- Emanante: Presidente Giunta Regionale
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 11/07/2018
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La Regione Toscana negli anni 2018, 2019 e 2020, nei limiti della quota di risorse finanziarie definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, può immettere in ruolo a tempo indeterminato, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il personale non dirigenziale che: risulta in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana; ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui al capo II, sezione I, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), a tempo determinato o indeterminato, o analoga procedura presso altra amministrazione pubblica; ha maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
| Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 |