Marche – Legge regionale 26 marzo 1990, n.16

  • Emanante: Presidente della Giunta
  • Regione: Marche
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 17/11/1990
Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale.

Thesaurus: Formazione

Abstract:

La regione disciplina con la presente legge lo svolgimento della formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro, secondo la libera scelta di ciascuno, e di favorire la crescita della personalita’ dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una adeguata preparazione professionale. la formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire lo sviluppo dell’occupazione e della produzione e il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico. le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali specificamente finalizzati al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. le iniziative formative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico, o ne siano esentati, e possono concernere ogni settore produttivo ed ogni attivita’ di lavoro subordinato, autonomo e associato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1 – F i n a l i t a’

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione, degli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto regionale, degli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Regione disciplina con la presente legge lo svolgimento della formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro, secondo la libera scelta di ciascuno, e di favorire la crescita della personalita’ dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una adeguata preparazione professionale.

2. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire lo sviluppo dell’occupazione e della produzione e il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2 – P r i n c i p i

1. La disciplina della formazione professionale di cui alla presente legge si informa, in particolare, ai seguenti principi: a) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e locale, sulla base di sistematiche rilevazioni dell’evoluzione dell’occupazione e delle esigenze formative effettuate in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali; b) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita’ delle proposte formative; c) assicurare la partecipazione, alla programmazione regionale e locale, delle iniziative di formazione professionale delle province, dei comuni, delle comunita’ montane, dei consigli scolastici distrettuali, delle forze sociali organizzate e delle altre amministrazioni ed enti interessati; d) garantire a tutti coloro che partecipano alle attivita’ di formazione professionale l’esercizio dei diritti democratici e sindacali; e) dare piena attuazione all’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, impedendo qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l’accesso ai diversi tipi di attivita’ formativa ed i contenuti delle attivita’ stesse; f) assicurare a favore degli utenti un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano la possibilita’ di scelta e di partecipazione alle attivita’; g) assicurare a favore dei soggetti affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, interventi che tendano alla loro deistituzionalizzazione, anche con il supporto di servizi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria, al fine di raggiungere il proficuo espletamento dell’attivita’ formativa e di favorirne l’inserimento lavorativo; h) assicurare il coordinato svolgimento delle attivita’ formative con le attivita’ del sistema scolastico, mediante opportuni accordi con le competenti autorita’ scolastiche, con particolare riguardo alle attivita’ di orientamento scolastico e professionale rivolte agli studenti.

Art. 3 – Sistema regionale di formazione professionale

1. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere ruoli professionali specificamente finalizzati al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

2. Le iniziative formative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico, o ne siano esentati, e possono concernere ogni settore produttivo ed ogni attivita’ di lavoro subordinato, autonomo e associato.

3. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, soggiornanti nella regione per motivi di lavoro o di formazione, nell’ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

4. L’esercizio delle attivita’ di formazione professionale e’ libero.

Art. 4 – Piano triennale

1. Allo scopo di indirizzare le iniziative di formazione professionale all’attuazione dei principi della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, la Regione adotta ogni tre anni un piano della formazione professionale con il quale: a) raccorda alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani di settore, di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi di governo del mercato del lavoro; b) determina gli obiettivi che intende perseguire mediante la formazione professionale per ciascun settore organico e materia di intervento, tenendo particolare conto delle esigenze di riequilibrio dei territori montani; c) determina le risorse finanziarie da mettere a disposizione del sistema formativo per ciascuno degli anni del triennio; d) determina i criteri in base ai quali le risorse disponibili vanno ripartite tra la Regione e gli enti delegati e tra le varie attivita’ che concorrono al funzionamento del sistema formativo regionale.

2. Nel determinare le somme assegnate agli enti delegati, il piano tiene conto anche del numero e delle dimensioni delle scuole regionali di formazione professionale operanti nel territorio di ciascun ente delegato, nonche’ della esigenza di pervenire ad una equilibrata distribuzione sul territorio delle scuole regionali in rapporto alle necessita’ dello sviluppo economico.

3. Il piano triennale della formazione professionale e’ predisposto dalla giunta regionale previa consultazione con gli enti delegati, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, sentito il parere della commissione regionale per l’impiego, dell’agenzia per l’impiego e della commissione regionale per le pari opportunita’ ed e’ approvato con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente il triennio di validita’ del piano stesso.

Art. 5 – Funzioni delegate

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 e dall’art. 7, le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale sono delegate alle province, che le esercitano secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma organica con le altre funzioni proprie e delegate e garantiscono il coordinamento unitario degli interventi per l’attuazione dei principi e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, con l’osservanza delle direttive generali impartite ai sensi dell’art. 6.

3. Le funzioni delegate alle province sono esercitate prevedendo e garantendo la partecipazione, nella predisposizione degli atti di programmazione, dei rappresentanti dei comuni, singoli e associati e delle comunita’ montane, delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, degli uffici periferici del Ministero del lavoro e del Ministero della pubblica istruzione, dei consigli scolastici distrettuali e degli enti operanti nel settore, ed inoltre assicurando il controllo sociale sulla gestione delle attivita’ attraverso la partecipazione, negli appositi organi, di rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro, degli allievi e del personale docente e non docente.

Art. 6 – Indirizzo e vigilanza sulle funzioni delegate

1. Ai sensi del quinto comma dell’art. 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali, approvate dalla competente commissione consiliare su proposta della giunta regionale, cui debbono attenersi gli enti delegati per l’anno fromativo successivo.

