
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 24/06/2009
Thesaurus: Contributi finanziari, Disoccupazione
La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 9 Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali, della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese”, le modalità e i termini di attuazione dei benefici di cui all’articolo 6, commi 1 e 6 della medesima legge regionale. 2. Gli interventi di cui all’art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 sono finanziati con le risorse all’uopo destinate in attuazione della legge regionale n. 4/2009, art. 6, commi 5, 10, 11 e 12, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento. 3. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 dovranno essere eseguite in via telematica, attraverso la soluzione informatica appositamente realizzata dalla Regione Umbria per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui alla L.R. 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii.. 4. Le disposizioni dettate dall’art. 6 della legge regionale n. 4/2009 e dal presente regolamento non trovano applicazione nei confronti dei soggetti interessati comunque da crisi aziendali o occupazionali, ma attualmente destinatari di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attività dei servizi sociali di cui all’art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
Art. 2
(Soggetti Beneficiari)
1. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati: a) da crisi aziendali o occupazionale e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009; b) dai contratti di solidarietà ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilità indennizzata ai sensi dell???art. 4 della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell’art 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Il godimento del beneficio previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 è subordinato, in ogni caso, all’assenso da parte del gestore erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento. Il venir meno del godimento degli ammortizzatori di cui alle lettere a) e b) determina la cessazione dal beneficio previsto dall’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal relativo regolamento di attuazione di cui all’art. 2, comma 5-sexies del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, sono ammessi a godere del beneficio previsto dall’articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori: a) indicati alle lettere a), e b) del comma 1 del presente articolo; b) che per effetto di crisi aziendali o occupazionale hanno perso il lavoro a far data dal 01 gennaio 2009. Il godimento del beneficio di cui all’articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è subordinato, in ogni caso, all’accertamento definitivo del merito del credito da parte dell’Istituto bancario mutuante. 3. Per accedere ai benefici previsti dall’art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale, i lavoratori di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere residenti nella regione al 1° gennaio 2009.
Art. 3
(Servizi interessati dall’intervento)
1. I servizi interessati dal beneficio della sospensione del pagamento sono quelli elencati dall’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio. 2. Per servizi “trasporti scolastici” devono intendersi gli abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto relativo all’obbligo scolastico per l’anno 2009/2010, sia al trasporto effettuato per motivi di studio dai componenti del nucleo familiare anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.
Art. 4
(Condizioni di accesso ai benefici)
1. Per accedere ai benefici previsti dall’articolo 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 devono sussistere le seguenti condizioni: a) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, ovvero in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, devono aver maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; b) i lavoratori devono possedere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore ad euro 40.000,00, aggiornato al momento della presentazione della richiesta dei benefici. 2. Al fine della determinazione dell’ISEE di cui al precedente comma 1, lettera b), riferito al nucleo familiare del lavoratore richiedente, si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221 e ss.mm.ii. “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”. 3. Per l’accesso al beneficio di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, le tasse, le tariffe, o i canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei servizi idrici integrati, del gas per riscaldamento e usi domestici e del servizio di igiene ambientale, devono essere riferiti all’unità immobiliare del nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente. 4. Per l’accesso al beneficio di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non deve essere proprietario, nel territorio del Comune di residenza e dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altra unità immobiliari idonee all’uso abitativo, fatto salvo che le stesse siano state concesse ad uso o ad abitazione al coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado, o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero ad affini fino al 2°. 5. Le unità abitative di cui al precedente comma 3 non devono appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Art. 5
(Durata dei benefici)
1. Il beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, delle tariffe e dei canoni comunque denominati e come previsti dall’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, può essere concesso, dal momento della presentazione della domanda, fino al 31 dicembre 2009, salvo ulteriori o diverse determinazioni da parte della Regione. 2. Alla cessazione del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore richiedente può usufruire di una dilazione della ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio di cui all’art. 6, comma 1 delle legge regionale n. 4/2009, a partire dal 1 gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione. 3. Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi, senza oneri per l’Istituto bancario mutuante. La sospensione può essere richiesta una sola volta e può trovare applicazione anche per le rate già scadute fino ad un massimo di sei mensilità non adempiute, comprensive degli interessi di mora maturati, e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi. 4. Allo scadere del periodo di sospensione di cui al comma 3, l’ammortamento del mutuo immobiliare, di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, riprenderà automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all’ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicità. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull’intero numero delle restanti rate.
