Valle d'Aosta – Deliberazione Giunta Regionale 15 aprile 2016, n. 496

  • Emanante: Giunta regionale
  • Regione: Valle D'Aosta
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 07/06/2016
Approvazione di disposizioni in materia di accreditamento delle strutture residenziali e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R. 5/2000 e della L. 328/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 e n. 2063 in data 12 dicembre 2013, nonché del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 31 ottobre 2014

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con riferimento alla legge n. 328/2000, lo Stato ha promosso attraverso una programmazione e organizzazione, un sistema integrato di interventi e servizi sociali  per assicurare alle persone e alle famiglie, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza, garantire la qualità della vita, prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare. 
Nell’ambito delle rispettive competenze, gli enti locali, le regioni e lo Stato stesso, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato. 
A tal proposito, la regione con questa legge approva le disposizioni relative all’accreditamento delle strutture residenziali e delle attività, nell’ambito sociale.

Con riferimento alla legge n. 328/2000, lo Stato ha promosso attraverso una programmazione e organizzazione, un sistema integrato di interventi e servizi sociali  per assicurare alle persone e alle famiglie, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza, garantire la qualità della vita, prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare. 
Nell’ambito delle rispettive competenze, gli enti locali, le regioni e lo Stato stesso, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato. 
A tal proposito, la regione con questa legge approva le disposizioni relative all’accreditamento delle strutture residenziali e delle attività, nell’ambito sociale.

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