fornire assistenza tecnica per la progettazione e l’ attuazione di iniziative di formazione ; i ) a esplicare le funzioni di vigilanza e di tutela di cui all’ art.5 del D.P.R. 15-1-1972, n. 10.

Art. 10 – Consulta regionale

Per la formazione professionale per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente e il controllo Sociale e costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il Consiglio e la Giunta regionali fornendo pareri su : a ) i piani triennali e annuali delle attivita formative ; b ) gli obiettivi dei programmi didattici ; c ) tutti gli argomenti che le vengano sottoposti dal Consiglio e dalla Giunta regionale. La consulta puo proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione tecnico – professionale nell’ ambito regionale.

Art. 11 – Composizione e nomina della consulta regionale

Per la formazione professionale la consulta regionale per la formazione professionale e nominata con Decreto del Presidente della Giunta, su conforme Delibera del Consiglio, ed e composta da : – il presidente della competente Commissione Consiliare e l’Assessore delegato per la formazione professionale ; – sei esperti nominati dal Consiglio regionale ; – quattro esperti designati dall’ anci e due dall’ upi ; – sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti pia? rappresentative ; – sei esperti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi pia? rappresentative ; – sei esperti dei datori di lavoro di cui tre del settore dell’ industria, e tre del commercio, dell’ agricoltura e della pesca designati dalle associazioni di settore ; – un rappresentante dell’ Unione regionale delle camere di commercio ; – il direttore dell’ ufficio regionale del lavoro ; – il sovrintendente scolastico regionale ; – due esperti designati dagli organismi che operano nel settore ; – tre esperti designati dalle organizzazioni della cooperazione pia? rappresentative. Il presidente della consulta e il Presidente della Giunta regionale che puo delegare l’ Assessore competente. La consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale. Le funzioni di segretaria sono svolte dal personale dell’ Assessorato alla istruzione. Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un Regolamento interno e puo strutturarsi per gruppi di lavoro.

Art. 12 – Attivit? formative di soggetti diversi da quelli delegati

Le iniziative formative attuate da organismi diversi dagli enti delegati sono ammesse al finanziamento nell’ ambito del piano triennale e dei piani annuali, previo accertamento dell’ idoneita tecnico – didattica dell’ organismo gestore da parte della Giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale. La Regione attribuisce particolare rilievo alle iniziative che sono emanazione delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni di lavoratori. Sono ammesse a finanziamento le attivita di organismi di formazione professionale che, operando senza fine di lucro. A ) abbiano per fine istituzionale la formazione professionale ; ovvero b ) siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi o dipendenti pia? rappresentative ; ovvero c ) siano emanazione delle organizzazioni dei datori di lavoro pia? rappresentative. I soggetti di cui al precedente comma devono aver svolto prima dell’ entrata in vigore della presente Legge nell’ ambito regionale attivita particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e possedere capacita tecnico – didattica e idonee strutture formative. Le attivita finanziate nell’ ambito del piano annuale sono sottoposte a vigilanza per verificare la regolarita amministrativa e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti. Non possono essere finanziate in alcun modo attivita di organismi al di fuori dei piani predisposti ai sensi della presente Legge.

Art. 13 – Gestione dei centri di formazione professionale

L” organizzazione e il funzionamento dei centri o scuole di formazione professionale operanti nella Regione sono disciplinati da un Regolamento interno che deve essere ispirato a concetti dell’ autogoverno e della partecipazione democratica. Il Regolamento tipo viene Deliberato dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente. La gestione sociale e assicurata attraverso la Costituzione di organi di cui fanno Parte I rappresentanti degli Enti Locali competenti per territorio, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonche degli allievi, e del personale del centro o della scuola. Il Regolamento interno deve prevedere, oltre la composizione e i compiti dei predetti organismi, il diritto per gli allievi dei corsi di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attivita culturali, sociali e sportive.

Art. 14 – Ordinamento didattico

La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale, approva gli ordinamenti didattici per le attivita ordinarie. Essi definiscono : a ) i requisiti di ammissione ; b ) il programma del corso e del ciclo formativo, tenuto conto in particolare delle esigenze dei lavoratori studenti ; c ) i titoli di studio e i requisiti professionali per l’insegnamento; d ) il livello formativo e le capacita operative da raggiungere al termine dei corsi ; e ) le attrezzature necessarie ; f ) le modalita di esecuzione delle prove finali di accertamento. Nell’ elaborazione e nell’ aggiornamento degli ordinamenti didattici, sulla base delle proposte dei singoli centri o scuole, si deve tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali. I programmi debbono fondarsi sulla polivalenza la continuita e l’ organicita degli interventi formativi e favorire gli apporti innovativi. La Giunta regionale puo includere nel piano annuale, sulla dei programmi presentati, attivita per le quali esista un programma tipo.