2. Tali direttive, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, contengono: a) la specificazione delle indicazioni del piano triennale in ordine agli obiettivi generali e specifici che debbono essere perseguiti nell’anno di riferimento; b) la specificazione delle risorse disponibili per l’anno, sulla base delle indicazioni del piano triennale e degli stanziamenti del bilancio di previsione regionale, nonche’ la loro ripartizione tra Regione ed enti delegati e tra le varie attivita’ che concorrono al sistema formativo regionale; c) gli indirizzi e le disposizioni necessarie ad assicurare il coordinamento tecnico e amministrativo nell’esercizio delle funzioni delegate.

3. Spetta alla giunta regionale la vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate.

4. Qualora gli enti non adempiano alle funzioni loro delegate, omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, propone al consiglio regionale l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi.

Art. 7 – Funzioni riservate alla Regione

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nell’esercizio delle funzioni delegate e di tutte le attivita’ che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, spetta alla Regione: a) determinare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, la disciplina amministrativa e contabile cui debbono attenersi gli enti delegati ed i soggetti che concorrono all’attuazione delle iniziative formative e altre attivita’ che concorrono al funzionamento del sistema regionale di formazione professionale, definendo in particolare le modalita’ di controllo degli enti delegati sulle attivita’ svolte da altri soggetti e gli obblighi di rendiconto a carico di questi; b) adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le convenzioni-tipo che, ai sensi del secondo e quarto comma dell’art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, regolano i rapporti tra ente delegato ed enti, imprese e loro consorzi in ordine alla realizzazione delle attivita’ formative; c) adottare, anche sulla base delle proposte degli enti delegati, e presentare alle competenti autorita’ nazionali e comunitarie, i programmi di attivita’ da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo; d) coordinare le attivita’ di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti; e) coordinare le attivita’ di orientamenti professionali di cui ai successivi articoli 20 e seguenti; f) coordinare e gestire le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale; g) gestire il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale fino alla istituzione del ruolo unico degli operatori della formazione professionale; h) prestare assistenza tecnica agli enti delegati; i) curare l’effettuazione di studi e ricerche per migliorare la disciplina e l’organizzazione del sistema regionale di formazione professionale, anche in collaborazione con gli enti delegati; l) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con universita’, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi.

Art. 8 – Programmazione degli enti delegati e attuazione conseguente

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale e nelle direttive generali annuali, l’ente delegato adotta un programma annuale quale atto di indirizzo politico-programmatico che specifica i criteri e gli indirizzi cui l’ente intende attenersi nell’esame e nell’approvazione delle proposte dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attivita’ formative finanziate ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della formazione del piano annuale, le comunita’ montane avanzano agli enti delegati, entro il mese di febbraio di ogni anno, le loro proposte in ordine agli indirizzi ed alle attivita’ di formazione professionale da priviligiare nell’ambito del territorio comunitario. Gli enti delegati tengono conto delle proposte delle comunita’ montane nella formulazione del piano annuale e richiedono il parere della comunita’ montana competente per i progetti da finanziarie o autorizzare che si attuano nel territorio comunitario.

3. Il programma annuale si articola per aree territoriali e per settori o comparti economici d’intervento. Esso determina indirizzi e criteri specifici rispettivamente per le attivita’ di progettazione di cui ai successivi articoli 16 e seguenti, per le attivita’ formative da realizzare a cura delle scuole regionali di formazione, degli istituti di emanazione di organizzazioni professionali dei centri di formazione o nell’ambito dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, per le attivita’ di orientamento professionale di cui ai successivi articoli 20 e seguenti e per ogni altra attivita’ che concorre al funzionamento del sistema provinciale di formazione professionale.

4. Il programma annuale indica altresi’ l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione, distinte in base alla loro provenienza e alla loro destinazione, ai diversi tipi di attivita’ di cui al comma 3, ai settori o comparti economici ed alle aree territoriali.

5. Il programma annuale e’ adottato entro il mese di maggio precedente l’anno formativo cui si riferisce ed e’ trasmesso alla giunta regionale.

6. L’ente delegato provvede all’adozione degli atti e alla stipula delle convenzioni di propria spettanza in conformita’ alle indicazioni del programma annuale.

7. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da: a) l’assessore provinciale delegato per la formazione professionale, che lo presiede o un suo delegato; b) due rappresentanti delle comunita’ montane designati dall’UNCEM; c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative; e) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative; f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative; g) il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato; h) il provveditore agli studi o un suo delegato; i) una rappresentante della commissione provinciale delle pari opportunita’, ove esista, altrimenti un rappresentante della commissione regionale; l) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali di portatori di handicap e loro famiglie. Partecipa alle sedute del comitato il responsabile del servizio competente per la formazione professionale dell’ente delegato.

8. La costituzione e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell’ente delegato. Il regolamento deve prevedere la pubblicita’ delle sedute e la corresponsione ai componenti, non appartenenti all’amministrazione provinciale, di un gettone di presenza, commisurato al doppio dell’indennita’ prevista per i membri delle commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 12, e del rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quanto previsto per i membri delle commissioni esaminatrici stesse.

9. L’ente delegato, entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell’anno formativo, trasmette alla Regione una relazione sulle attivita’ realizzate in esecuzione del programma annuale.

10. Entro lo stesso termine l’ente delegato trasmette alla Regione indicazioni e proposte al fine dell’emanazione delle direttive generali annuali di cui all’art. 6.

TITOLO II

Art. 9 – Iniziative formative programmate

1. L’attuazione delle iniziative formative programmate e’ realizzata, salvo quanto previsto dall’art. 7, lettera l): a) direttamente dagli enti delegati mediante le proprie strutture, che devono essere interamente utilizzate, anche mediante il necessario adeguamento strutturale e funzionale; b) sulla base di convenzione, dalle strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, di associazioni con finalita’ formative e sociali, del movimento cooperativo, di imprese e loro consorzi; c) sulla base di convenzioni, da imprese o loro consorzi.

