Sicilia – Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 7

  • Emanante: Assemblea regionale
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 42
  • Data fonte: 15/10/2016
Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attivitàdella subacquea industriale

Thesaurus: Formazione

Abstract:

Con la presente legge la Regione siciliana disciplina i contenuti ed i percorsi
formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, destinati a
coloro  che  eseguono,  in immersione, attività lavorative subacquee anche in
via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime
in  shore  ed offshore o interne.
Le disposizioni non si applicano alle  attività subacquee svolte:
    a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici  in
genere, anche se a fini di lucro;
    b) per fini di ricerca o di attività  scientifica  o  culturale,
salvo  che  tali  attività  comportino,  a  giudizio  dell'autorità
competente, la necessità di una complessa organizzazione dei  lavori ovvero
l'utilizzazione di  mezzi  e  di  strumenti  di  supporto  che richiedano abilitazioni
specifiche, oppure si svolgano a  profondità superiori a 30 metri;
    c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia,
alle  organizzazioni  dipendenti  dalla  protezione civile ed alle istituzioni
pubbliche, quando impegnati in  operazioni dirette od ordinate dall'organismo
o dal corpo di appartenenza.
Con la presente legge la Regione siciliana disciplina i contenuti ed i percorsi
formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, destinati a
coloro  che  eseguono,  in immersione, attività lavorative subacquee anche in
via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime
in  shore  ed offshore o interne.
Le disposizioni non si applicano alle  attività subacquee svolte:
    a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici  in
genere, anche se a fini di lucro;
    b) per fini di ricerca o di attività  scientifica  o  culturale,
salvo  che  tali  attività  comportino,  a  giudizio  dell'autorità
competente, la necessità di una complessa organizzazione dei  lavori ovvero
l'utilizzazione di  mezzi  e  di  strumenti  di  supporto  che richiedano abilitazioni
specifiche, oppure si svolgano a  profondità superiori a 30 metri;
    c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia,
alle  organizzazioni  dipendenti  dalla  protezione civile ed alle istituzioni
pubbliche, quando impegnati in  operazioni dirette od ordinate dall'organismo
o dal corpo di appartenenza.

 

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