Art. 6
(Modalità per accedere al beneficio di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009)
1. Al fine di accedere al beneficio di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 1), indicando in particolare: a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell’art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; b) di essere residente nella regione almeno dal 1° gennaio 2009; c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell’art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223 o ai sensi dell’art. 19 del decreto sopra citato alla lett. c) del presente articolo; e) i servizi interessati dalla misura di sospensione al pagamento di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, precisando il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio e, conseguentemente, le tasse, le tariffe e canoni per i quali chiede di usufruire della sospensione; f) di essere nella condizione prevista dall’art. 4, comma 1, lettera b); g) di assumere l’onere di comunicare al Comune dove ha presentato la richiesta ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all’art. 2 del presente regolamento che legittimano al beneficio pena l’applicazione di sanzione dell’immediata cessazione del beneficio. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui all’art. 2 e all’art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 3; b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b); c) copia delle fatture o documenti utili per l’individuazione del soggetto erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento; d) l’attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all’art. 2, comma 1 del presente regolamento o l’autocertificazione dell’impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d’ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento. 3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità alla Regione Umbria e ai soggetti gestori dei servizi, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario. 4. Il Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, contabilizza con specifico piano finanziario, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il sistema di comunicazione circolare con i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi interessati dall’intervento, il budget di € 5.000,00, previsto per ciascun nucleo familiare anagrafico dall’art. 6 legge regionale n. 4/2009. Al raggiungimento di detto limite il Comune provvede a effettuare le comunicazioni al richiedente e ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi interessati dal provvedimento di accoglimento della richiesta di beneficio. Le comunicazioni di cui al precedente periodo avvengono secondo le medesime modalità di cui al comma 3.
Art. 7
(Modalità per accedere al beneficio di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009)
1. Al fine di accedere alle misure di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 2), indicando in particolare: a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell’art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009; b) di essere residente nella regione almeno dal 1° gennaio 2009; c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti; d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell’art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223 o ai sensi dell’art. 19 del decreto sopra citato; e) di aver perso il lavoro a far data dal 01 gennaio 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale; f) di essere nella condizione prevista dall’art. 4, comma 1, lettera b); g) di assumere l’onere di comunicare al Comune che ha ricevuto la richiesta: 1) la cessione dell’immobile oggetto del mutuo interessato dalla misura di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009; 2) ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all’art. 2 del presente regolamento che legittimano il beneficio. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del possesso delle condizioni per accedere alle misure di cui all’art. 2 e all’art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 4; b) autocertificazione che il mutuo oggetto della misura di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, sia stato stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare; c) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b); d) l’attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all’art. 2, comma 1 del presente regolamento o l’autocertificazione dell’impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d’ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento. 3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità, alla Regione Umbria, alla Società Gepafin S.p.a. la quale provvede al successivo inoltro all’Istituto bancario interessato dall’intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario. 4. La garanzia di cui all’art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 è rilasciata dalla Società Gepafin S.p.A. ed è riferita all’intero importo delle rate sospese, comprensivo degli interessi, calcolato sulla base dell’importo dell’ultima rata del mutuo scaduta precedentemente alla presentazione della richiesta, fino ad un importo massimo complessivo garantito di euro 20.000,00. 5. Il Fondo di garanzia di cui all’art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 30.
Art. 8
(Ricorsi amministrativi)
1. I lavoratori richiedenti, avverso il provvedimento negativo di concessione dei benefici di cui all’art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009, possono presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, opposizione scritta all’organo che lo ha emesso secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento. 2. L’organo comunale competente, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, salva l’applicazione della normativa vigente in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi.
Art. 9
(Disciplina dei rapporti per la concessione dei benefici di cui all’art. 6 della legge regionale n. 4/2009)
1. La Regione Umbria definisce attraverso apposita convenzione quadro i rapporti con le Aziende erogatrici dei servizi interessati per l’intervento di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale 4/2009. 2. La Regione Umbria attraverso Gepafin S.p.A., definisce con apposita convenzione i rapporti con gli Istituti bancari interessati per l’intervento di cui all’art. 6, comma 6 della legge regionale 4/2009. 3. La convenzione di cui al comma 1 definisce in particolare: a) termini e modalità per l’avvio della sospensione al pagamento a seguito del provvedimento di concessione del beneficio adottato dal Comune che ha ricevuto la richiesta; b) obblighi di comunicazioni da parte dei soggetti erogatori del servizio sospeso al Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, della documentazione (copia fattura o altro documento) attestante l’onere a carico del soggetto interessato dalla sospensione; c) condizioni di copertura; d) calcolo degli interessi passivi, maturati a seguito della sospensione delle tasse, tariffe e canoni interessati dal beneficio dei servizi elencati dall’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009; e) modalità e termini della trasmissione per via telematica delle comunicazioni. 4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere sottoscritte entro sei settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10
(Programmazione delle risorse e rendicontazione)
1. La Regione, con proprio atto, provvede alla programmazione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all’art. 6, commi 5, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 4/2009, definendo il budget destinato ad ogni singolo Comune deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento. 2. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, rendiconta, con cadenza trimestrale, o comunque a specifica richiesta da parte della Regione, in base al budget programmato, i provvedimenti adottati per la misura di intervento di cui all’art. 6, comma 1 della legge n. 4/2009. 3. La Regione può rideterminare la programmazione dei budget delle risorse destinate a ciascun singolo Comune deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento. 4. La Regione può effettuare, in qualunque momento, controlli sui provvedimenti relativi alle misure di cui all’art. 6, comma 1 e 6 della legge n. 4/2009, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dal Comune, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, i quali hanno l’obbligo di metterla a disposizione.
Art. 11
(Controlli)
1. Il Comune, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai lavoratori richiedenti previste dal presente regolamento, con verifiche che riguardano almeno il 10% dei beneficiari e comunque, in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli. 2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il Comune, deputato all’istruttoria del procedimento e all’adozione del provvedimento, adotterà ogni misura diretta a sospendere, revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti delle istanze presentate a far data dal 27 aprile 2009.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.