2. Ai fini del convenzionamento, gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) avere come fine la formazione professionale; b) disporre di strutture, capacita’ organizzative e attrezzature idonee; c) non perseguire scopi di lucro; d) garantire il controllo sociale dell’attivita’; e) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria e la legislazione regionale vigente per gli operatori della formazione professionale; f) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita’; g) sottoporsi al controllo della Regione o dell’ente delegato, che puo’ effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, ai fini del convenzionamento, debbono possedere i seguenti requisiti: a) disporre di strutture, capacita’ organizzativa e attrezzature idonee; b) sottoporsi al controllo della Regione o dell’ente delegato, che puo’ effettuarsi anche mediante ispezione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

4. Gli enti delegati, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della lettera l), primo comma, dell’art. 18, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dalla giunta regionale, accertano il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi per i soggetti che attuano le iniziative formative in regime convenzionale, e ne danno atto nella deliberazione con cui stipulano la convenzione.

Art. 10 – Iniziative formative libere

1. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventivamente all’ente delegato competente per territorio.

2. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento, puo’ chiederne autorizzazione all’ente delegato competente per territorio.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 e’ subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente: a) disponibilita’ di strutture, capacita’ organizzativa e attrezzature idonee; b) utilizzazione di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale; c) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attivita’ finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento; d) svolgimento delle prove d’esame in conformita’ alla normativa vigente per le attivita’ formative programmate dalla Regione; c) sottoposizione al controllo dell’ente delegato, che puo’ effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell’accertamento della esistenza delle predette condizioni.

Art. 11 – Proposte delle iniziative formative da finanziare o autorizzare

1. Le proposte di iniziative formative da ammettere a finanziamento pubblico o da autorizzare, debbono essere presentate, da chi intende attivarle, agli enti delegati in forma di progetto di formazione che, sulla base anche del materiale prodotto dagli uffici di progettazione di cui al successivo art. 17, contenga: a) come presupposti: a1) un’analisi generale del settore o comparto economico a cui si riferisce e delle caratteristiche di tale settore o comparto nell’area territoriale in cui si interviene, mettendo in evidenza il peso che tale settore o comparto ha nell’area; a2) un’analisi delle dinamiche evolutive che interessano il settore o comparto, in generale e nell’area di intervento; a3) un’analisi degli effetti di tali dinamiche sulla situazione occupazionale, ed in particolare sulla professionalita’ dei lavoratori; a4) un’analisi degli indirizzi programmatici dello Stato e della Regione nei confronti del settore o comparto dell’area d’intervento; a5) l’illustrazione di come l’intervento proposto si raccorda con le dinamiche settoriali o di comparto e di area, con gli orientamenti sindacali, con gli indirizzi programmatici pubblici; b) come destinatari: b1) l’individuazione della figura professionale che si intende produrre con l’intervento, della sua collocazione nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, nella contrattazione collettiva, nella vigente disciplina amministrativa; b2) l’individuazione dei contenuti professionali specifici della figura professionale individuata, delle competenze da far acquisire, delle conoscenze necessarie per produrre tali competenze; b3) il numero e le caratteristiche dei destinatari dell’intervento, le modalita’ di ammissione; b4) la durata dell’intervento; b5) una valutazione documentata degli sbocchi professionali previsti per i destinatari; c) come caratteristiche didattiche: c1) il programma didattico, articolato per moduli, per unita’ didattiche, per materie, per ore, con ogni specificazione necessaria a caratterizzarlo e a consentirne la valutazione; c2) il personale docente e non docente necessario alla realizzazione del progetto, specificando le competenze che deve possedere, nonche’ le modalita’ attraverso le quali si intende acquisirne la disponibilita’; c3) le attrezzature, i locali, il materiale didattico e di esercitazione necessari, e le modalita’ attraverso le quali intende acquisirne la disponibilita’; c4) la determinazione delle forme e delle modalita’ delle prove finali di accertamento dei risultati dell’attivita’ formativa; d) il preventivo di spesa analitico per voci di costo; e) una scheda sintetica delle informazioni essenziali per identificare le caratteristiche del progetto.

2. Il regolamento di cui alla lettera a) dell’art. 7, determina, sulla base delle disposizioni del presente articolo, le modalita’ di redazione dei progetti di formazione allo scopo di assicurare omogeneita’ di disciplina nell’ambito della Regione.

3. Gli enti delegati disciplinano le procedure per la presentazione dei progetti formativi da parte dei soggetti interessati ai fini del rilascio dei pareri nei casi previsti dalla legislazione vigente, nonche’ del rilascio delle autorizzazioni e della concessione dei finanziamenti.

4. Gli enti delegati provvedono alla contestuale trasmissione di copia dei progetti di formazione approvati all’ufficio regionale di progettazione formativa di cui all’art. 17. I progetti sono trasmessi in copia alla Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione. I progetti non trasmessi alla Regione entro il termine predetto non vengono ammessi a finanziamento.

Art. 12 – Prove finali

1. Le iniziative formative si concludono con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l’idoneita’ degli allievi a conseguire la qualificazione o la specializzazione prevista.

2. Al termine dei corsi, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi dell’art. 11, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dagli enti delegati un attestato di idoneita’. Ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale si applica la normativa statale vigente.

3. Le commissioni di esame sono nominate dagli enti delegati e sono composte da: a) un rappresentante dell’ente delegato, che le presiede; b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti del corso; c) un esperto designato dalla giunta regionale; d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative; e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative; f) due esperti designati uno dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e uno dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le prove d’esame sono quelle specificate nel progetto formativo proposto all’ente delegato e da questo approvato.

5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono attribuite l’indennita’ di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 13 – C o n t r o l l i

1. L’ente delegato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera a) dell’art. 7, provvede ad esercitare l’attivita’ di controllo nei confronti dei soggetti che attuano le iniziative formative al fine di accertare: a) il possesso dei requisiti ed in particolare l’idoneita’ delle strutture e delle attrezzature; b) il regolare svolgimento delle attivita’ condotte in convenzione; c) la regolarita’ delle scritture e della documentazione contabile riferita ai progetti e alle attivita’ finanziate.

2. Sulla base delle risultanze dell’attivita’ di controllo, sentiti i soggetti di cui al comma 1, l’ente delegato adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 14 – Sistema formativo e impresa

1. I soggetti che attuano le iniziative formative programmate possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

2. Le direttive generali di cui all’art. 6 determinano quali oneri siano a carico dei suddetti soggetti per le predette attivita’ formative. In ogni caso sara’ assicurata la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio, e le attivita’ formative nelle imprese saranno finalizzate esclusivamente all’apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Art. 15 – Raccordi con il sistema scolastico

1. Ai sensi dell’art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti delegati, per la realizzazione delle attivita’ di formazione professionale, possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi inclusi gli istituti professionali di Stato e le attrezzature di cui sono dotati, secondo le norme previste dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli enti delegati, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore le attrezzature ed il personale disponibili, idonei allo svolgimento di attivita’ di lavoro e di formazione tecnologica nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.

3. Gli enti delegati promuovono la piu’ ampia collaborazione con i distretti scolastici anche ai fini della programmazione in materia di orientamento professionale e dell’attuazione di iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

4. Ai fini dell’innovazione metodologico-didattica e delle ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 16 – Attivita’ di progettazione formativa

1. Le attivita’ di progettazione consistono: a) nell’analisi delle dinamiche evolutive e dei processi di trasformazione che riguardano: a1) specifiche situazioni aziendali; a2) qualifiche, livelli, fasce di qualificazione e ruoli previsti dai contratti di lavoro; a3) segmenti di mercato del lavoro in particolari aree territoriali; a4) segmenti di mercato del lavoro in particolari comparti o settori economici; a5) professioni e ruoli professionali gia’ codificati dalle vigenti disposizioni amministrative; b) nella individuazione e nell’analisi dei ruoli professionali, e del loro contenuto, richiesti dal mercato del lavoro o che si prevede saranno necessari per l’evoluzione di specifici segmenti del mercato del lavoro; c) nella progettazione dei curricula formativi finalizzati all’acquisizione della professionalita’ che costituisce il contenuto delle figure professionali individuate. 2. L’attivita’ di progettazione tiene conto in particolare: a) della disciplina legislativa e amminstrativa in vigore in relazione ai rapporti di lavoro ed ai contenuti dei ruoli professionali; b) della regolamentazione contenuta nei contratti di lavoro; c) delle indicazioni che emergono dai contratti o accordi collettivi e dai contratti individuali di lavoro, specie quelli di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863; d) degli orientamenti della programmazione economica, generali e settoriali, e degli indirizzi di governo del mercato del lavoro dello Stato e della Regione; e) dell’esigenza di: e1) eliminare gli ostacoli all’accesso delle donne alle attivita’ formative; e2) avviare attivita’ di progettazione che consentano alle donne di accedere ad attivita’ nelle quali sono sottorappresentate; e3) sviluppare particolarmente progetti di formazione di 2a?? livello tali da consentire alle donne l’avviamento ad attivita’ che implicano livelli di qualificazione medio-alti.

Art. 17 – Attuazione delle attivita’ di progettazione formativa

1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di progettazione formativa, alla realizzazione delle attivita’ di cui all’art. 16, avvalendosi altresi’ del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge.

2. Le attivita’ di progettazione formativa degli enti delegati possono essere svolte anche a favore di imprese, consorzi di imprese, enti che ne facciano richiesta, secondo modalita’ definite con regolamento dall’ente delegato.

3. Le spese per la progettazione formativa realizzata dagli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 9, sono riconosciute e finanziate solo in caso di approvazione dei relativi progetti.

4. Presso il servizio regionale per la formazione professionale e’ costituito un ufficio di progettazione formativa con il compito di: a) coordinare le attivita’ di progettazione formativa, curando i rapporti con le strutture appositamente individuate dagli enti delegati e promuovendo il raccordo con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’art. 19; b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati e agli enti di cui al comma 3; c) svolgere attivita’ di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale, ovvero ad integrazione delle attivita’ degli enti delegati; d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, dei piani e dei programmi di progettazione formativa, dei materiali prodotti dagli enti che svolgono attivita’ di cui ai precedenti commi, dei progetti formativi presentati agli enti delegati dai soggetti interessati alla loro attuazione, dei materiali prodotti in materia di progettazione formativa dalle altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il piu’ agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Art. 18 – Attivita’ diretta a soggetti portatori di handicap

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione attuera’ iniziative formative rivolte: a) all’integrazione dei soggetti portatori di handicap nei progetti formativi; b) alla predisposizione di progetti specifici differenziati in base ai tipi di handicap con la previsione, laddove necessario ed in relazione alla gravita’ dell’handicap, di appositi corsi propedeutici.

2. Le direttive di cui all’art. 6 della presente legge specificano la strumentazione didattica e metodologica, nonche’ gli indispensabili adattamenti dei criteri di valutazione alla classifica in oggetto, attraverso la quale conseguire i fini di cui al presente articolo.

3. I soggetti portatori di handicap non potranno comunque permanere nel sistema formativo per un arco di tempo superiore a quattro anni.

Art. 19 – Rapporti con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di coordinamento delle attivita’ di progettazione formativa, per la parte concernente la analisi di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 16, l’ufficio regionale di progettazione opera in stretta collaborazione con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 26 aprile 1982, n. 13 e successive modifiche.

