Puglia – Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 96
  • Data fonte: 29/07/2002
Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età

Thesaurus: Istruzione

Abstract:

La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono favorendone l’interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione. Si definiscono Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

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Puglia - Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14