Art. 15 – Prove finali

I corsi delle attivita ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale e l’ idoneita degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista. Al termine dei corsi, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali, viene rilasciato un attestato di idoneita . Tale attestato se rilasciato al termine di un corso annuale o pluriennale, ha la validita prevista dalla Legge 14-11-1967, n. 1146. Le commissioni di esame, presiedute da un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale, sono nominate dagli enti di cui all’ art. 6 della presente Legge e sono composte da : – un rappresentante dell’ ente delegato ; – due insegnanti del corso designati dal corpo docente del corso stesso ; – un rappresentante del centro o scuola ; – un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti maggiormente rappresentative ; – un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali o professionali di categoria. Le commissioni saranno integrate dai membri che saranno eventualmente nominati dallo Stato. Con apposito Regolamento saranno stabilite le prove di esame e le modalita del loro svolgimento nonche le caratteristiche dell’ attestato finale e le modalita del suo rilascio, tenuto conto del coordinamento con l’ esercizio delle proprie competenze da parte dello Stato ai sensi dell’ art. 7 lett. A ) del D.P.R. 15-1-1972, n. 10.

Art. 16 – Personale della formazione professionale

La Giunta regionale, con Deliberazione adottata entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente Legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale cessino la propria attivita alle dipendenze dirette dalla Regione a partire dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente Legge. Dalla data in cui al precedente comma, il personale della Regione in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale e assegnato di norma agli enti delegati da cui dipendera funzionalmente, , ferme restando la dipendenza organica dalla Regione e l’ unicita del ruolo del personale. Il personale di cui sopra continuera a prestare servizio presso le scuole e i centri nei quali ha operato nell’ anno precedente. Ogni eventuale diverso utilizzo, riferito di norma ad attivita di formazione professionale e con priorita nella Provincia di provenienza, e disposto dalla Giunta regionale sentito l’ ente delegato. La Regione provvedera , per eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio nella formazione professionale cessato dalla funzione o per nuove esigenze relative alla funzionalita dei corsi, con il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 30-6-1975 presso gli organismi di formazione professionale diversi dagli enti delegati che venisse a trovarsi in situazione di disoccupazione a seguito dell’ attuazione degli articoli 2 e 5 della presente Legge e che non fosse possibile reinserire in altre attivita formative gestite da organismi diversi dagli enti delegati. Ai fini di garantire l’ occupazione e l’ utilizzazione di tutto il personale licenziato di cui sopra nelle strutture pubbliche regionali, la Regione organizza anche corsi di riqualificazione professionale del personale interessato. Ulteriori eventuali esigenze di personale insegnate saranno assolte sulla base, in quanto applicabili, delle norme e delle graduatorie relative alla nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di Stato e sulla base di una tabella di corrispondenza predisposta dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri gestiti da organismi diversi dagli enti delegati e disciplinato dagli stessi nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi e dalla presente Legge. Gli insegnanti e gli istruttori in servizio presso i centri privati sono nominati dagli organismi secondo le stesse procedure e con gli stessi requisiti richiesti dal sesto comma del presente articolo per gli insegnanti delle scuole pubbliche. Essi sono tenuti a partecipare alle attivita di aggiornamento e alle altre attivita di formazione degli insegnanti e degli istruttori dei centri pubblici.

Art. 17 – Edifici e beni delle scuole regionali

Gli edifici delle scuole regionali di proprieta della Regione e gli altri beni regionali di pertinenza delle scuole professionali sono assegnati in comodato agli enti delegati essi si trovano.

Art. 18 – Costituzione del fondo per la formazione professionale

E’ istituito il fondo per la formazione professionale il cui ammontare e stabilito annualmente con la Legge di bilancio. Il tale fondo confluiscono tutti gli stanziamenti regionale per la formazione professionale come intesa nella presente Legge, i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza non attinenti a progetti speciali. Il fondo viene utilizzato, oltre che per l’ integrazione finanziaria dei progetti ammessi a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo, per il finanziamento degli interventi regionali, da ripartire in base ai seguenti criteri : – 80 per cento agli enti delegati per la realizzazione del piano di cui al precedente art. 5 ; – 20 per cento per iniziative sperimentali, pilota o comunque di competenza della Regione in base alle indicazioni del piano annuale. La ripartizione del fondo avviene contestualmente alla approvazione del piano regionale delle attivita formative. Il finanziamento e l’ attuazione dei progetti formativi ammessi e contributo fa parte del Fondo Sociale Europeo avvengono nel rispetto delle procedure di gestione stabilite dalla presente Legge in quanto compatibili con le finalita disposte dalla normativa comunitaria.

Art. 19 – Rendiconti

Gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale, entro il 15 febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute direttamente o da organismi cui sia stata affidata la gestione di attivita formative e una relazione illustrata dell’ attivita svolta.

Art. 20 – Soppressione dei consorzi provinciali per l’ istruzione tecnica

Le funzioni gia spettanti ai consorzi Provinciali per l’ istruzione tecnica di cui al R. Decreto Legge 26-9-1935, n. 1946, convertito in Legge 2-1-1936, n. 82 sono esercitate dalla Regione nei modi e con l’ osservanza delle norme della presente Legge. Con effetto dall’ 1-10-1976 i consorzi di cui al precedente comma sono soppressi. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale e nominato, entro 30 giorni dall’ entrata in vigore della presente Legge, un commissario straordinario per l’ amministrazione di ogni consorzio fino alla data della loro soppressione ; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore dell’ ente. La Regione succede nella proprieta dei beni mobili e immobili dei consorzi e nella titolarita degli altri rapporti attivi e passivi non liquidati. Le spese di liquidazione e le eventuali passivita sono assunte dalla Regione e verranno imputate dall’ anno 1977 al capitolo di spesa relativo al fondo per la formazione professionale. Gli atti della liquidazione sono sottoposti all’ approvazione della Giunta regionale. Il personale dipendente dei consorzi e quello assunto con rapporto continuativo di impiego alla data del 31-12-1975 e trasferito alla Regione con effetto dall’ 1-1-1977 e viene inquadrato nei ruoli del personale regionale secondo le norme e le modalita previste dalla Legge regionale 13-6-1974, n. 12, sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente Legge. Tabella allegata ( art. 20 sesto ) comma equiparazione delle qualifiche del personale dei consorzi Provinciali per l’ istruzione tecnica alle qualifiche regionali qualifiche regionali qualifiche di provenienza funzionario direttivo direttore di centro d’ orientamento scolastico e professionale, psicologo, pedagogista, sociologo psicometrista, consigliere d’ orientamento, pedagogista orientatore, aiuto – psicologo, muniti di diploma e di laurea. Istruttore assistente sociale, psicometrista, testista, segretario, ragioniere, muniti del diploma di scuola secondaria superiore. Collaboratore applicato di segreterie e tutte le e tutte le qualifiche assimilabili alla carriera esecutiva. Tale personale e assegnato alle amministrazioni Provinciali per lo svolgimento di attivita di assistenza psicologica, pedagogica e sociale e di quanto altro previsto nella presente Legge. Gli oneri derivanti dall’ applicazione del precedente comma verranno iscritti sullo stato di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali di competenza e alla loro copertura si provvedera con la soppressione, a partire dall’ anno finanziario 1977, dello stanziamento del capitolo 1023201 concernente contributi ai consorzi Provinciali obbligatori per l’ istruzione tecnica per corsi di formazione professionale e per il servizio di orientamento professionale scolastico. Nella fase di prima applicazione della presente Legge i riconoscimenti e le prese di atto dei corsi liberi gia disposte dai consorzi ai sensi delle disposizioni vigenti, sono confermate per un anno per i corsi annuali, e fino al termine dei cicli formativi per i corsi aventi durata pluriennale. Le funzioni di cui all’ art. 8 della presente Legge per le attivita di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale.

NORME TRANSITORIE

Art. 21

Il primo piano triennale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4 approvato entro sei mesi dall’ entrata in vigore della presente Legge.

Art. 22

Fino a quando non siano stabiliti i nuovi programmi, di cui al precedente art. 14, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati al momento dell’ entrata in vigore della presente Legge.

Art. 23

La Regione istituisce limitatamente ai primi cinque anni di validita della presente Legge, all’ interno delle strutture di formazione professionale di base, previo accordo con le competenti autorita scolastiche, cosa? integrativi al fine di assicurare agli allievi che non hanno conseguito la licenza di scuola media, la preparazione necessaria al conseguimento della stessa. La presente Legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .