- Emanante: Consiglio Regionale
- Regione: Valle D'Aosta
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15
- Data fonte: 02/04/2019
Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazione alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 2 (Istituzione del Difensore civico)
Thesaurus: Politiche sociali
Abstract:
La regione emana una nuova Legge Regionale che modifica la L.R. n. 17/2001, inserendo dopo l’art. 2ter, l’artcolo 2quater per definire i compiti del “Difensore civico in qualità di Garante per l’infanzia e l’adolescenza“. Il Difensore civico deve promuovere, garantire, diffondere una cultura per i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, così come previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali, vigenti in materia.
| Legge Regionale 27 marzo 2019, n.3 |