- Emanante: Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 150
- Data fonte: 30/12/2016
Thesaurus: Lavoro, Formazione, Amministrazione
Abstract:
Con il presente atto si modifica all’articolo 10 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle province). Nello specifico all’articolo 10 della legge, come modificato dall’articolo 7 della legge 25 settembre 2012, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”.
| Puglia - Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 |