- Emanante: Presidente Giunta regionale
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 08/04/2015
Thesaurus: Tirocini
Abstract:
Le modifiche apportate al “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini, rispondono alla necessità di ampliare le categorie di soggetti che, per la loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato. La platea dei soggetti ospotanti si estende, dunque, alle aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale, agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, alle imprese “start-up innovative”. Relativamente all’indennità corrisposta al tirocinante, le modifiche apportate stabiliscono che l’importo forfetario a titolo di rimborso spese non puo’ essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, detta indennità puo’ essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante. Inoltre, la Regione effettua una valutazione con periodicita’ almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini.