Regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: Supplementi Straordinari
  • Numero fonte: 2
  • Data fonte: 12/03/2003
Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

Thesaurus: Professioni, Formazione

Abstract:

Il presente regolamento disciplina le competenze e le attivita dell’operatore socio-sanitario e prevede corsi di formazione organizzati per l’acquisizione della qualifica. organizzati dalle unita sanitarie locali ed ospedaliere della regione. la giunta regionale stabilisce annualmente, sulla base del piano di formazione del settore, il numero di operatori sanitari da formare, i corsi da assegnare alle aziende sanitarie e agli organismi autorizzati. questi ultimi emanano il bando per l’iscrizione contenente le modalita di accesso al corso ed entro termini perentori vanno inoltrate le domande di partecipazione direttamente all’ente gestore. il programma dei corsi di formazione e articolato in moduli, secondo quanto previsto dall’art.5 della l.r. 13/2002. la regione riconosce altresi gli attestati di qualifica rilasciati da altre regioni italiane, stabilisce alcuni titoli equipollenti e quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi. al termine dei corsi gli allievi dovranno sostenere un esame davanti ad apposita commissione regionale e al superamento delle prove verra rilasciato un attestato.

La Giunta regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 – (Oggetto)

1.

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, le competenze e le attivita della figura professionale dell’operatore socio sanitario e il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica relativa.

Art. 2 – (Competenze e attivita )

1.

Le competenze dell’operatore socio sanitario sono di tipo tecnico, intellettivo e relazionale.

2.

Le attivita , dell’operatore socio sanitario, previste dall’articolo 1, comma 2 della L.R. 13/2002, sono svolte in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale.

3.

Le competenze e le attivita specifiche di cui ai commi 1 e 2 sono elencate nell’allegato A).

Art. 3 – (Organizzazione e gestione dei corsi)

1.

Le aziende sanitarie locali e ospedaliere della regione Umbria, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della L.R. 13/2002, organizzano e gestiscono i corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio sanitario.

2.

La Regione Umbria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 13/2002, puo autorizzare alla gestione e alla organizzazione dei corsi, organismi diversi dalle aziende sanitarie e ospedaliere purche in possesso dei requisiti indicati nell’allegato B).

3.

Gli organismi di cui al comma 2 devono presentare domanda per l’autorizzazione alla Direzione regionale sanita e servizi sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalita riportate nell’allegato B).

Art. 4 – (Direzione dei corsi)

1.

Ai fini dello svolgimento del corso, il soggetto cui e affidata l’organizzazione e la gestione:

  • nomina un’unica direzione didattica, composta da un collaboratore professionale sanitario, esperto-dirigente in assistenza infermieristica, e da un operatore dell’ambito sociale di pari posizione ed ambito funzionale; entrambi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi formativi e svolgono, in maniera congiunta, la funzione di direzione del corso;
  • nomina il tutor del corso, sulla base di titoli o esperienze specifiche attinenti il ruolo e/o sulla base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario;
  • provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, nonche per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attivita teoriche di formazione, ivi com-prese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.
  • 2.

    Le funzioni della direzione didattica e dei tutors sono elencate nell’allegato C).

    Art. 5 – (Accesso ai corsi di formazione)

    1.

    La Giunta regionale stabilisce, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del piano annuale di formazione degli operatori della sanita , il numero di operatori da formare, nonche il numero dei corsi da assegnare alle aziende sanitarie ed agli organismi autorizzati.

    2.

    Ogni corso non puo prevedere un numero di studenti superiore alle quaranta unita e inferiore alle venticinque.

    3.

    Gli organismi autorizzati alla gestione e all’organizzazione dei corsi di formazione emanano il bando per l’iscrizione nei primi quindici giorni del mese di maggio di ciascun anno, dandone idonea ed adeguata pubblicita anche con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando prevede le modalita di accesso, che si uniformano alla normativa concorsuale della rispettiva categoria.

    4.

    Le domande di partecipazione vanno inoltrate all’organismo gestore del corso entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale.

    5.

    I nuovi corsi per operatore socio sanitario possono essere cofinanziati, con eventuali risorse comunitarie o nazionali, dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento.

    Art. 6 – (Programma dei corsi di formazione)

    1.

    Ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 13/2002, il corso di formazione e articolato in:

    • un modulo di base, finalizzato all’acquisizione di competenze di base, intese come requisiti per l’occupa-zione e lo sviluppo professionale all’interno dei settori socio-assistenziali e socio-sanitari, e che si configurano come un insieme di capacita e competenze trasversali. La durata del modulo e di duecento ore di lezioni teoriche, con l’utilizzo di modalita formative attive e partecipative;
    • un modulo professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di saperi e tecniche professionali e relazionali tipici dell’attivita e dei processi di lavoro propri dell’operatore socio-sanitario. La durata del modulo e di ottocento ore, articolate in:
      1. duecentocinquanta ore di teoria, con l’utilizzo an-che di metodologie attive e partecipative;
      2. cento ore di esercitazioni e simulazioni in aula;
      3. quattrocentocinquanta ore di tirocinio in contesto lavorativo.
      4. 2.

        Le materie di insegnamento di cui al comma 1, articolate nelle aree disciplinari di cui all’articolo 6 della L.R. 13/2002, sono elencate nell’allegato D).

        Art. 7 – (Riconoscimento attestati e equipollenze)

        1.

        La Regione riconosce gli attestati di qualifica professionale di operatore socio sanitario rilasciati dalle altre Regioni italiane.

        2.

        Il titolo di operatore socio sanitario e equipollente con:

        • il titolo di operatore tecnico addetto all’assistenza, ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 1991, n. 295, e l’attestato di idoneita a corsi professionalizzanti, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2002, n. 321;
        • l’attestato di frequenza a corsi di durata complessiva minima di seicento ore, con esami finali, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, riconducibili al profilo di operatore tecnico per l’assistenza (OTA) o di operatore socio assistenziale (OSA), conseguiti prima del 31 luglio 2002, e l’attestato di idoneita a corsi profes-sionalizzanti, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 321/2002.
        • 3.

          I direttori generali delle aziende sanitarie si pro-nunciano sull’equipollenza ai sensi del comma 1.

          Art. 8 – (Credito formativo)

          1.

          La Regione quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nel modo seguente:

          • coloro che sono in possesso del solo titolo di operatore tecnico addetto all’assistenza, conseguito ai sensi del d.m. 295/1991, devono frequentare, per quanto riguarda la formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unita formative B.3, B.4 e relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonche ottanta ore di tirocinio predisposte dalla direzione del corso;
          • a coloro che, alla data dell’entrata in vigore della L.R. 13/2002, erano dipendenti di strutture pubbliche o private, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e hanno svolto attivita socio-sanitaria e socio-assistenziale sono riconosciuti i seguenti crediti formativi:
            1. per la parte teorica: 1.1 la quantificazione delle ore svolte, attraverso l’attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento, della durata minima di trentadue ore, finalizzati all’assistenza socio-sanitaria e assistenziale e certificati dall’ente gestore autorizzato ai sensi della legge 845/1978; 1.2 trenta ore per ogni anno di servizio espletato, fino ad un massimo di otto anni; tale monte ore viene aumentato fino a un massimo del sessanta per cento in relazione al grado di prevalenza di attivita nel sociale, certificato dal legale rappresentante dell’ente di appartenenza;
            2. per la parte di tirocinio viene riconosciuta tutta l’attivita lavorativa svolta nell’ambito socio-sanitario e assistenziale.
            3. 2.

              Tutti coloro che sono nelle condizioni di poter dimostrare il possesso dei crediti formativi di cui al comma 1 devono comunque frequentare, per quanto riguarda la formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unita formative B.3, B.4 e le relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonche ulteriori quaranta ore, da effettuarsi in unita formative su indicazione della direzione del corso.

              Art. 9 – (Esame finale e rilascio dell’attestato)

              1.

              Al termine dei percorsi formativi gli allievi devono sostenere un esame finale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della L.R. 13/2002, per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, costituito da una prova pratica ed una prova teorica.

              2.

              La valutazione di ciascuna prova d’esame e espressa in centesimi. Il punteggio minimo per ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell’attestato di qualifica, e di sessanta centesimi. Il voto complessivo e dato dalla media dei voti conseguiti per ciascuna delle due prove.

              Art. 10 – (Commissione d’esame)

              1.

              L’esame finale si svolgera di fronte ad una apposita commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, e cosa? composta:

              • un dipendente della Regione Umbria, con qualifica non inferiore alla categoria