2. La collaborazione con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro e’ finalizzata soprattutto: a) allo scambio di dati, di informazioni e di elaborazioni; b) alla consulenza dell’osservatorio in ordine alla definizione dei piani e dei programmi dell’attivita’ di progettazione formativa; c) agli eventuali compiti di coordinamento dell’osservatorio in ordine alle attivita’ che rientrano nei suoi programmi di lavoro; d) alla possibilita’ che l’osservatorio si avvalga per le sue attivita’ del personale addetto alla progettazione formativa, mediante convenzioni con gli enti delegati e con gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 9.

3. Forme e modalita’ di tale collaborazione sono definite in apposito allegato al programma di attivita’ dell’osservatorio approvato dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13.

4. il terzo comma dell’art. 3 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13 e’ sostituito dal seguente: “Funge da segreteria tecnica dell’osservatorio il servizio formazione professionale”.

Art. 20 – Attivita’ di orientamento professionale

1. Le attivita’ di orientamento professionale sono finalizzate a determinare le migliori condizioni affinche’ i cittadini siano in grado di compiere scelte formative e professionali autonome e consapevoli.

2. Le attivita’ di orientamento professionale sono dirette agli studenti di ogni ordine di scuola, con particolare riferimento a quelli che stanno per terminare gli studi o che devono compiere scelte di indirizzo scolastico, alle persone che devono scegliere la partecipazione ad una attivita’ di formazione professionale o che stanno per terminarla, alle persone in cerca del loro primo impiego, ai disoccupati ed ai lavoratori in mobilita’, nonche’ ai lavoratori che intendono cambiare lavoro.

3. La programmazione e la realizzazione delle attivita’ di orientamento professionale dirette agli studenti delle scuole avvengono in stretto raccordo con gli organi collegiali delle scuole e con i distretti scolastici ai sensi dell’art. 39 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le attivita’ di orientamento professionale comprendono tra l’altro: a) la realizzazione di attivita’ di ricerca sulla situazione e sulle prospettive del mercato del lavoro, in stretto collegamento con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoto e con i soggetti che svolgono attivita’ di progettazione formativa; b) la raccolta sistematica delle informazioni utili ai fini dell’attivita’ di orientamento; c) la diffusione delle informazioni nelle scuole, attraverso intese con gli organi collegiali, e negli ambienti di lavoro, attraverso intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con i datori di lavoro; d) la diffusione delle informazioni, anche attraverso apposite pubblicazioni e la produzione di materiale informativo multimediale; e) la consulenza e l’assistenza a favore degli insegnanti delle scuole statali e non statali e dei centri di formazione professionale, anche attraverso la messa a disposizione di materiale di documentazione e di informazione.

Art. 21 – Attuazione delle attivita’ di orientamento professionale

1. Gli enti delegati provvedono, anche mediante la costituzione di appositi uffici di orientamento professionale, alla realizzazione delle attivita’ di cui all’art. 20, avvalendosi anche del personale regionale messo a disposizione ai sensi della presente legge. Gli enti delegati disciplinano altresi’ con regolamento forme e modalita’ di programmazione e di realizzazione delle attivita’, attenendosi agli indirizzi e alle disposizioni impartite dalla Regione con le direttive generali annuali di cui all’art. 6.

2. Presso il servizio regionale per la formazione professionale e’ costituito l’ufficio per l’orientamento professionale, con il compito di: a) coordinare le attivita’ programmate e realizzate dagli enti delegati; b) fornire assistenza tecnica agli enti delegati; c) svolgere attivita’ di studio e di ricerca, in raccordo con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con i soggetti che svolgono attivita’ di progettazione formativa e di orientamento professionale; d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, del materiale di documentazione e di informazione prodotto nella Regione, prodotto da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il piu’ agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta.

Art. 22 – Attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto al sistema regionale di formazione professionale, sono finalizzate a promuovere il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali degli operatori in rapporto all’evoluzione dei compiti e degli obiettivi delle attivita’ che concorrono al servizio pubblico di formazione professionale.

2. Le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione concorrono altresi’ a favorire e sostenere la mobilita’ degli operatori all’interno del sistema regionale di formazione professionale.

3. Il personale che opera nell’ambito delle attivita’ del sistema regionale di formazione professionale finanziate dalla Regione e’ tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento e di riqualificazione promosse dalla Regione stessa.

Art. 23 – Attuazione delle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Nell’ambito del servizio regionale per la formazione professionale e’ costituito l’ufficio per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alle attivita’ del sistema regionale di formazione professionale, con il compito di: a) promuovere l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori in stretto rapporto con le attivita’ professionali del sistema regionale di formazione professionale e con le esigenze derivanti dai processi di mobilita’ degli operatori all’interno di tale sistema; b) organizzare e gestire le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione di istituti, enti, societa’, specializzati in tali operazioni; c) curare la raccolta sistematica, anche attraverso idonei supporti informatici, delle esperienze di aggiornamento e di riqualificazione realizzate all’interno della Regione, o da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) fornire assistenza tecnica alle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione autogestite dagli operatori, o promosse autonomamente dagli enti delegati o dagli enti che operano all’interno del sistema regionale di formazione professionale; e) produrre materiale informativo e materiale didattico per la realizzazione delle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione; f) curare la produzione e la diffusione di pubblicazioni per la promozione delle attivita’ di aggiornamento e di qualificazione e di riqualificazione.

Art. 24 – Comitato tecnico per le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale

1. Il programma delle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale e’ approvato annualmente dalla giunta regionale previo parere di un comitato tecnico composto da: a) l’assessore regionale delegato per la formazione professionale, che lo presiede; b) il responsabile del servizio regionale per la formazione professionale; c) quattro esperti designati dagli enti delegati; d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti; e) tre esperti designati dagli enti previsti alla lettera b) dell’art. 9 maggiormente rappresentativi.

