Umbria – Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18

  • Regione: Umbria
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 15/04/2009
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

La Regione, con il presente atto, istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze presenti su tutto il territorio regionale.Il Garante,in maniera autonoma, collabora con tutte le strutture regionali competenti e ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. E’ affidata la promnozione, la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza socio-sanitaria e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano. Il Garante esercita la sua attività nell’ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonchè degli atti internazionali in vigore.

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