2. Il comitato tecnico viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale; resta in carica per tre anni e puo’ essere rinnovato.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal responsabile dell’ufficio regionale per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale.

4. L’assessore regionale delegato per la formazione professionale puo’ richiedere il parere del comitato tecnico anche in ordine all’attuazione del programma di cui al comma 1.

5. L’assessore regionale delegato per la formazione professionale in ogni caso e’ tenuto a convocare il comitato tecnico quando la meta’ piu’ uno dei componenti ne faccia richiesta scritta per l’esame di questioni relative alla programmazione delle attivita’ o alla loro attuazione.

TITOLO III

Art. 25 – Scuole regionali

1. Sono scuole regionali di formazione professionale quelle riportate nell’elenco allegato alla presente legge, nonche’ quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della giunta regionale. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa.

2. Le scuole di formazione professionale ad indirizzo alberghiero con annessi convitti per allievi e centri di attivita’ alberghiera costituiscono unita’ operative complesse, denominate “uffici”.

3. Organi di governo della scuola sono: a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio dei docenti della scuola; d) il collegio dei docenti di corso.

4. Il direttore della scuola e’ nominato dall’ente delegato nell’ambito del personale del ruolo regionale della formazione professionale secondo i requisiti e le condizioni definiti dalla legge regionale di cui al comma 3 dell’art. 28.

5. Il direttore della scuola di formazione professionale alberghiera con annessi convitti per allievi e centri di attivita’ alberghiera e’ nominato dall’ente delegato nell’ambito del personale di ruolo regionale della formazione professionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, secondo i requisiti e le condizioni definiti dalla legge regionale di cui al comma 3 dell’art. 28.

6. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere.

7. Il consiglio di amministrazione e’ l’organo deliberante della scuola ed e’ composto: a) dal direttore della scuola; b) da un rappresentante designato dall’ente delegato; c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti; d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi; e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro; f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto dall’ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola; h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola; i) da un rappresentante degli studenti.

8. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall’ente delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio salvo perdita dei requisiti.

9. L’ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine le scuole trasmettono all’ente delegato copia degli atti deliberativi entro cinque giorni dalla loro adozione. I bilanci delle scuole sono approvati dall’ente secondo le procedure definite dal regolamento di cui alla lettera a) del precedente art. 7.

10. Il regolamento di cui al comma 9 disciplina altresi’, in conformita’ alla presente legge, i rapporti fra gli enti delegati e le scuole, nonche’ il restante assetto degli organi delle stesse.

11. L’organizzazione e il funzionamento della scuola sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere ispirato a principi di democrazia e partecipazione.

Art. 26 – Centri di formazione professionale

1. Sono centri di formazione professionale le unita’ organizzative di base costituite con carattere di stabilita’ e di continuita’ per lo svolgimento delle attivita’ formative di cui alla presente legge.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, gli organi di governo del centro sono: a) il direttore, responsabile della gestione del centro; b) il consiglio degli operatori del centro; c) il collegio dei docenti di corso.

3. L’ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sui centri di formazione professionale. A tal fine i centri inviano all’ente delegato, entro dieci giorni dall’adozione, copia degli atti previsti dal comma 4 dell’art. 27, nonche’ degli altri atti deliberativi espressamente richiesti dall’ente stesso.

4. L’organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio degli operatori del centro, che deve essere ispirato ai principi di democrazia e partecipazione.

5. Il regolamento interno disciplina in particolare il diritto degli allievi di riunirsi in assemblea a di esercitare libere attivita’ culturali, sociali e sportive.

Art. 27 – Controllo sociale della gestione dei centri

1. Per il controllo sociale della gestione dei centri di formazione professionale e’ istituito in ciascun centro un comitato nominato dall’ente delegato, composto da: a) un rappresentante designato dall’ente delegato; b) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative; c) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative; d) un rappresentante designato dalle organizzazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative; e) un rappresentante designato dal consiglio degli operatori del centro; f) due rappresentanti designati dall’assemblea degli allievi dei corsi.

2. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il segretario, ed adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

3. Il direttore del centro partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

4. Il direttore del centro sottopone al parere del comitato per il controllo sociale: a) i bilanci preventivi e consuntivi del centro; b) le proposte di attivita’ da inoltrare all’ente delegato; c) i programmi didattici adottati dagli organi dei docenti e le verifiche periodiche e finali relative agli stessi programmi; d) i piani di utilizzazione del personale docente e non docente predisposti dal direttore.

5. Il personale in servizio presso il centro e gli allievi sono tenuti a partecipare alle sedute del comitato, qualora invitati dal presidente a fornire informazioni e chiarimenti in ordine agli argomenti all’esame del comitato.

Art. 28 – P e r s o n a l e

1. A decorrere dal 1a?? ottobre successivo all’entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo della Regione, gia’ assegnato all’anno formativo precedente alle comunita’ montane e alle province per le funzioni delegate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, e’ assegnato funzionalmente agli enti delegati di cui alla presente legge.

2. Le relative spese sono a carico della Regione.

3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Regione provvede, con successivo provvedimento legislativo, ad istituire un apposito ruolo per il personale regionale di ruolo operante nella formazione professionale. Il trattamento economico e normativo di tale personale e’ regolamentato dalla legge regionale di recepimento dell’accordo per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1985-1987.

4. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva del ruolo della formazione professionale, la Regione, espletate le procedure di inquadramento del personale regionale nel ruolo stesso, procede, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate, al trasferimento agli enti delegati di tale personale e delle risorse finanziarie necessarie per la sua retribuzione. Le spese per la retribuzione del personale trasferito vengono incluse nello stanziamento del bilancio regionale per la formazione professionale.

Art. 29 – Nuove esigenze di personale

1. Eventuali nuove esigenze di personale per l’attuazione delle iniziative formative svolte direttamente nelle strutture proprie dell’ente delegato, saranno coperte dagli enti delegati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, dell’art. 9, per le esigenze di personale connesse all’attuazione delle iniziative formative, si uniformano alle disposizioni delle vigenti leggi regionali.

Art. 30 – M o b i l i t a’

1. Fino all’espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati, la mobilita’ del personale regionale tra i vari enti delegati, tra enti delegati e Regione, nonche’ nell’ambito di quest’ultima con riguardo alle diverse attivita’ di competenza regionale, e’ disciplinata dalla giunta regionale sulla base delle vigenti norme regionali e di un accordo sindacale regionale tra Regione, enti delegati e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli enti delegati disciplinano ed attuano la mobilita’ del personale all’interno del territorio di propria competenza e tra le diverse attivita’ che concorrono al sistema provinciale di formazione professionale, sulla base delle vigenti norme regionali e sentite le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

3. Fino all’espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati, il personale che dovesse risultare eccedente rispetto alle attivita’ programmate, potra’ essere riutilizzato dalla Regione o essere comandato presso gli enti delegati. In quest’ultimo caso le spese relative sono a carico delle risorse proprie dell’ente delegato.

4. La mobilita’ del personale tra gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 9 e, all’interno di ciascun ente, tra le diverse attivita’, si attua secondo le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 31 – Edifici e beni delle scuole regionali

1. Gli edifici delle scuole regionali di proprieta’ della Regione e gli altri beni regionali, ivi comprese le strutture alberghiere, di pertinenza delle scuole professionali, sono ceduti in comodato agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano. Tali beni conservano il vincolo di destinazione alla formazione professionale.

2. Gli enti gia’ delegati ai sensi del terzo comma dell’art. 6 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, provvedono alla consegna degli edifici e degli altri beni regionali, di cui sono in possesso per effetto del disposto dell’art. 17 della stessa, agli enti delegati di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. In ogni caso, anche mediante intese fra gli enti di cui al comma 2, deve essere assicurato il normale inizio ed il regolare svolgimento delle attivita’ formative.

4. I fondi stanziati nel bilancio regionale per la formazione professionale comprendono anche il finanziamento agli enti delegati per la eventuale costruzione di nuovi edifici, per l’acquisto di nuove attrezzature, per la manutenzione ordinaria degli edifici e dei beni trasferiti. Il regolamento di cui alla lettera a) del precedente art. 7 determina le modalita’ di utilizzazione di tali finanziamenti.

5. Gli edifici costruiti e le attrezzature acquistate con il finanziamento regionale mantengono in ogni caso il vincolo di destinazione.

TITOLO IV

Art. 32 – Fondo unico per la formazione professionale

1. I finanziamenti regionali per il sistema regionale di formazione professionale e i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza confluiscono in un fondo per la formazione professionale, articolato in capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse finanziarie, il cui ammontare e’ stabilito annualmente con la legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni del piano regionale triennale della formazione professionale.

2. La legge di bilancio stabilisce altresi’ la quantita’ di risorse finanziarie destinate: a) alle attivita’ si spettanza regionale, distinguendo i finanziamenti rispettivamente per le attivita’ di progettazione formativa gestite nell’ufficio regionale apposito, per le attivita’ convenzionate con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, per le attivita’ di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 9, per le attivita’ di orientamento professionale, per le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione del personale e per le attivita’ gestite direttamente dalla Regione; b) alle attivita’ di spettanza degli enti delegati, distinguendo per ente delegato i finanziamenti per il personale regionale trasferito, per le attivita’ di progettazione formativa, per le attivita’ di orientamento professionale, per l’attuazione delle iniziative formative, per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e di quelle trasferite, per l’ammodernamento delle attrezzature.

Art. 33 – Erogazioni di finanziamenti

1. Le somme assegnate agli enti delegati dalla legge di bilancio, sono erogate in quattro trimestralita’, delle quali: a) la prima, entro venti giorni dall’esecutivita’ dei programmi annuali degli enti delegati; b) le successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

2. Le somme destinate dalla legge di bilancio al finanziamento dell’attivita’ di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 9, sono erogate agli stessi secondo modalita’ determinate con provvedimento della giunta regionale tenendo conto, oltre che delle spese di personale, anche delle spese per le attrezzature e per il funzionamento dei relativi uffici.

3. Gli enti delegati determinano con propri provvedimenti le modalita’ di erogazione delle somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento. Nei casi di progetti formativi finanziati integralmente o parzialmente, l’erogazione deve assicurare la copertura anticipata delle spese preventivate dal progetto, salvo il recupero, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, da parte dell’ente delegato, delle somme erogate e non utilizzate o illegittimamente utilizzate da parte del beneficiario.

4. Le somme destinate alla realizzazione dei progetti formativi ammessi a finanziamento devono essere erogate dagli enti delegati ai soggetti convenzionati non oltre il decimo giorno dell’avvenuto accredito da parte della Regione agli stessi enti delegati.

Art. 34 – Rendicontazione

1. Gli enti delegati, ai sensi dell’art. 118 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, entro il 31 maggio di ogni anno presentano alla giunta regionale un rapporto sulle attivita’ svolte e sui risultati conseguiti nell’ultimo anno formativo concluso in relazione agli obiettivi del piano regionale triennale della formazione professionale. La mancata presentazione del rapporto sospende l’erogazione dei fondi regionali assegnati.

2. Gli enti delegati provvedono altresi’ alle certificazioni previste dall’art. 116 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

3. Le somme rimaste inutilizzate alla chisura di ciascun anno formativo sono restituite alla Regione anche attraverso il conguaglio a valere sui finanziamenti regionali dell’anno successivo.

4. Le risultanze del rapporto di cui al comma 1 sono comunicate al consiglio regionale.

5. I soggetti che attuano le iniziative formative ammesse a finanziamento dall’ente delegato, sono tenuti alla presentazione del rendiconto, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento di cui alla lettera a) dell’art. 7, ovvero, in mancanza, secondo le modalita’ stabilite dall’ente delegato, entro centoventi giorni dalla conclusione delle attivita’ previste dal progetto formativo approvato.

6. La presentazione ritardata del rendiconto e’ soggetta a sanzione amministrativa se il ritardo non eccede i trenta giorni. Oltre tale termine l’ente delegato procede al recupero delle somme erogate e dispone l’esclusione del soggetto obbligato al rendiconto da successivi finanziamenti per l’attuazione di iniziative formative.

7. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto obbligato restituisce all’ente delegato le somme ricevute e non utilizzate.

8. L’ente delegato approva entro sei mesi dal ricevimento i rendiconti presentati e procede all’eventuale recupero delle somme erogate ed illegittimamente utilizzate dal beneficiario.

Art. 35 – S a n z i o n i

1. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 10, e’ irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

2. A chiunque violi la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 10, e’ irrogata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

3. La sanzione amministrativa per la ritardata presentazione del rendiconto, di cui al comma 6 dell’art. 34, e’ determinata tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 10.000.000.

4. Le sanzioni sono irrogate dall’ente delegato sulla base delle disposizioni della legge 5 luglio 1983, n. 16.

TITOLO V

Art. 36 – Norma transitoria

1. Fino all’espletamento delle procedure per il trasferimento del personale regionale agli enti delegati le procedure di presentazione e di attuazione dei piani formativi, comprese le modalita’ di utilizzo del relativo personale, rimangono quelle previste dalla normativa regionale preesistente.

In tale caso la Regione puo’ continuare ad utilizzare, per un anno, le graduatorie di cui all’art. 1 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34, in vigore per l’anno formativo 1989/90.

Art. 37 – Norme finali

1. La formazione professionale e permanente, nonche’ l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario sono disciplinati da apposita legge regionale.

2. Le leggi regionali 23 agosto 1976, n. 24 e 3 settembre 1978, n. 17 sono abrogate.

3. Nella tabella “B” allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, il punto 2.0.23, servizio formazione professionale e problemi del lavoro, e’ sostituito dal seguente: “2.0.23 Servizio formazione professionale e problemi del lavoro: ufficio progettazione formativa; ufficio orientamento professionale; ufficio aggiornamento e riqualificazione personale F.P.; ufficio problemi del lavoro e dell’occupazione”.

4. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma 3 sono fissate come segue: Ufficio progettazione formativa: a) coordinare le attivita’ di progettazione formativa, attraverso indirizzi ed orientamenti agli uffici degli enti delegati e promuovendo il raccordo con l’osservatorio regionale sul mercato dei lavoro; b) fornire assistenza tecnica agli uffici di progettazione formativa degli enti delegati e degli enti di cui al comma 3 dell’art. 17; c) svolgere attivita’ di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale, ovvero ad integrazione delle attivita’ degli enti delegati; d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, dei piani e dei programmi di progettazione formativa, dei materiali prodotti dagli uffici di progettazione formativa di cui ai precedenti commi, dei progetti formativi presentati agli enti delegati dai soggetti interessati alla loro attuazione, dei materiali prodotti in materia di progettazione formativa dalle altre regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il piu’ agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta. Ufficio orientamento professionale: a) coordinare le attivita’ programmate e realizzate dagli enti delegati; b) fornire assistenza tecnica agli uffici degli enti delegati; c) svolgere attivita’ di studio e di ricerca, in raccordo con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con gli uffici di progettazione formativa, con gli uffici di orientamento professionale degli enti delegati; d) curare la raccolta sistematica e la messa a disposizione per i soggetti interessati, anche avvalendosi di idonei supporti informatici, del materiale di documentazione e di informazione prodotto nella Regione, prodotto da altre Regioni, dello Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, assicurando la migliore circolazione delle informazioni ed il piu’ agevole accesso alle stesse per quanti ne facciano richiesta. Ufficio regionale per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale: a) promuovere l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori in stretto rapporto con le attivita’ professionali del sistema regionale di formazione professionale e con le esigenze derivanti dai processi di mobilita’ degli operatori all’interno di tale sistema; b organizzare e gestire le attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di istituti, enti, societa’, specializzati in tali operazioni; c) curare la raccolta sistematica, anche attraverso idonei supporti informatici, delle esperienze di aggiornamento e di riqualificazione realizzate all’interno della Regione, o da altre Regioni, dallo Stato, da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) fornire assistenza tecnica alle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione autogestite dagli operatori o promosse autonomamente dagli enti delegati o dagli enti che operano all’interno del sistema regionale di formazione professionale; e) produrre materiale informativo e materiale didattico per la realizzazione delle attivita’ di aggiornamento e di riqualificazione; f) curare la produzione e la diffusione di pubblicazioni per la promozione delle attivita’ di aggiornamento e di qualificazione e di riqualificazione; g) assicurare l’espletamento di compiti inerenti la direzione, il coordinamento, la promozione e la relativa verifica dell’attivita’ di addestramento ed aggiornamento professionale del centro di formazione professionale alberghiera, curando gli interventi necessari per il migliore svolgimento dei servizi di carattere tecnico-amministrativo; h) assicurare e dirigere l’attivita’ convittuale nell’ambito del centro professionale alberghiero; i) assicurare la funzionalita’ e la direzione relative alla gestione dei centri di attivita’ alberghiere muniti di abilitazione al relativo esercizio commerciale; e in tal senso e’ modificata la tabella “B” allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 fermo restando quanto ivi previsto circa le materie di competenza dell’ufficio problemi del lavoro e dell’occupazione.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.